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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 867

Modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento.

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vigente al 19/09/2024
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Testo in vigore dal:  9-3-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1938, con il quale è stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole convitto professionali per infermiere;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento, in applicazione dei disposti dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8 settembre 1974;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici.