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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 2207

Norme per la navigazione aerea. (023U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1933)
Testo in vigore dal:  11-11-1923

Art. 34



Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.

Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.