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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale.

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vigente al 06/12/2024
Testo in vigore dal:  13-1-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate. All'articolo 2, nel primo comma, le parole: Gli enti locali, sono sostituite dalle parole: I comuni, le province ed i loro consorzi.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.
Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Le province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione.
Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.
In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino esaminati o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della commissione centrale per la finanza locale.
Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:
a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonché delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;
b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;
c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;
d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;
e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti nonché le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.
Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di ristrutturazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare il piano di riorganizzazione in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di ristrutturazione siano stati approvati gli enti non sono tenuti a riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non superino il numero dei posti di cui è complessivamente consentita la utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa richiamata nel diciannovesimo comma del successivo articolo 5 e risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; è necessaria tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo controllo del competente comitato regionale.
Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale nella composizione della sezione organici - secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 - soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6, nonché dei posti istituiti dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891, e degli incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.
Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, nonché per l'assorbimento del personale dei disciolti comitati provinciali caccia, Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che verranno disciolte, e di altri enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.
L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto.
Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.
Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4.
Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.
Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.
Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.
Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.
Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, semprechè non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto somma, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1.150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dalla applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:
a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;
b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;
c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio.
In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.
Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1: 150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.
Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.
È consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.
È consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.
Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.
Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.
Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.
I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.
Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.
Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.
Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
Art. 5-bis. - Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate. Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
È consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.
Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.
Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.
Art. 5-ter. - A partire dal 1 marzo 1979 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
All'articolo 6, al nono comma, è soppressa la parola:
massima;
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.
Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo, comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro. - L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:
a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di adozione degli strumenti urbanistici;
b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.
Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimità. All'articolo 11, al primo comma, le parole: quadriennio 1974-77, sono sostituite con le seguenti: quinquennio 1974-78;
e dopo le parole una maggiorazione, sono inserite le seguenti: rispettivamente del 15 e.
All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 192, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
All'articolo 14 le parole: 10 per cento, sono sostituite con le seguenti 15 per cento;
e sono aggiunte, in fine, le parole: e comunque dovrà contribuire a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore a quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291.
All'articolo 16 le parole: nell'anno 1978, sono sostituite con le seguenti: nell'anno 1976.
All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziaria 1979, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1 gennaio 1980.
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.
L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono organizzare la domanda di più comuni o province. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalità e procedure.
Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite eventuali diverse modalità di erogazione delle somme, nonché il tasso di interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da somministrare.
All'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente:
L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
"I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:
a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;
b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;
c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare al servizio pubblico;
d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.
Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito";
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le garanzie previste dalla legge stessa;
dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, predispone il programma di massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il programma di cui sopra è comunicato dal Ministro del tesoro al Parlamento.
Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
Art. 19-bis. - L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti".
In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.