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LEGGE 31 dicembre 1993, n. 579

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1994
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vigente al 11/12/2024
Testo in vigore dal:  23-1-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.
2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.