stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. (26G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/2026
nascondi
Testo in vigore dal: 9-1-2026
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a); 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1640  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che  gli  Stati
membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che  modifica  la
direttiva (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
2015/849 e, in particolare, l'articolo 74 che apporta modifiche  alla
direttiva (UE) 2015/849»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in  particolare,  l'articolo  21  relativo  alla  comunicazione  e
all'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di  persone
giuridiche e trust; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
«Disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro  oro,  in
attuazione dell'articolo 15, comma 2,  lettera  l),  della  legge  12
agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del  territorio  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 6 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera f), il primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  «dietro  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  di   cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ai  soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari  di
un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui  la
conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria  per  curare  o
difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate  della  non
corrispondenza  tra  titolarita'  effettiva  e  titolarita'   legale.
L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e,  nel  caso  di
enti rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere  con
l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.»; 
    b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «ai soggetti  di  cui»
sono inserite le seguenti: «al comma 2, lettera f), e». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione Europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  13
          giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione Europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art. 14 (Delega al Governo per il recepimento  della
          direttiva (UE)  2024/1640  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai  meccanismi  che
          gli Stati membri devono istituire per prevenire  l'uso  del
          sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo,  che  modifica  la  direttiva
          (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
          2015/849, e per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2024/1624   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31  maggio  2024,
          relativo alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del
          regolamento (UE) 2024/1620 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2024, che  istituisce  l'Autorita'
          per  la  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento   del
          terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n.  1093/2010,
          (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010). - 1. Il Governo  e'
          delegato  ad  adottare,  anche  in   considerazione   delle
          attribuzioni previste per le  autorita'  di  vigilanza  per
          effetto di quanto stabilito agli articoli  13  e  16  della
          presente legge, previo parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi: 
                  a)  per  il  recepimento   della   direttiva   (UE)
          2024/1640 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio 2024; 
                  b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle
          disposizioni: 
                    1) del regolamento (UE) 2024/1624 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; 
                    2) del regolamento (UE) 2024/1620 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  riordinare   e   aggiornare   le   disposizioni
          nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
          riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo  e  della
          proliferazione delle armi  di  distruzione  di  massa,  ivi
          inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
          il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  apportando
          tutte  le  modifiche,  le  integrazioni  e  le  abrogazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione  dei  regolamenti
          (UE)  2024/1624  e  2024/1620  e  delle  pertinenti   norme
          tecniche di regolamentazione e  di  attuazione,  nonche'  a
          garantire  il  coordinamento  con  le  altre   disposizioni
          settoriali  vigenti;  nell'adozione  di  tali  modifiche  e
          integrazioni   il   Governo   tiene   conto   anche   degli
          orientamenti    delle    autorita'    europee    e    delle
          raccomandazioni    del    Gruppo    d'azione    finanziaria
          internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto
          del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e  della
          proliferazione delle armi di distruzione di massa; in  tale
          ambito si valutera' tra l'altro: 
                    1) l'aggiornamento delle  disposizioni  nazionali
          con particolare  riguardo  agli  adempimenti  richiesti  ai
          soggetti   obbligati,   sulla   base   dei   principi    di
          proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche',
          ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli  oneri
          e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati; 
                    2) l'adeguamento delle misure  di  prevenzione  e
          contrasto dell'utilizzo del sistema economico  a  scopo  di
          riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  alla  luce
          dell'evoluzione  tecnologica,  soprattutto  in  materia  di
          sistemi e strumenti di pagamento; 
                    3) il rafforzamento dei presidi  a  tutela  della
          riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare
          riferimento  a  quelle  attinenti  alla   segnalazione   di
          operazioni sospette; 
                  b) individuare, nel rispetto  del  vigente  assetto
          istituzionale e di competenze in materia di  prevenzione  e
          contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita'
          competenti a garantire l'applicazione e il  rispetto  delle
          disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e
          dei  regolamenti   (UE)   2024/1624   e   (UE)   2024/1620,
          attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo,
          ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima  direttiva
          e dai regolamenti  citati.  In  particolare,  tenuto  conto
          della ripartizione di competenze di cui al titolo  I,  capo
          II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e
          coerentemente  con  le  disposizioni  di  cui  al   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 186: 
                    1) confermare le attribuzioni e le competenze del
          Ministero dell'economia e delle finanze e del  Comitato  di
          sicurezza finanziaria; 
                    2) definire  il  sistema  di  supervisione  delle
          persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo  3,  punto
          3),  del  regolamento  (UE)   2024/1624,   attribuendo   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  eventualmente
