TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27

Testo del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025». (25A02969)

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le

modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.
3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013:
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".».
- Si riporta il testo dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980:
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136 recante: «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976:
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.».