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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2

Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE. (26G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026
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Testo in vigore dal: 24-1-2026
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 8; 
  Vista la direttiva (UE)  2024/884  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva  2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti  di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 27 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della
salute, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2014,
n. 49, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
    «o) RAEE storici: i RAEE derivanti da: 
      1)  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   diverse   dai   pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a
tale data; 
      2)  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   diverse   dai   pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato prima del  15  agosto  2018  e  non
rientranti tra quelle di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),
conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita'  estesa
del produttore;». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione Europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  13
          giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione Europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2024/884 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13
          marzo  2024,  che  modifica  la  direttiva  2012/19/UE  sui
          rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  -
          RAEE). - 1. Nell'esercizio della delega per il  recepimento
          della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) riordinare la disciplina nazionale  relativa  ai
          pannelli fotovoltaici a fine vita  provenienti  dai  nuclei
          domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici
          adeguandola  alla  direttiva  (UE)   2024/884,   anche   in
          relazione  alle  disposizioni   sul   finanziamento   della
          gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di
          cui all'articolo 1, punti 2) e  3),  della  direttiva  (UE)
          2024/884; 
                  b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento
          della gestione dei  rifiuti  originati  da  apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   diverse    dai    pannelli
          fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti
          2)  e  3),  della  direttiva  (UE)   2024/884,   anche   in
          considerazione  di  quanto   disposto   dall'articolo   14,
          paragrafo 2,  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
                  c)  adeguare  la  normativa  nazionale   a   quanto
          previsto dall'articolo 1, punti 4) e  5),  della  direttiva
          (UE)  2024/884,  relativi  agli  obblighi  di  informazione
          diretta sia agli utilizzatori,  sia  agli  operatori  degli
          impianti   di   trattamento,    senza    prevedere    oneri
          sproporzionati sui produttori, incluse le piccole  e  medie
          imprese, e nel rispetto dei principi di  semplificazione  e
          digitalizzazione degli obblighi informativi. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati previa acquisizione del  parere  della  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - La  direttiva  2024/884/UE  del  13  marzo  2024  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (che  modifica   la
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche  (RAEE)),  e'  pubblicata  nella
          GUUE del 19 marzo 2024, Serie L. 
              -  La  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE),  e'
          pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  73  del  28  marzo
          2014. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
                  a) 'apparecchiature elettriche ed  elettroniche'  o
          'AEE': le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto
          funzionamento,  da   correnti   elettriche   o   da   campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature  di   generazione,
          trasferimento e misurazione di queste correnti  e  campi  e
          progettate per essere usate con una tensione non  superiore
          a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per  la
          corrente continua; 
                  b)   'utensili   industriali   fissi   di    grandi
          dimensioni': un insieme di grandi dimensioni  di  macchine,
          apparecchiature e componenti,  o  entrambi  che  funzionano
          congiuntamente per un'applicazione specifica, installati  e
          disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
          determinato luogo e utilizzati e gestiti da  professionisti
          presso un impianto di produzione industriale o un centro di
          ricerca e sviluppo; 
                  c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni':  una
          combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
          eventualmente, di altri dispositivi, che: 
                    1) sono assemblati, installati e disinstallati da
          professionisti; 
                    2) sono destinati ad essere  utilizzati  in  modo
          permanente come parti di un edificio o di una struttura  in
          un luogo prestabilito e apposito; 
                    3) possono essere sostituiti  unicamente  con  le
          stesse apparecchiature appositamente progettate; 
                  d) 'macchine  mobili  non  stradali':  le  macchine
          dotate di una  fonte  di  alimentazione  a  bordo,  il  cui
          funzionamento richiede mobilita'  o  movimento  continuo  o
          semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni
          di lavoro fisse; 
                  e)  'rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche' o 'RAEE':  le  apparecchiature  elettriche  o
          elettroniche che sono rifiuti ai sensi  dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152,  inclusi  tutti  i  componenti,   sottoinsiemi   e
          materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
          al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
          o l'obbligo disfarsene; 
                  f) 'RAEE di piccolissime  dimensioni':  i  RAEE  di
          dimensioni esterne inferiori a 25 cm; 
                  g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che,
          qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
          comunicazione a distanza, ai sensi della  Sezione  II,  del
          Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori  in
          materia di contratti a distanza: 
                    1)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale   e
          fabbrica AEE recanti il suo  nome  o  marchio  di  fabbrica
          oppure commissiona la progettazione o la  fabbricazione  di
          AEE e le commercializza sul mercato  nazionale  apponendovi
          il proprio nome o marchio di fabbrica; 
                    2)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale   e
          rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
          fabbrica, apparecchiature prodotte da altri  fornitori;  il
          rivenditore  non   viene   considerato   'produttore',   se
          l'apparecchiatura reca il marchio del  produttore  a  norma
          del numero 1); 
                    3)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale  ed
          immette sul mercato nazionale, nell'ambito di  un'attivita'
          professionale, AEE di un Paese terzo o di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea; 
                    4)  e'  stabilita  in  un  altro   Stato   membro
          dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
          nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
          direttamente a nuclei domestici o  a  utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici; 
                  h)  'distributore':  persona  fisica  o   giuridica
          iscritta al Registro delle imprese di  cui  alla  legge  29
          dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  che,
          operando  nella   catena   di   approvvigionamento,   rende
          disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
          che un distributore sia al tempo stesso  un  produttore  ai
          sensi della lettera g); 
                  i) 'distributore al dettaglio': una persona  fisica
          o giuridica come  definita  nella  lettera  h),  che  rende
          disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; 
                  l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i  RAEE
          originati  dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di   origine
          commerciale, industriale, istituzionale e  di  altro  tipo,
          analoghi, per natura e quantita', a  quelli  originati  dai
          nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
          usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici sono in  ogni  caso  considerati  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici; 
                  m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi  da  quelli
          provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); 
                  n) 'RAEE equivalenti': i  RAEE  ritirati  a  fronte
          della fornitura di una nuova apparecchiatura,  che  abbiano
          svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita; 
                  o) RAEE storici: i RAEE derivanti da: 
                    1) apparecchiature elettriche ed elettroniche  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  diverse  dai
          pannelli fotovoltaici, immesse sul  mercato  il  13  agosto
          2005 o anteriormente a tale data; 
                    2) apparecchiature elettriche ed elettroniche  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  diverse  dai
          pannelli fotovoltaici, immesse sul  mercato  prima  del  15
          agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera  a),  conformemente  alle  disposizioni
          relative alla responsabilita' estesa del produttore; 
                  p) 'accordo  finanziario':  qualsiasi  contratto  o
          accordo  di   prestito,   noleggio,   affitto   o   vendita
          dilazionata   relativo   a    qualsiasi    apparecchiatura,
          indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
          o accordo o di un contratto o accordo  accessori  prevedano
          il trasferimento o la possibilita' del trasferimento  della
          proprieta' di tale apparecchiatura; 
                  q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura
          di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
          mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale,  a
          titolo oneroso o gratuito; 
                  r) 'immissione  sul  mercato':  la  prima  messa  a
          disposizione  di  un   prodotto   sul   mercato   nazionale
          nell'ambito di un'attivita' professionale; 
                  s) 'rimozione':  l'operazione  manuale,  meccanica,
          chimica o metallurgica in seguito alla quale  le  sostanze,
          le miscele e le componenti pericolose sono confinate in  un
          flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
          flusso nel  processo  di  trattamento.  Una  sostanza,  una
          miscela o una componente e' identificabile se  puo'  essere
          monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro  per
          l'ambiente; 
                  t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un
          accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a)  o  b)
          dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, recante  attuazione  della  direttiva
          93/42/CEE,  del  Consiglio  del   14   giugno   1993,   sui
          dispositivi medici, che costituisca un'AEE; 
                  u) 'dispositivo medico-diagnostico  in  vitro':  un
          dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio  ai  sensi
          rispettivamente delle lettere b)  o  c),  dell'articolo  1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37,
          recante attuazione della direttiva 98/79/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998,  relativa  ai
          dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  che  costituisca
          un'AEE; 
                  v) 'dispositivo  medico  impiantabile  attivo':  un
          dispositivo   medico   impiantabile   attivo   ai    sensi,
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14  dicembre  1992,  n.  507,  che  costituisca
          un'AEE; 
                  z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti  che  presentano
          le caratteristiche indicate  nell'articolo  183,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo
          183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
                  bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo
          183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
          alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta  di  cui
          alla lettera mm); 
                  cc)  'deposito  preliminare  alla   raccolta':   il
          deposito temporaneo di cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,
          punto 10, e alle note al punto D15  dell'Allegato  I  e  al
          punto R13 dell'Allegato II della direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
                  dd) 'raccolta differenziata': la raccolta  definita
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  p),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ee)   'riutilizzo':    le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  r),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni
          indicate  nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  gg)    'recupero':    le    operazioni     indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  t),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  hh)  'riciclaggio':  le  operazioni   di   recupero
          indicate  nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  u),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ii)   'smaltimento':   le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  z),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ll)   'trattamento':   le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  s),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  mm)  'centro  di  raccolta  dei  RAEE':  centro  di
          raccolta definito e  disciplinato  ai  sensi  dell'articolo
          183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, presso  il  quale
          sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche
          le diverse tipologie di RAEE; 
                  nn)  'marchio':  immagine,  simbolo  o   iscrizione
          apposta sulla apparecchiatura elettrica ed  elettronica  ai
          sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione  del
          produttore; 
                  oo) 'raggruppamento': ciascuno  dei  raggruppamenti
          di  RAEE  definiti  all'Allegato  1  del   regolamento   25
          settembre 2007, n. 185; 
                  pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare
          alla  raccolta   dei   RAEE   domestici   organizzato   dai
          distributori ai sensi dell'articolo 11; 
                  qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli  fotovoltaici':
          sono considerati RAEE provenienti dai  nuclei  domestici  i
          rifiuti originati da pannelli  fotovoltaici  installati  in
          impianti di potenza  nominale  inferiore  a  10  KW.  Detti
          pannelli  vanno  conferiti  ai  "Centri  di  raccolta"  nel
          raggruppamento  n.  4  dell'Allegato  1  del   decreto   25
          settembre 2007,  n.  185;  tutti  i  rifiuti  derivanti  da
          pannelli fotovoltaici installati  in  impianti  di  potenza
          nominale superiore o uguale a 10 KW sono  considerati  RAEE
          professionali. 
                2. Non e' 'produttore'  ai  sensi  della  lettera  g)
          chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
          a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
          qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
          lettera g). 
                3. Per le apparecchiature elettriche ed  elettroniche
          destinate all'esportazione  il  produttore  e'  considerato
          tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».