          anche congiuntamente ad altri soggetti di cui  all'articolo
          21,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione  e
          controllo, valutando altresi' l'opportunita' di  attribuire
          agli  organismi  di  autoregolamentazione  i   compiti   di
          supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo  3,
          punto 3), lettere a) e b), del regolamento  (UE)  2024/1624
          iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi  dell'articolo
          37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640; 
                    3) confermare l'attribuzione  alle  Autorita'  di
          vigilanza di  settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, ciascuna per le rispettive competenze,  delle  attuali
          funzioni di vigilanza e di controllo per  le  finalita'  di
          prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
          del terrorismo, attribuendo alle stesse  altresi'  tutti  i
          poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento
          della  direttiva  (UE)   2024/1640   e   l'attuazione   dei
          regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620  e  prevedendo,
          ove opportuno e nel rispetto delle competenze  alle  stesse
          spettanti, il ricorso alla  disciplina  secondaria  emanata
          dalle stesse; 
                    4)  confermare   l'attribuzione   all'Unita'   di
          informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della  funzione
          di unita' di informazione finanziaria (FIU)  per  l'Italia,
          attribuendole altresi'  tutti  i  poteri  e  le  competenze
          necessari a garantire  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
          2024/1640  e  dei  regolamenti  (UE)   2024/1624   e   (UE)
          2024/1620; 
                    5) confermare le attribuzioni e  i  poteri  della
          Guardia di finanza, della Direzione nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in
          materia di prevenzione e contrasto del  riciclaggio  e  del
          finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli  previsti
          dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre
          2021, n. 186; 
                    6)  ove  la  supervisione  su  una  categoria  di
          soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire
          la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo
          un approccio basato  sul  rischio,  un'autorita'  capofila,
          fatte  salve  le  eccezioni  previste   dall'articolo   37,
          paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640; 
                  c) esercitare, ove ritenuto opportuno,  le  opzioni
          normative previste dalla direttiva  (UE)  2024/1640  e  dal
          regolamento   (UE)   2024/1624,   tenendo    conto    delle
          caratteristiche e peculiarita' del  contesto  nazionale  di
          riferimento,  dei  benefici  e  degli  oneri  sottesi  alle
          suddette opzioni. In particolare, valutare: 
                    1) sulla base di un approccio basato sul  rischio
          e  nel  rispetto   del   principio   di   proporzionalita',
          l'adeguatezza  del  perimetro  dei  soggetti  obbligati   a
          livello  nazionale  al  rispetto   della   direttiva   (UE)
          2024/1640 e del regolamento (UE)  2024/1624,  eventualmente
          prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte
          del predetto regolamento anche a soggetti esposti a  rischi
          di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  operanti
          in settori  diversi  da  quelli  indicati  nel  regolamento
          medesimo, ivi compresi i soggetti  gia'  destinatari  degli
          obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
          231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla  citata
          direttiva; 
                    2) sulla base di un approccio basato sul  rischio
          e nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  delle
          misure  di  vigilanza  adottate,  l'esercizio  dell'opzione
          prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          2024/1624 sulle persone esposte politicamente; 
                    3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo
          di  istituzione  di  un  punto  di  contatto  centrale  per
          l'assolvimento degli obblighi di  prevenzione  e  contrasto
          del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte
          degli emittenti di moneta elettronica,  dei  prestatori  di
          servizi di pagamento e dei prestatori  di  servizi  per  le
          cripto-attivita' che  operano  stabilmente  nel  territorio
          nazionale o tramite agenti o distributori o altri  tipi  di
          infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi; 
                    4) l'esercizio  della  discrezionalita'  prevista
          dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in  materia
          di sospensione o rifiuto del consenso della FIU; 
                    5) l'attribuzione alle autorita'  competenti  del
          potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento
          (UE)  2024/1624  e  l'esercizio  della  facolta'   prevista
          dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento  in
          materia di conservazione dei dati; 
                  d)    predisporre    i    necessari    adeguamenti,
          integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia
          di trasparenza della titolarita'  effettiva,  nel  rispetto
          della normativa nazionale e dell'Unione europea in  materia
          di  tutela  della  riservatezza  e  protezione   dei   dati
          personali, al  fine  di  migliorare  la  trasparenza  delle
          persone giuridiche,  degli  altri  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche e dei trust e di  prevenire  e  contrastare
          fenomeni di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          commessi o comunque  agevolati  ricorrendo  strumentalmente
          alla  costituzione  ovvero  all'utilizzo  di  societa',  di
          amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini  o  di
          atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri
          di imputazione giuridica; 
                  e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  penale  e
          amministrativo vigente alle  disposizioni  del  regolamento
          (UE)  2024/1624  e  della  direttiva  (UE)  2024/1640,  con
          previsione   di   sanzioni   effettive,   proporzionate   e
          dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di  irrogazione
          e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva; 
                  f) predisporre gli opportuni  interventi  normativi
          per garantire il pieno rispetto  delle  disposizioni  della
          direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e
          (UE) 2024/1620 e garantire, nei  casi  previsti  da  queste
          disposizioni,  la  piu'  ampia  collaborazione,  a  livello
          nazionale,  tra  le   autorita'   competenti   nonche'   la
          cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le
          altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la  lotta
          al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo  istituita
          ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando
          la  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 186. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella GUUE del 5
          giugno 2015, Serie L n. 141. 
