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LEGGE 23 settembre 1920, n. 1365

Che converte in legge il R. decreto 18 ottobre 1919, n. 2060, relativo alla istituzione dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese. (020U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1920
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Testo in vigore dal:  9-10-1920

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Al decreto medesimo sono introdotte le seguenti modificazioni:

Nell'art. 1, al secondo comma, aggiungere in fine: «nonché al risanamento di quartieri ed abitazioni insalubri».

All'ultimo comma dell'articolo medesimo sostituire: «L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle sue gestioni nel territorio al quale esse si estendono; per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici».

All'art. 2 è sostituito il seguente:

«L'amministrazione dell'ente autonomo è affidata a un Consiglio composto di un presidente, di un vicepresidente, nominati per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

f) di sette membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e di Basilicata, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna Provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai Ministeri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino di far parte dell'Amministrazione governativa.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio d'amministrazione può essere affidato a una Giunta permanente, che sarà composta dal presidente o da chi ne fa le veci, e da quattro membri nominati dal Consiglio fra i suoi componenti, dei quali uno scelto fra quelli di nomina governativa e tre fra quelli eletti dai Consigli provinciali.

È in facoltà del presidente di promuovere deliberazioni della Giunta permanente per l'esercizio delle facoltà che gli sono deferite.

I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, sopra una terna proposta del Consiglio dell'Ente. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali»

Nell'art. 3 ai comma 2°, 3° 4° sono sostituiti i seguenti:

«A tali uffici potranno essere destinati con decreti dei ministri dai cui dipendono, su richiesta del presidente dell'Ente, funzionari governativi.

«In questo caso, come anche quando il segretario generale dell'Ente sia scelto fra i funzionari governativi, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304»

Nell'articolo medesimo, comma ultimo, alle parole «tre provincie di Puglia» sostituire «Provincie alle quali si estendono le gestioni ad esso affidate».

Nell'art. 4, alla cifra «200.000», sostituire: «500.000».

Nell'art. 5 aggiungere in fine: «4° i proventi dell'esercizio dell'acquedotto e di ogni altro servizio ad esso assegnato; 5° ogni altro cespite o provento legittimamente acquisito».

Nell'art. 7, tra il 3° e 4° comma, è inserito il seguente:

«Sarà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica ma sussista quella tecnica, concesso il beneficio della costruzione a carico dello stato a favore dei Comuni pugliesi non considerati nel progetto di cui al precedente comma, qualora sia per essi esclusa la possibilità di provvedersi altrimenti di acqua potabile. In siffatti casi si provvederà con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'ente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato».

Nell'art. 8 tra il 1° e 2° comma è inserito il seguente:

«La Cassa dei depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui alle suindicate condizioni ai Comuni serviti dall'Acquedotto, per il pagamento di canoni arretrati per forniture di acqua, di cui essi risultino in debito verso l'Ente autonomo al 30 giugno 1920. In siffatti casi non sono però applicabili le disposizioni di cui al comma settimo e ottavo del presente articolo».

Nel primo comma dell'art. 9 sostituire le parole: «che stabilirà il regolamento», le seguenti, le quali assorbirebbero anche il comma successivo:

«. . . . sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati a sgravio delle spese sostenute dai Comuni per opere igieniche coordinate all'Acquedotto; il resto verrà in parti eguali destinato ad incoraggiamento per opere di irrigazione ed ai fini indicati dal successivo art. 10».

Nell'art. 9 all'ultimo capoverso sostituire:

«La parte di utili non erogata durante l'esercizio sarà iscritta come entrata nell'esercizio successivo».

Nell'art. 10, alle parole «l'industria, commercio e lavoro» sostituire: «l'industria e il commercio».

Nell'art. 11, tra il 1° e 2° comma, inserire:

«L'esattore che riveste anche la carica di tesoriere comunale, ancorché non abbia fondi in cassa di spettanza del Comune, è obbligato ad anticipare per conto di quest'ultimo all'Ente autonomo o a chi per esso i canoni per concessione d'acqua destinata a servizi pubblici d'interesse comunale.

L'obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo della anticipazione è subordinato all'accertamento di mancanza di fondi nella cassa comunale.

I Comuni sono tenuti al pagamento dei canoni quali risultano dai ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo o contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definita».

Nell'art. 15, capoverso, sopprimere le parole «prevista dal suo statuto».

Nell'art. 17 il 2° comma è modificato come appresso:

«Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni dei vari organi dell'Ente; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo, gli assegni agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento dell'ente autonomo».

Nell'art. 18, 2° comma, sopprimere la parola «tre».

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente art. 19-bis:

«I Comuni sono autorizzati ad aumentare il prezzo dell'acqua ceduta ai privati non oltre il doppio di quello fissato dall'Ente per sostituire un fondo da impiegarsi nelle opere di fognatura e in altre opere igieniche, che si collegano all'acquedotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Peano - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Fera.