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LEGGE 24 novembre 1978, n. 812

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

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vigente al 06/12/2024
Testo in vigore dal:  7-1-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950.