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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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vigente al 04/12/2024
Testo in vigore dal:  13-1-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.
((4))
2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.
3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole ".. è ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite dalle parole ".. è ridotta al 10,50 per cento." e al comma 3 dello stesso articolo le parole ".. è stabilito in lire 6.957 miliardi." sono sostituite con le parole ".. è stabilito in lire 6.632 miliardi ..".
4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1992, n. 489 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) la proroga al 31 dicembre 1993 della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.