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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-2-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 - Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;
Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 18 dicembre 1985 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12 della citata legge n. 93, e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI (la sottoscrizione di tale ultima confederazione è subordinata all'esito finale di un giudizio pendente circa la sua legittimazione come agente contrattuale);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo intercompartimentale, di cui al citato art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sottoscritto il 18 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
2. L'accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata.