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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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vigente al 26/06/2012
Testo in vigore dal:  11-9-1999 al: 11-8-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.
2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attività così definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale può prevedere anche attività non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.
3. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 18, comma l, lettere c), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a)-b)-c): (Omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a)-b): (Omissis);
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della difusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) (Omissis);
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.".
- L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), così recita:
"12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 1999''".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi urgenti per l'economia".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 123, reca: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguarda: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L'art. 5 della succitata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266:
"Art. 2. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative".
- L'art. 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 "Regolamento del Consiglio relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti" così recita:
"Art. 1. - L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato ''obiettivo n. 1'';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato ''obiettivo n. 2'';
3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato ''obiettivo n. 3'';
4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato ''obiettivo n. 4'';
5) promuovere lo sviluppo rurale:
a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente ''obiettivo n. 5a)'' e ''obiettivo n. 5b)''.
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a".
- Si riporta il testo dell'art. 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma (Trattato che istituisce la Comunità europea):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) Omissis;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.
4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi".