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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1924

Art. 156



Costituito il consorzio, ogni Ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.