              - La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa  ai  meccanismi
          che gli Stati membri devono istituire per  prevenire  l'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo,  che  modifica  la  direttiva
          (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
          2015/849 e' pubblicata nella GUUE del 19 giugno 2024, Serie
          L n. 1640. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007: 
                «Art. 21 (Comunicazione e accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   Registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
                2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                  a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                  b)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                  c) all'autorita'  giudiziaria,  conformemente  alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                  d)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico; 
                  e)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  f) al pubblico, dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il  cognome,
          il mese e l'anno di nascita, il paese  di  residenza  e  la
          cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
          all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
          e'  tale.  In  circostanze  eccezionali,   l'accesso   alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5; 
                  f-bis) alle pubbliche  amministrazioni  nell'ambito
          dei procedimenti e  delle  procedure  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 10. 
                3. I trust produttivi di effetti giuridici  rilevanti
          a fini fiscali, secondo quanto  disposto  dall'articolo  73
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di  cui  all'articolo  2630
          del codice civile. 
                4. L'accesso alle informazioni  di  cui  all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e' consentito: 
                  a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                  b) all'autorita' giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                  c)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
                  d)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  d-bis) dietro pagamento dei diritti  di  segreteria
          di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, ai soggetti  privati,  compresi  quelli  portatori  di
          interessi  diffusi,  titolari  di  un  interesse  giuridico
          rilevante e differenziato, nei casi in  cui  la  conoscenza
          della titolarita' effettiva sia  necessaria  per  curare  o
          difendere un interesse  corrispondente  ad  una  situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
                5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                  a) i  dati  e  le  informazioni  sulla  titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                  b) le  modalita'  attraverso  cui  le  informazioni
          sulla  titolarita'  effettiva  delle  imprese   dotate   di
          personalita' giuridica, delle persone giuridiche private  e
          dei trust e degli istituti giuridici  affini,  stabiliti  o
          residenti sul territorio  della  Repubblica  italiana  sono
          rese tempestivamente accessibili alle autorita' di  cui  al
          comma 2, lettera a); 
                  c) le modalita' di consultazione delle informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                  d) i termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 4,  lettera  d-bis),  nonche'  i  mezzi  di
          tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
          opposto dall'amministrazione procedente; 
                  e)  con  specifico  riferimento  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone  giuridiche  private
          diverse dalle imprese e su quella dei trust  produttivi  di
          effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
          dialogo tra il Registro delle imprese e le  basi  di  dati,
          relative alle persone  giuridiche  private,  gestite  dagli
          Uffici territoriali del governo nonche' quelle  di  cui  e'
          titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
          ovvero, se assegnata, alla partita IVA  del  trust  e  agli
          atti istitutivi,  dispositivi,  modificativi  o  traslativi
          inerenti  le  predette  persone  giuridiche  e   i   trust,
          rilevanti   in   quanto    presupposti    impositivi    per
          l'applicazione di imposte dirette o indirette; 
                  e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui  i  soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                  e-ter) le modalita' di dialogo con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
                6.  I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti
          previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                7. La consultazione dei registri di cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
                7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   (UE)   2015/849,
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'  criminose
          e di finanziamento del terrorismo e recante modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE   e   attuazione   del
          regolamento  (UE)   n.   2015/847,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento  (CE)  n.  1781/2006»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  140
          del 19 giugno 2017. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,
          recante: «Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'  di
          compro  oro,  in  attuazione  dell'articolo  15,  comma  2,
          lettera  l),  della  legge  12  agosto  2016,  n.  170»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana n. 141 del 20 giugno 2017. 
