DECRETI-LEGGE - NUOVE REGOLE DI AGGIORNAMENTO

A partire dal mese di agosto 2019 sono state revisionate alcune modalità di aggiornamento degli atti. In particolare, con riferimento ai Decreti-Legge quali fonti aggiornanti, è stata revisionata la regola per l'aggiornamento degli atti modificati dagli stessi.


Nella modalità di aggiornamento precedente in presenza di un Decreto-Legge aggiornante, le modifiche da questo disposte venivano applicate agli articoli degli atti modificati al momento della sua pubblicazione.


Successivamente, in caso di:

conversione con modificazioni del Decreto-Legge, le suddette modifiche venivano sovrascritte aggiungendo quelle disposte dalla Legge di conversione e pertanto se ne perdeva il testo;

mancata conversione del Decreto-Legge, la versione generata dal D.L. veniva eliminata, dando notizia della modifica subita esclusivamente in nota all'atto, ma perdendo il testo del D.L. non convertito.

Oggi, invece, con le nuove regole è possibile tenere traccia e visualizzare sia le modifiche apportate dal Decreto-Legge al momento della sua pubblicazione, sia le eventuali successive modifiche disposte dalla sua Legge di conversione.


Di conseguenza, in presenza di un Decreto-Legge aggiornante, gli articoli oggetto di modifica presentano una versione con l'evidenza delle modifiche apportate dal D.L. al momento della sua pubblicazione e, successivamente, in caso di:

conversione con modificazioni del Decreto-Legge, viene generata una nuova versione dell'articolo con le modifiche disposte dalla Legge di conversione opportunamente evidenziate;

mancata conversione del Decreto-Legge, viene generata una nuova versione con entrata in vigore al 61° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto-Legge, in cui verrà ripristinato il testo antecedente alla modifica inizialmente introdotta dal Decreto-Legge decaduto e inserita un'annotazione in calce con la notizia della mancata conversione.

Conclusivamente, saranno presenti in banca dati tre documenti: la versione originale dell'atto modificando, una versione come modificata dal D.L., una versione aggiornata alle modifiche apportate dalla legge di conversione, oppure la precedente versione originaria immodificata ma con diversa decorrenza del vigore, nel caso di mancata conversione.


N.B. - l'attività di allineamento della Banca Dati in aderenza a tali nuove regole è in corso di espletamento e, pertanto, possono risultare ancora presenti atti aggiornati con le regole precedentemente adottate.