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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (26G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2026
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-1-2026
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2024», e, in particolare, l'articolo  1,  comma  1  e  l'allegato  A,
numero 15); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1438  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva  2001/110/CE
del Consiglio concernente il  miele,  la  direttiva  2001/112/CE  del
Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti  analoghi
destinati  all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE  del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla  crema  di  marroni  destinate  all'alimentazione  umana  e   la
direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi  di  latte
conservato   parzialmente   o   totalmente   disidratato    destinato
all'alimentazione umana; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Vista la legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande»; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  50,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le
gelatine e le marmellate di frutta,  nonche'  la  crema  di  marroni,
destinate all'alimentazione umana»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  151,  recante
«Attuazione della direttiva  2001/112/CE,  concernente  i  succhi  di
frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la  produzione  e
la commercializzazione del miele»; 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  175,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/61/CE  relativa  a  taluni  tipi  di
latte conservato  parzialmente  o  totalmente  disidratato  destinato
all'alimentazione umana»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  231,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti  ai  consumatori  e  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo  regolamento  (UE)
n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi  dell'articolo  5
della legge 12 agosto 2016, n. 170"  "Legge  di  delegazione  europea
2015"»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso nella seduta del 23 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche  di  coesione  e  del  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  per  gli
affari regionali e le autonomie,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.  179,  recante
  disposizioni in materia di  produzione  e  commercializzazione  del
  miele 
 
  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) e' abrogato; 
      2) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o
inorganiche estranee in modo da avere come risultato  un'eliminazione
significativa dei pollini.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,  nonche'  le
disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera b), le parole: «del miele  filtrato,»  sono
soppresse; 
        2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) il miele per  uso  industriale  deve  riportare,  nell'
immediata prossimita' della denominazione del prodotto,  la  menzione
"unicamente ad uso culinario";»; 
        2.3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d)  ad  esclusione  del  miele  per  uso  industriale,  le
denominazioni possono essere  completate  da  indicazioni  che  fanno
riferimento: 
          1) all'origine floreale  o  vegetale,  se  il  prodotto  e'
interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta  indicata   e
presenta  le   caratteristiche   organolettiche,   fisicochimiche   e
microscopiche dell'origine indicata; 
          2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 
          3)  a  criteri  di  qualita'  specifici,   previsti   dalla
normativa europea;»; 
        2.4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
          «f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese  d'origine
in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di  piu'
Paesi, i paesi d'origine in cui  il  miele  e'  stato  raccolto  sono
indicati  sull'etichetta  nel  campo  visivo  principale,  in  ordine
decrescente  rispetto  alla  loro  quota  di  peso,  unitamente  alla
percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di  origine.  Per
ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5  per
cento,  calcolata  sulla  base  della  documentazione  relativa  alla
tracciabilita' dell'operatore. Quando in una  miscela  il  numero  di
Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le  quattro  quote
maggiori rappresentano oltre  il  60  per  cento  della  miscela,  e'
consentito indicare  con  la  percentuale  solo  tali  quattro  quote
maggiori e gli altri Paesi  d'origine  in  ordine  decrescente  senza
percentuale;»; 
        2.5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
          «f-bis) Per gli imballaggi contenenti  quantita'  nette  di
miele di peso inferiore a 30  grammi,  i  nomi  dei  Paesi  d'origine
possono essere sostituiti da un  codice  a  due  lettere  conforme  a
quello dell'ultima versione della  norma  internazionale  ISO  3166-1
(alfa-2) in vigore;»; 
        2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g)  ove  si  tratti  di  miele  per  uso  industriale,   i
contenitori per merce alla rinfusa,  gli  imballaggi  e  i  documenti
commerciali  indicano  chiaramente  la  denominazione  completa   del
prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a),  b),  c),
d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»; 
      4) il comma 4-bis e' abrogato; 
        c) all'articolo 4, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
          «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma
3,  lettera  d),  e'  vietato  estrarre  polline  o  qualsiasi  altra
componente specifica del miele,  a  meno  che  cio'  sia  inevitabile
nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»; 
        d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  5.  -  1.  Il  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  d'intesa  con  il  Ministero
della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta
i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele  alle
disposizioni del presente decreto  legislativo  in  conformita'  alle
decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi
ci si  avvale,  ove  possibile,  di  metodi  di  analisi  convalidati
internazionalmente riconosciuti, come i metodi  approvati  del  Codex
Alimentarius.»; 
        e) l'articolo 9 e' abrogato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 e del  numero  15
          dell'allegato A, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
          «Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2024»,  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
              «Art. 1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
              «15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana;». 
              - La direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva
          2001/110/CE  del  Consiglio  concernente   il   miele,   la
          direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di
          frutta    e    altri    prodotti     analoghi     destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  24
          maggio 2024 serie L. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 22  novembre  2011
          serie L 304/18. 
              - La legge 30 aprile 1962, n.  283,  recante  «Modifica
          degli articoli 242, 243, 247, 250 e  262  del  testo  unico
          delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della  produzione
          e della vendita delle sostanze alimentari e delle  bevande»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  giugno  1962  n.
          139. 
              - Il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  50,
          recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente
          le confetture, le  gelatine  e  le  marmellate  di  frutta,
          nonche' la crema di  marroni,  destinate  all'alimentazione
          umana»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          febbraio 2004 n. 49 - Suppl. Ordinario n. 30. 
              - Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  151,
          recante   «Attuazione    della    direttiva    2001/112/CE,
          concernente i succhi di frutta ed altri  prodotti  analoghi
          destinati  all'alimentazione  umana»   e'   pubblicato   in
          Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004 n. 141. 
              - Il decreto  legislativo  il  decreto  legislativo  21
          maggio 2004, n. 179, recante  «Attuazione  della  direttiva
          2001/110/CE    concernente    la    produzione     e     la
          commercializzazione del miele» e'  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale del 20 luglio 2004 n. 168. 
              - Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  175,
          recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE  relativa  a
          taluni tipi di latte conservato parzialmente  o  totalmente
          disidratato   destinato   all'alimentazione    umana»    e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale del  4  novembre  2011  n.
          257. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  231,
          recante «Disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle
          disposizioni del regolamento (UE)  n.  1169/2011,  relativo
          alla  fornitura   di   informazioni   sugli   alimenti   ai
          consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale  alle
          disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.  1169/2011  e
          della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5  della
          legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea
          2015"» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del  8  febbraio
          2018 n. 32. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4  del  citato
          decreto  legislativo  n.  21  maggio  2004,  n.  179,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - 1. Per «miele» si intende la sostanza  dolce
          naturale che le api (Apis mellifera) producono dal  nettare
          di piante o dalle secrezioni provenienti da parti  vive  di
          piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori  che
          si trovano su parti vive  di  piante  che  esse  bottinano,
          trasformano, combinandole con sostanze specifiche  proprie,
          depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano  maturare
          nei favi dell'alveare. 
              2. Principali varieta' di miele sono: 
                a) secondo l'origine: 
                  1)  miele  di  fiori  o  miele  di  nettare:  miele
          ottenuto dal nettare di piante; 
                  2) miele di melata: miele  ottenuto  principalmente
          dalle sostanze secrete da insetti succhiatori  (Hemiptera),
          che si trovano su parti vive di piante o  dalle  secrezioni
          provenienti da parti vive di piante; 
                b) secondo il metodo di produzione o di estrazione: 
                  1) miele in favo:  miele  immagazzinato  dalle  api
          negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da  esse
          appena costruiti o costruiti a  partire  da  sottili  fogli
          cerei realizzati unicamente con cera d'api, non  contenenti
          covata e venduto in favi anche interi; 
                  2) miele con pezzi di favo o sezioni  di  favo  nel
          miele: miele che contiene uno o  piu'  pezzi  di  miele  in
          favo; 
                  3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura
          dei favi disopercolati non contenenti covata; 
                  4)  miele  centrifugato:  miele  ottenuto  mediante
          centrifugazione  dei  favi  disopercolati  non   contenenti
          covata; 
                  5)  miele  torchiato:   miele   ottenuto   mediante
          pressione   dei   favi   non   contenenti   covata,   senza
          riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo  di
          45 °C; 
                  6) (abrogato) 
              3. Il miele per uso industriale  e'  il  miele  che  e'
          adatto all'uso industriale  o  come  ingrediente  in  altri
          prodotti alimentari  destinati  ad  essere  successivamente
          lavorati e che puo': 
                a) avere un gusto o un odore anomali; 
                b) avere iniziato un  processo  di  fermentazione,  o
          essere effervescente; 
                c) essere stato surriscaldato. 
              c-bis)  essere  stato  ottenuto   eliminando   sostanze
          organiche o inorganiche estranee  in  modo  da  avere  come
          risultato un'eliminazione significativa dei pollini.». 
