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LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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vigente al 03/11/2024
Testo in vigore dal:  29-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.