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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. 41

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-2-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1



Il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è modificato come appresso:
Art. 2 (Categorie degli elettori e degli eleggibili) - al primo comma, dopo le parole "di ruolo", sono aggiunte le seguenti: "e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato".
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché agli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonché gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23".
Art. 3 (Data delle elezioni) - dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza".
Art. 7 (Seggi e liste elettorali) - il terzo comma è sostituito con il seguente:
"Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalità previste dal successivo art.
19-bis".
Il quinto comma è sostituito con il seguente:
"Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste:
una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza.
Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione".
Art. 10 (Formazione delle liste dei candidati) - al primo comma, lettera a), dopo le parole "consiglio di amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".
Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:
Art. 19-bis - (Votazioni per corrispondenza). - "La commissione elettorale circoscrizionale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, in relazione a quanto previsto dal comma primo del precedente art. 7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale, che dovrà provvedere allo spoglio.
Tali istruzioni devono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.
Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad un volantino indicante il giorno previsto dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.
L'invio della scheda votata è effettuato dall'elettore il quale, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato deve essere rimesso, a mezzo di raccomandata di servizio, alla commissione elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.
Fa fede la data del timbro postale".
Art. 22 (Chiusura delle operazioni di votazioni e rinvio della seduta per lo scrutinio) - il secondo comma è sostituito con il seguente:
"Provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore 8 del giorno successivo, per procedere allo scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni, a norma dell'art. 3, stabilisca che le operazioni di votazioni debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo".
Art. 23 (Operazioni di scrutinio) - alla fine del primo comma, dopo la parola "scrutinio", sono aggiunte le seguenti: "oppure dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
Il quarto comma è sostituito con il seguente:
"Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore 14 se la votazione è stata chiusa il giorno precedente ed entro le ore 20 se la votazione è stata chiusa alle ore 14 dello stesso giorno".
Art. 26 (Operazioni per lo spoglio, per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale) - il primo comma è sostituito con i seguenti:
"La commissione elettorale circoscrizionale il decimo giorno successivo al primo giorno di votazione procede alle seguenti operazioni:
1) fa lo spoglio delle schede ricevute dai votanti per corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le buste e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni busta con quelle riportate nella lista degli elettori che votano per corrispondenza, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.
Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente la commissione accanto al nome del mittente;
2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del penultimo comma dell'art. 25;
3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dallo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza.
Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono decorso il termine stabilito nel precedente comma, vengono aperte con le modalità di cui al punto 1); peraltro le schede votate e ivi contenute sono trasmesse, senza essere aperte, alla commissione elettorale centrale, dopo che il presidente vi ha apposto la annotazione "annullata perché giunta dopo la chiusura delle operazioni previste dall'art. 26 del presente regolamento "".
Art. 29 (Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti) - al sesto comma le parole da "fermo rimanendo" a "precedente comma" sono sostituite con le seguenti: "anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma".