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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 952

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-12-1969

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.

È

convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

Art. 1



(Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti)

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.
L'articolo 2 è sostituito con il seguente:
Art. 2.
(Spese per l'acquisizione delle aree)
Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.
Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.
In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.
L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
Art. 3.
(Termini per la progettazione e per l'appalto concorso)
I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo.
Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.
Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.
Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641)

Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Art. 5.

(Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione)

La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche.
È fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Art. 6.

(Concessione in corso ed esecuzione diretta)

Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

Art. 7.

(Modifica alla procedura degli interventi urgenti)

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti commi:
"Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge".

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

(Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento)

Dopo l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente articolo 20-bis:
"Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato".
Il penultimo capoverso del n. 5) dell'art. 9 della legge 28 luglio 1976, n. 641, è sostituito con il seguente:
"La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonché per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale".
All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente comma:
"Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo 1969-1971".

Dopo l'articolo 8-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 8-ter.

(Programmi esecutivi per il triennio 1969-71)

I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno essere predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

Art. 9.

(Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria)

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo.
In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.
Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantochè non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.
Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:
"Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni".

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.

(Limiti di spesa)

I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, è elevato a 100 milioni per le università e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

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