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REGIO DECRETO 4 febbraio 1915, n. 148

È approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale. (015U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  13-6-1990
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e 3 della legge 2 giugno 1914, n. 456, che danno facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di dette leggi, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269, e delle altre che lo hanno modificato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142))
((34))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".