              - Il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,
          recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti  legislativi
          25 maggio 2017, n. 90 e n.  92,  recanti  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva
          (UE) 2018/843  che  modifica  la  direttiva  (UE)  2015/849
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che
          modifica  le  direttive  2009/138/CE   e   2013/36/UE»   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana n. 252 del 26 ottobre 2019. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 21 (Comunicazione e accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   Registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
                2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                  a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                  b)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                  c) all'autorita'  giudiziaria,  conformemente  alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                  d)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico; 
                  e)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  f) dietro pagamento dei diritti  di  segreteria  di
          cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
          ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
          diffusi, titolari di un  interesse  giuridico  rilevante  e
          differenziato,  nei  casi  in  cui  la   conoscenza   della
          titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
          un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente
          tutelata, qualora abbiano evidenze concrete  e  documentate
          della  non  corrispondenza  tra  titolarita'  effettiva   e
          titolarita'  legale.  L'interesse  deve   essere   diretto,
          concreto e attuale e, nel caso di enti  rappresentativi  di
          interessi diffusi, non deve coincidere con  l'interesse  di
          singoli   appartenenti   alla   categoria    rappresentata.
          L'accesso ha ad oggetto il nome,  il  cognome,  il  mese  e
          l'anno di nascita, il paese di residenza e la  cittadinanza
          del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo
          20, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale.  In
          circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni  sulla
          titolarita' effettiva puo' essere escluso, in  tutto  o  in
          parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un
          rischio  sproporzionato  di  frode,   rapimento,   ricatto,
          estorsione,  molestia,  violenza  o  intimidazione   ovvero
          qualora il titolare effettivo sia una  persona  incapace  o
          minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e  previa
          dettagliata  valutazione  della  natura  eccezionale  delle
          circostanze. I dati statistici  relativi  al  numero  delle
          esclusioni deliberate  e  alle  relative  motivazioni  sono
          pubblicati e comunicati alla  Commissione  europea  con  le
          modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5; 
                  f-bis) alle pubbliche  amministrazioni  nell'ambito
          dei procedimenti e  delle  procedure  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 10. 
                3. I trust produttivi di effetti giuridici  rilevanti
          a fini fiscali, secondo quanto  disposto  dall'articolo  73
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di  cui  all'articolo  2630
          del codice civile. 
                4. L'accesso alle informazioni  di  cui  all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e' consentito: 
                  a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                  b) all'autorita' giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                  c)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
                  d)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  d-bis) dietro pagamento dei diritti  di  segreteria
          di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, ai soggetti  privati,  compresi  quelli  portatori  di
          interessi  diffusi,  titolari  di  un  interesse  giuridico
          rilevante e differenziato, nei casi in  cui  la  conoscenza
          della titolarita' effettiva sia  necessaria  per  curare  o
          difendere un interesse  corrispondente  ad  una  situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
                5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                  a) i  dati  e  le  informazioni  sulla  titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                  b) le  modalita'  attraverso  cui  le  informazioni
          sulla  titolarita'  effettiva  delle  imprese   dotate   di
          personalita' giuridica, delle persone giuridiche private  e
          dei trust e degli istituti giuridici  affini,  stabiliti  o
          residenti sul territorio  della  Repubblica  italiana  sono
          rese tempestivamente accessibili alle autorita' di  cui  al
          comma 2, lettera a); 
                  c) le modalita' di consultazione delle informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                  d) i termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 2,  lettera  f),  e  al  comma  4,  lettera
          d-bis), nonche' i mezzi di  tutela  dei  medesimi  soggetti
          interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione
          procedente; 
                  e)  con  specifico  riferimento  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone  giuridiche  private
          diverse dalle imprese e su quella dei trust  produttivi  di
          effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
          dialogo tra il Registro delle imprese e le  basi  di  dati,
          relative alle persone  giuridiche  private,  gestite  dagli
          Uffici territoriali del governo nonche' quelle  di  cui  e'
          titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
          ovvero, se assegnata, alla partita IVA  del  trust  e  agli
          atti istitutivi,  dispositivi,  modificativi  o  traslativi
          inerenti  le  predette  persone  giuridiche  e   i   trust,
          rilevanti   in   quanto    presupposti    impositivi    per
          l'applicazione di imposte dirette o indirette; 
                  e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui  i  soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                  e-ter) le modalita' di dialogo con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
                6.  I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti
          previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                7. La consultazione dei registri di cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
                7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.».