Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Circolazione abusiva in violazione degli obblighi del custode - Automatica sanzione accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo, anziche' possibile sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e automatica sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' - Illegittimita' costituzionale parziale. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, comma 8. - Costituzione, art. 3.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 214, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella
legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosso dal Giudice di pace di
Forli' nel procedimento vertente tra E. S. e la Prefettura di
Forli-Cesena, con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 del
registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2023.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 il Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 reg. ord.
del 2023, il Giudice di pace di Forli' ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.
L'art. 214 cod. strada regola il «[f]ermo amministrativo del
veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l soggetto che
ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo
e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad
euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della
revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario».
2.- Il rimettente premette di dover decidere su un'opposizione
proposta avverso l'ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca
della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria, per aver violato la disposizione di cui all'art. 214,
comma 8, cod. strada.
Il giudice a quo riferisce che, ai sensi della disposizione
censurata, il ricorrente e' stato sanzionato per aver consentito la
circolazione di un veicolo - a lui affidato in custodia - nonostante
che lo stesso fosse stato sottoposto a fermo amministrativo.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla soluzione
della questione «dipende evidentemente la decisione della
controversia, non essendovi altre possibili soluzioni giuridiche
adottabili neppure in via interpretativa». Infatti, il giudice a quo
sottolinea che il ricorrente potrebbe «beneficiare di un trattamento
sanzionatorio piu' favorevole con l'applicazione della sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida», atteso che
egli non aveva guidato direttamente il veicolo e che occorrerebbe
indagare sul «grado di colpa nel non aver adottato accorgimenti
idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in circolazione per
mezzo di altri soggetti»: accertamenti (inerenti alla diligenza
nell'adempimento dei doveri di custodia) che sono preclusi dalla
norma censurata, che impone la revoca della patente in via
automatica, a prescindere dalla condotta dell'agente.
3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
argomenta, da un lato, la violazione del principio di eguaglianza,
dall'altro il carattere irragionevole e sproporzionato della revoca
automatica della patente.
Sotto il primo profilo, si osserva che la sanzione della revoca
e' prevista per condotte connotate da un maggior disvalore, «per il
pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e
all'incolumita' dell'individuo». Al contrario, la ratio della norma
censurata risiederebbe nella garanzia dell'osservanza degli obblighi
del custode a cui e' affidato il veicolo soggetto a fermo.
Il rimettente richiama, come tertium comparationis, l'art. 186,
comma 2, cod. strada, evidenziando che esso prevede la sanzione
accessoria della sospensione della patente per condotte piu' gravi
(di guida sotto l'influenza dell'alcol), che rappresentano un
pericolo per la sicurezza della circolazione. L'art. 186, comma 2,
prevede la revoca solo nel caso di cui alla lettera c) - tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - e solo in caso di
recidiva nel biennio o qualora il conducente provochi un incidente
stradale.
Sotto il secondo profilo, la sanzione della revoca, prevista
dalla norma censurata, sarebbe «eccessivamente afflittiva e
sproporzionata» rispetto all'effettiva offensivita' della condotta
sanzionata, considerando il suo carattere automatico, che impedirebbe
al giudice di valutare in concreto la condotta del trasgressore e di
graduare la sanzione da applicare. Secondo il rimettente, la
sospensione della patente per un periodo compreso tra un minimo e un
massimo risulterebbe idonea ad adeguare la sanzione al caso concreto.
In definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza e risulterebbe «irragionevole e
sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della
patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».
Il giudice a quo cita a sostegno due pronunce di questa Corte. La
prima e' la sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello
stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e
terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». Il caso oggetto di
tale sentenza potrebbe essere assimilato a quello ora oggetto di
giudizio, in relazione alle considerazioni in tema di applicazione
automatica della revoca della patente e alla soluzione adottata con
pronuncia additiva.
Il rimettente richiama poi la sentenza n. 246 del 2022 della
Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parallela
disposizione dell'art. 213, comma 8, cod. strada (violazione degli
obblighi del custode del veicolo sequestrato) nella parte in cui
dispone che «Si applica», anziche' «Puo' essere applicata», la
sanzione accessoria della revoca della patente. La norma ora
censurata (art. 214, comma 8, cod. strada) sarebbe «sovrapponibile»
all'art. 213, comma 8, riguardando entrambe le disposizioni la
violazione dei doveri di custodia del veicolo sottoposto a fermo o a
sequestro.
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
nel presente giudizio costituzionale.
Considerato in diritto
1.- Il Giudice di pace di Forli' dubita, in riferimento all'art.
