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LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026) (1)

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. (25G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026
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Testo in vigore dal: 22-1-2026
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
  concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della  Corte
  dei conti 
 
  1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«Costituisce colpa grave  la  violazione  manifesta  delle  norme  di
diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di  un
fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti  del
procedimento o la negazione di un  fatto  la  cui  esistenza  risulta
incontrastabilmente  dagli  atti  del  procedimento.  Ai  fini  della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle
norme di diritto applicabili si  tiene  conto,  in  particolare,  del
grado  di  chiarezza  e  precisione  delle  norme   violate   nonche'
dell'inescusabilita'  e   della   gravita'   dell'inosservanza.   Non
costituisce colpa grave la violazione o l'omissione  determinata  dal
riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle
autorita' competenti»; 
        1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «ovvero  dagli  atti  richiamati  e  allegati   che
costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto  sottoposto
a controllo»; 
      2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.1.  La  responsabilita'  e'  limitata  ai  fatti  e   alle
omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: 
          a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento
di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
          b)  conclusione  di  procedimenti   di   accertamento   con
adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e  di
transazioni fiscali in materia tributaria»; 
      3) al comma 1-bis, le parole:  «fermo  restando  il  potere  di
riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi
restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio  del  potere
riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo,
nella quantificazione del danno  deve  tenersi  conto  dell'eventuale
concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del  danno
medesimo e»; 
      4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Il secondo periodo si interpreta nel senso che  la  buona  fede  dei
titolari degli organi politici si presume, fino  a  prova  contraria,
fatti salvi i casi di dolo, quando gli  atti  adottati  dai  medesimi
titolari, nell'esercizio delle  proprie  competenze,  sono  proposti,
vistati o  sottoscritti  dai  responsabili  degli  uffici  tecnici  o
amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o  esterni,  di
contrario avviso»; 
      5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti: 
        «1-octies. Salvi i casi di danno  cagionato  con  dolo  o  di
illecito arricchimento, la Corte dei  conti  esercita  il  potere  di
riduzione ponendo a carico del responsabile,  in  quanto  conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore  perduto
per un  importo  non  superiore  al  30  per  cento  del  pregiudizio
accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della  retribuzione
lorda conseguita nell'anno di  inizio  della  condotta  lesiva  causa
dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo,
ovvero non superiore al doppio del  corrispettivo  o  dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione
o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio. 
        1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo',
nei  casi  piu'  gravi,  disporre  a  carico  del  dirigente  o   del
funzionario condannato  la  sospensione  dalla  gestione  di  risorse
pubbliche  per  un  periodo  compreso  tra  sei  mesi  e  tre   anni.
L'amministrazione,   conseguentemente,   avvia   immediatamente    un
procedimento ai sensi dell'articolo 21  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il  termine
della sospensione  disposta  con  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a  funzioni
di studio e ricerca. 
        1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi
indicati  nella  sentenza  definitiva  di   condanna   determina   la
cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»; 
      6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le
seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o
la Corte dei conti sono venuti a conoscenza  del  danno»  e  dopo  le
parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «,
realizzato con una condotta attiva o in  violazione  di  obblighi  di
comunicazione»; 
      7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la  gestione
di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione  alla
giurisdizione della Corte dei conti  e'  tenuto  a  stipulare,  prima
dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa  a  copertura
dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per
colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa  di
assicurazione e' litisconsorte necessario»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto  d'opera,  se
di importo superiore al  valore  in  ECU  stabilito  dalla  normativa
comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione  dei
contratti stessi» sono  sostituite  dalle  seguenti  «di  appalto  di
lavori, servizi o forniture, se  di  importo  superiore  alle  soglie
previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
      2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
        «1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano  nazionale
per gli  investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  il  controllo
preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g),  e'  svolto
sui  provvedimenti  di  aggiudicazione,  anche  provvisori,   e   sui
provvedimenti conclusivi  delle  procedure  di  affidamento  che  non
prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno
carattere perentorio; qualora alla scadenza non  sia  intervenuta  la
deliberazione,  l'atto  si   intende   registrato   anche   ai   fini
dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il
visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. 
        1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle  sezioni
riunite della  Corte  dei  conti,  possono  sottoporre  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte medesima  i  provvedimenti  di
aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i  provvedimenti  conclusivi
delle procedure di affidamento  che  non  prevedono  l'aggiudicazione
formale, relativi ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  o
forniture, attivi o passivi,  ovvero  ai  contratti  di  concessione,
finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di  importo  superiore
alle soglie  previste  dall'articolo  14  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
        1-quinquies.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1-quater   e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e  del
PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 
        1-sexies. Per gli atti e i  provvedimenti  di  cui  ai  commi
1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui  al  comma
1-ter»; 
      3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si
intendono registrati a tutti gli effetti,  compresa  l'esclusione  di
responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della  legge
          14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in  materia   di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la  violazione
          manifesta  delle   norme   di   diritto   applicabili,   il
          travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto  la  cui
          esistenza e' incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del
          procedimento o la negazione di un fatto  la  cui  esistenza
          risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai
          fini della determinazione  dei  casi  in  cui  sussiste  la
          violazione manifesta delle norme di diritto applicabili  si
          tiene conto, in  particolare,  del  grado  di  chiarezza  e
          precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita'
          e della gravita' dell'inosservanza. Non  costituisce  colpa
          grave  la  violazione   o   l'omissione   determinata   dal
          riferimento a indirizzi giurisprudenziali  prevalenti  o  a
          pareri delle autorita' competenti. In ogni caso e'  esclusa
          la gravita' della colpa  quando  il  fatto  dannoso  tragga
          origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato  in
          sede di controllo preventivo di legittimita', ovvero  dagli
          atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto
          logico e giuridico dell'atto  sottoposto  a  controllo.  La
          gravita' della colpa  e  ogni  conseguente  responsabilita'
          sono in ogni caso escluse per  ogni  profilo  se  il  fatto
          dannoso  trae  origine  da  decreti  che   determinano   la
          cessazione anticipata, per qualsiasi ragione,  di  rapporti
          di concessione autostradale, allorche' detti decreti  siano
          stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
          controllo preventivo di legittimita'  svolto  su  richiesta
          dell'amministrazione  procedente.  Il  relativo  debito  si
          trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei  casi  di
          illecito arricchimento del dante  causa  e  di  conseguente
          indebito arricchimento degli eredi stessi. 
                1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti  e  alle
          omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: 
                  a) conclusione  di  accordi  di  conciliazione  nel
          procedimento di mediazione o in sede  giudiziale  da  parte
          dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; 
                  b) conclusione di procedimenti di accertamento  con
          adesione,  di  accordi  di  mediazione,  di   conciliazioni
          giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. 
                1-bis.  Nel  giudizio   di   responsabilita',   fermi
          restando il potere di riduzione e  l'obbligo  di  esercizio
          del potere riduttivo nei casi previsti dal  comma  1-octies
          del presente articolo, nella quantificazione del danno deve
          tenersi conto dell'eventuale concorso  dell'amministrazione
          danneggiata nella  produzione  del  danno  medesimo  e  dei
          vantaggi  comunque   conseguiti   dall'amministrazione   di
          appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
          amministrata   in   relazione   al   comportamento    degli
          amministratori  o  dei  dipendenti  pubblici  soggetti   al
          giudizio di responsabilita'. 
                1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. Il secondo periodo si  interpreta  nel  senso
          che la buona fede dei titolari  degli  organi  politici  si
          presume, fino a prova contraria,  fatti  salvi  i  casi  di
          dolo, quando  gli  atti  adottati  dai  medesimi  titolari,
          nell'esercizio delle  proprie  competenze,  sono  proposti,
          vistati  o  sottoscritti  dai  responsabili  degli   uffici
          tecnici o amministrativi, in  assenza  di  pareri  formali,
          interni o esterni, di contrario avviso. 
                1-quater. Se il fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
                1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
                1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
                1-septies. Nei giudizi di responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
                1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo  o
          di illecito arricchimento, la Corte dei conti  esercita  il
          potere di riduzione ponendo a carico del  responsabile,  in
          quanto conseguenza immediata e diretta della sua  condotta,
          il danno o il valore perduto per un importo  non  superiore
          al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque,  non
          superiore al doppio  della  retribuzione  lorda  conseguita
          nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento
          o nell'anno immediatamente precedente o successivo,  ovvero
          non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita'
          percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la
          funzione  o  l'ufficio  svolti,  che   hanno   causato   il
          pregiudizio. 
                1-novies. Nella sentenza di  condanna  la  Corte  dei
          conti puo', nei casi piu'  gravi,  disporre  a  carico  del
          dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla
          gestione di risorse pubbliche per un periodo  compreso  tra
          sei mesi e tre anni.  L'amministrazione,  conseguentemente,
          avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo
          21 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  da
          concludere  improrogabilmente  entro   il   termine   della
          sospensione disposta con il passaggio  in  giudicato  della
          sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a
          funzioni di studio e ricerca. 
                1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli
          importi indicati  nella  sentenza  definitiva  di  condanna
          determina  la  cessazione  di  ogni  altro  effetto   della
          condanna medesima. 
                2. Il diritto al risarcimento del danno si  prescrive
          in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data  in  cui
          si e' verificato il fatto  dannoso,  indipendentemente  dal
          momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti  sono
          venuti  a  conoscenza  del  danno»  e   dopo   le   parole:
          «occultamento doloso del danno» sono inserite le  seguenti:
          «, realizzato con una condotta attiva o  in  violazione  di
          obblighi di comunicazione, ovvero, in caso di  occultamento
          doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 
                2-bis. Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
                2-ter. Per i fatti  verificatisi  anteriormente  alla
          data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
                3.   Qualora   la   prescrizione   del   diritto   al
          risarcimento sia maturata a causa di  omissione  o  ritardo
          della denuncia del fatto, rispondono del danno  erariale  i
          soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In  tali
          casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla  data
          in cui la prescrizione e' maturata. 
                4. La Corte dei conti giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                4-bis. Chiunque assuma un incarico  che  comporti  la
          gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda  la  sua
          sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti  e'
          tenuto a stipulare,  prima  dell'assunzione  dell'incarico,
          una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
          cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
          Nei procedimenti per i  danni  patrimoniali,  l'impresa  di
          assicurazione e' litisconsorte necessario.» 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) i provvedimenti  commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                1-ter.   Per   i    contratti    pubblici    connessi
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR)  e  del  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC),  il  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e'  svolto  sui
          provvedimenti di aggiudicazione, anche  provvisori,  e  sui
          provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
          non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
          comma 2 hanno carattere perentorio; qualora  alla  scadenza
          non sia intervenuta la  deliberazione,  l'atto  si  intende
          registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
          di cui all'articolo  1,  comma  1.  Il  visto  puo'  essere
          ricusato soltanto con deliberazione motivata. 
                1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
          locali, con norma di legge o  di  statuto  adottata  previo
          parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
          sottoporre al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte medesima i  provvedimenti  di  aggiudicazione,  anche
          provvisori,  ovvero  i   provvedimenti   conclusivi   delle
          procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
          formale,  relativi  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,
          servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai  contratti
          di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR  e  del
          PNC,   di   importo   superiore   alle   soglie    previste
          dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater  e'
          riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico  attuatore  del
          PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
          ordinamenti. 
                1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti  di  cui  ai
          commi 1-quater e 1-quinquies si applicano  le  disposizioni
          di cui al comma 1-ter. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi e si intendono registrati a  tutti  gli
          effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.»