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LEGGE 20 giugno 1871, n. 283

Che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato. (071U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1908)
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Testo in vigore dal:  22-7-1871

Art. 1



I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.

I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, né potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.