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LEGGE 21 giugno 1985, n. 298

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

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vigente al 12/12/2024
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Testo in vigore dal:  23-6-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985";
al comma 2, le parole: "30 settembre 1985" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1985"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali";
al comma 3, dopo le parole: "e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione" sono inserite le seguenti: "o la registrazione delle variazioni"; e dopo le parole: "possono presentare nuovamente la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "anche per la denuncia delle variazioni";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune"".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".
2. Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".
3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è inserito il seguente:
"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma"".
All'articolo 4:
al capoverso, dopo la parola: "nazionali" è inserita la seguente: "e";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"".
All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086" sono sostituite dalle seguenti: "e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso"".
All'articolo 7:
al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni";
dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:
"Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti:
"o di uno dei condividenti".
3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"".
All'articolo 8:
al comma 2, dopo l'alinea, è inserito il seguente capoverso:
"il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 "";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".
3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: "norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge "";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".
4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.
4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento"";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria".
5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".
5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".
5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 10 settembre 1967".
5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".
5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".
5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
- "Art. 8-bis. - 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti:
"1 settembre".
3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".
4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".
Art. 8-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:
"Art. 47-bis. - (Dichiarazioni dei rappresentanti). - Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".
Art. 8-quater. - Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.
4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 21 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI