DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2003)
vigente al 02/06/2023
Testo in vigore dal: 28-12-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rendere
effettivi   i   controlli  degli  aiuti  comunitari  alla  produzione
dell'olio di oliva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((1.  L'Agenzia  per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro
del  regime  di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control
S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo
ad  essa  assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data
17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
  2.  La  struttura  dell'Agenzia,  la  sua  organizzazione  e la sua
gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e
del  programma  di  attivita',  la  selezione  e  la  formazione  del
personale  e  la  vigilanza  del  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste   e   della   commissione   delle   Comunita'  europee,  sono
disciplinate  dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi
non   regolati  si  applicano  le  norme  dell'ordinamento  giuridico
italiano sulle societa' per azioni.
  3.  Nell'assolvimento  dei  compiti  e delle funzioni assegnati dai
predetti  regolamenti  CEE  e,  in  particolare,  nell'esercizio  dei
controlli  e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2,
n.  4,  del  citato  regolamento  CEE  n.  27 del 1985, gli ispettori
dell'AGE-Control  esercitano  i  poteri propri della loro qualita' di
pubblici  ufficiali  e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano
le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
  4.   Dal  1  gennaio  1987  la  partecipazione  all'AGE-Control  e'
riservata a soggetti pubblici.
  5.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'AGE-Control  e'
disciplinato  dal  consiglio  di  amministrazione  con riferimento ai
criteri  fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
nel  settore  industriale,  tenuto  conto  delle  specifiche esigenze
funzionali   ed   organizzative  dell'AGE-Control.  Al  personale  in
servizio  presso  l'AGE-Control  e'  fatto  divieto di assumere altro
impiego   o   incarico   e  di  esercitare  attivita'  professionali,
commerciali o industriali)).