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LEGGE 28 marzo 1991, n. 104

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991 al: 21-6-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 78/1984 reca anch'essa: "Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato".