DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 26

Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1975, n. 125 (in G.U. 26/04/1975, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1975)
vigente al 10/06/2023
Testo in vigore dal: 27-4-1975
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
che  consentano  l'immediata  ripresa  dell'attivita'  creditizia  in
agricoltura;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica
e  per il tesoro e con i Ministri per le regioni e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  operazioni  di credito agrario di miglioramento fondiario,
((...))  e  di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, assistite da concorso nel
pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori
agricoli   sono   aumentati  al  ((5  per  cento))  per  i  mutui  di
miglioramento  fondiario  ((...)) ed al 7 per cento per i prestiti di
esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere, ((...)).
  L'aumento  dei tassi agevolati e' ridotto al ((3,50 per cento)) per
i  mutui  di  miglioramento fondiario ((...)) ed al 5 per cento per i
prestiti  di  esercizio,  qualora  le  aziende  agricole ricadano nei
territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523,
ed  in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952,
n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Per  i  prestiti  di  esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della
legge  25  maggio  1970,  n.  364,  i  tassi  vigenti  a carico degli
operatori  sono  aumentati di due punti. La misura di detti tassi non
potra', comunque, superare il 5 per cento.
  ((Per  le  operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello
Stato,  delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui
al  fondo  di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive  modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli
operatori  e'  fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento
fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio
  Per     i    mutui    destinati    all'acquisto    di    proprieta'
diretto-coltivatrici,  assistiti  dal  concorso  nel  pagamento degli
interessi  o  erogati con le disponibilita' del fondo di rotazione di
cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati
al  3  per  cento.  L'aumento  dei tassi agevolati previsto dai commi
primo,  secondo,  terzo, quarto e quinto del presente articolo non si
applica  ai  mutui  per i quali anteriormente alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto  siano  stati  stipulati  contratti
condizionati  o  siano  stati  concessi,  previ  gli  accertamenti di
ammissibilita',  i  prescritti  nulla  osta, ovvero le autorizzazioni
all'esecuzione  di  opere  di  miglioramento fondiario, o siano stati
emessi  decreti  d'impegno;  a  tali  mutui  si  applicano i tassi di
interesse  previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento
anzidetto  allorche'  le  cambiali agrarie per i prestiti siano state
rilasciate  in  epoca  anteriore  all'entrata  in vigore del presente
decreto.
  Qualunque  convenzione  stipulata  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente  decreto  in  contrasto  con le disposizioni di cui al comma
precedente e' inefficace)).
  In  dipendenza  delle  norme  recate  dal presente decreto, saranno
apportate  le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli
istituti  ed  enti  esercenti  il  credito  agrario  con la procedura
prevista dalle leggi che regolano i relativi "fondi di rotazione".