3 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 214, comma 8,
del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23-bis, comma
1, lettera b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di
conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede,
in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del
veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
L'art. 214 cod. strada regola il «[f]ermo amministrativo del
veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l soggetto che
ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo
e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad
euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della
revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario».
Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3,
primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza e risulterebbe «irragionevole e
sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della
patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».
2.- In via preliminare, occorre rilevare che, nel passaggio
appena citato, il rimettente chiede, alternativamente, due diversi
interventi: a) la sostituzione della prevista revoca automatica con
la sospensione della patente tra un minimo e un massimo di durata; b)
la sostituzione della prevista revoca automatica con la possibilita'
di graduare la sanzione scegliendo tra revoca e sospensione della
patente.
Il carattere alternativo del petitum indicato nella motivazione
dell'ordinanza non inficia l'ammissibilita' delle questioni
sollevate. La Corte ha dichiarato l'inammissibilita' delle questioni
quando l'alternativita' prospettata dal rimettente impediva una
precisa definizione del thema decidendum, riguardando le disposizioni
oggetto della questione o il loro significato (tra le altre, sentenze
n. 225 e n. 66 del 2022, n. 168 del 2020 e n. 237 del 2019) o i
parametri invocati (ad esempio, ordinanza n. 104 del 2020). Nel
presente caso, invece, l'alternativita' non concerne i termini della
questione, che e' identificata in modo preciso in relazione sia alla
norma censurata (revoca automatica della patente) sia al parametro
(principi di eguaglianza e ragionevolezza): dunque, il giudice a quo
non ha rimesso alla Corte l'individuazione del thema decidendum.
L'alternativita' riguarda il tipo di intervento richiesto, ma tale
profilo rientra nell'autonomia del giudice costituzionale, tanto e'
vero che l'ordinanza di rimessione non necessariamente deve indicare
un petitum (ex multis, sentenze n. 136 del 2022 e n. 204 del 2021) e,
quando lo precisa, questa Corte non e' da esso vincolata (da ultimo,
sentenza n. 12 del 2024).
3.- Nel merito, la questione sollevata con riferimento al
principio di proporzionalita' e' fondata.
Con la sentenza n. 246 del 2022, la Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, cod. strada
(che sanziona l'analoga fattispecie di circolazione abusiva del
veicolo sottoposto a sequestro) «nella parte in cui dispone che "Si
applica", anziche' "Puo' essere applicata", la sanzione accessoria
della revoca della patente».
La sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, «sul presupposto di
una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione
abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi
ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la
gravita' del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria
della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile
eterogeneita' di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito
amministrativo, senza che cio' possa essere valutato dall'organo
preposto alla applicazione della sanzione accessoria medesima»; ha
inoltre osservato che «[i]l denunciato automatismo preclude al
prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la
necessita' della revoca della patente, sia in riferimento alle
circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravita'
della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con
riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti
essenziali della vita, nella sua quotidianita', e del lavoro». Questa
Corte ha dunque concluso che «[c]io' costituisce violazione dell'art.
3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalita'
della sanzione amministrativa», e ha adottato una pronuncia
sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione
automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso
concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di
impugnazione).
La sentenza n. 246 del 2022 e' stata preceduta da diverse
pronunce che parimenti hanno censurato la previsione della revoca
automatica della patente (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 88 del
2019 e n. 22 del 2018). Invece, successivamente alla sentenza n. 246
del 2022 questa Corte ha in due occasioni dichiarato non fondate
questioni relative alla revoca automatica della patente: con la
sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale
provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e
con la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del
divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade. Tali
pronunce non si pongono in contraddizione con il precedente
indirizzo, poiche' hanno fatta salva la revoca automatica della
patente a fronte di un «comportamento altamente pericoloso per la
vita e l'incolumita' delle persone» (sentenza n. 194 del 2023).
Nel caso qui in esame, questa Corte non puo' che ribadire le
conclusioni raggiunte con riferimento all'art. 213, comma 8, cod.
strada. La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli
stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in
modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di
valutare, da un lato, la gravita' della violazione dei doveri di
custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che
la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per
l'illecito di cui all'art. 214, comma 8, cod. strada si puo'
osservare che «l'effettivita' della custodia del veicolo costituisce
il bene giuridico protetto [...] mentre rimane in ombra l'esigenza di
sicurezza della circolazione stradale» (cosi' la sentenza n. 246 del
2022, con riferimento all'art. 213, comma 8, cod. strada).
L'art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «Si
applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della
patente e della confisca del veicolo», anziche' «Puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo».
Resta assorbito ogni altro profilo di censura.