REGIO DECRETO 28 settembre 1919, n. 1924

Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. (019U1924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1926)
vigente al 02/10/2023
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Testo in vigore dal: 9-11-1919
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947; 
 
  Sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il ministro per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento, che sara' vidimato e sottoscritto
d'ordine nostro dai due ministri  proponenti,  per  l'esecuzione  del
capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947,  contenente  disposizioni
circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici,  di
cure fisiche ed affini. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 settembre 1919. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    NITTI - VISOCCHI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: MORTARA.