DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 451

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n. 614 (in G.U. 02/09/1976, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2010)
vigente al 15/02/2010
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-3-1992
al: 1-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  attuare le direttive n.
75/106  e  n.  75/107  del  consiglio  delle  Comunita'  europee  per
l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro per l'agricoltura e le
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  Il  presente  decreto  si  applica  agli imballaggi preconfezionati
contenenti  i  prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in
volume,  per  la vendita in quantita' unitarie uguali o superiori a 5
ml e inferiori o uguali a 10 litri.
  ((Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto gli
imballaggi  preconfezionati  contenenti  i  prodotti  elencati  nella
tabella dell'allegato I:
    punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori
a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;
    punto  2,  lettera  a),  e  punto  4,  qualora siano destinati al
vettovagliamento  di  aerei,  navi  e  treni,  oppure alla vendita in
negozi con articoli esenti da tributi doganali)).