              «Art. 3. - 1. Al miele si applica il  regolamento  (UE)
          n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del  25
          ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
          alimenti ai consumatori, nonche' le  disposizioni  indicate
          ai commi 2 e 3. 
              2.  Al  miele  si  applicano  le  seguenti  particolari
          disposizioni: 
                a) la denominazione di vendita "miele"  e'  riservata
          al  miele  definito  nell'articolo  1,  comma  1,   ed   e'
          utilizzata nel commercio per designare tale prodotto; 
                b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1,
          commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti  e
          sono  utilizzate  nel  commercio  per  designarli.   Queste
          denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
          di vendita "miele", ad eccezione del  miele  in  favo,  del
          miele con pezzi di favo o favo tagliato  nel  miele  e  del
          miele per uso industriale; 
                c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'
          immediata prossimita' della denominazione del prodotto,  la
          menzione "unicamente ad uso culinario"; 
                d) ad esclusione del miele per  uso  industriale,  le
          denominazioni possono essere completate da indicazioni  che
          fanno riferimento: 
                  1) all'origine floreale o vegetale, se il  prodotto
          e'  interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta
          indicata  e  presenta  le  caratteristiche  organolettiche,
          fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata; 
                  2)   all'origine    regionale,    territoriale    o
          topografica,   se   il   prodotto   proviene    interamente
          dall'origine indicata; 
                  3) a criteri di qualita' specifici, previsti  dalla
          normativa europea; 
                e) il  miele  per  uso  industriale  utilizzato  come
          ingrediente di un prodotto alimentare composto puo'  essere
          designato con il solo termine "miele"  nella  denominazione
          di vendita di tale prodotto alimentare composto.  Tuttavia,
          l'elenco degli ingredienti deve riportare la  denominazione
          completa di miele per uso industriale; 
                f)  sull'etichetta  deve  essere  indicato  il  Paese
          d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e'
          originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele
          e' stato raccolto sono indicati  sull'etichetta  nel  campo
          visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro
          quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da
          ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni  singola  quota
          della miscela e' ammessa una tolleranza del  5  per  cento,
          calcolata sulla base  della  documentazione  relativa  alla
          tracciabilita' dell'operatore. Quando  in  una  miscela  il
          numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a  quattro
          e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il  60  per
          cento  della  miscela,  e'  consentito  indicare   con   la
          percentuale solo tali quattro quote maggiori  e  gli  altri
          Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale; 
                f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita'  nette
          di miele di peso inferiore a 30 grammi, i  nomi  dei  Paesi
          d'origine possono essere sostituiti  da  un  codice  a  due
          lettere conforme a quello dell'ultima versione della  norma
          internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore; 
                g) ove si tratti di  miele  per  uso  industriale,  i
          contenitori per merce alla  rinfusa,  gli  imballaggi  e  i
          documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione
          completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3; 
                g-bis) il polline non e' considerato un  ingrediente,
          ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  2,  lettera  f),  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del  presente
          decreto, essendo  una  componente  naturale  specifica  del
          miele. 
              3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a),  b),
          c), d), e), f), f-bis) e  g),  devono  figurare  in  lingua
          italiana. 
              4.  Il  miele  destinato  ai  consumatori  deve  essere
          preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.». 
              4-bis. (abrogato)». 
              «Art. 4 - 1. E' vietato aggiungere  al  miele,  immesso
          sul  mercato  in  quanto  tale  o  utilizzato  in  prodotti
          destinati   al   consumo   umano,   qualsiasi   ingrediente
          alimentare,  ivi  compresi  gli  additivi,  ed   effettuare
          qualsiasi altra aggiunta se non di miele. 
              2. Nei  limiti  del  possibile  il  miele  immesso  sul
          mercato in quanto tale o utilizzato in  prodotti  destinati
          al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche  e
          inorganiche estranee alla sua composizione. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,  il
          miele non deve avere sapore  o  odore  anomali,  ne'  avere
          iniziato un processo di fermentazione,  ne'  presentare  un
          grado di acidita' modificato  artificialmente,  ne'  essere
          stato riscaldato in  modo  da  distruggerne  o  inattivarne
          sensibilmente gli enzimi naturali. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  3,  lettera  d),  e'  vietato  estrarre  polline   o
          qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno  che
          cio' sia inevitabile nell'estrazione di  sostanze  estranee
          inorganiche o organiche. 
              5. E' fatto  comunque  divieto  di  produrre,  vendere,
          detenere per vendere, somministrare o  distribuire  per  il
          consumo, miele  non  corrispondente  all'articolo  5  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.».