stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
nascondi
vigente al 09/12/2024
  • Articoli
  • NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI
  • 1
  • 2
  • IDROCARBURI E GEOTERMIA
    Capo I
    RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI
    LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA NEL
    MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA
    CONTINENTALE
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • IDROCARBURI E GEOTERMIA
    Capo II
    RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA
  • 15
  • IDROCARBURI E GEOTERMIA
    Capo III
    NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE
    DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE
    MINORI
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E
    PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI
    ENTI LOCALI
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI FISCALI
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
  • 33
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal:  31-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Norme per gli impianti idroelettrici
e per gli elettrodotti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonché, sentito il Ministro della sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.
2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:
a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;
b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;
f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla legge recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo):
"17 (Valore, finalità e contenuti del piano di Bacino). - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglo dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunuali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle legge 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare la efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazine del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni".