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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
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vigente al 10/12/2024
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:

Art. 1

Libertà di insegnamento


Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.