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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2

Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE. (26G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva 2024/884/UE del 13 marzo 2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), è pubblicata nella GUUE del 19 marzo 2024, Serie L.
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), è pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante: «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettronichè o 'AEÈ: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensionì: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensionì: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradalì: le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichè o 'RAEÈ: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensionì: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttorè: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttorè, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
h) 'distributorè: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettagliò: una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domesticì: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionalì: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalentì: i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;
p) 'accordo finanziariò: qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercatò: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercatò: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;
s) 'rimozioné: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;
t) 'dispositivo medicò: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitrò: un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivò: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE;
z) 'rifiuto pericolosò: i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) 'prevenzioné: le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
bb) 'raccoltà: le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccoltà: il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) 'raccolta differenziatà: la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) 'riutilizzò: le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) 'preparazione per il riutilizzò: le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) 'recuperò: le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
hh) 'riciclaggiò: le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) 'smaltimentò: le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) 'trattamentò: le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) 'centro di raccolta dei RAEÈ: centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchiò: immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;
oo) 'raggruppamentò: ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
pp) 'luogo di raggruppamentò: deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaicì: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
2. Non è 'produttorè ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».