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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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vigente al 02/12/2024
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Testo in vigore dal:  11-1-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

Sulla

proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri

MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli, DILIBERTO

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze amate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parete è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante "Disposizioni sui beni culturali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997, dispone:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico è emamato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali".
- L'art. 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, dispone:
"6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, sono prorogati di sei mesi".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- La legge 5 maggio 1999, n. 122, recante "Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999.