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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance. (25G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025
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Testo in vigore dal: 31-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il Trattato del Nord-Atlantico  firmato  a  Washington  il  4
aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi  in  Ucraina»  e,  in  particolare,
l'articolo 2-bis; 
  Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n.  185,  convertito  dalla
legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
proroga dell'autorizzazione alla  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  Autorita'   governative
dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200,  convertito  dalla
legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti  per  la
proroga dell'autorizzazione alla  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200,  convertito  dalla
legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
proroga dell'autorizzazione alla  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   maggio   2023,   n.   50,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei
lavoratori stranieri e di prevenzione  e  contrasto  all'immigrazione
irregolare» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Ritenute  persistenti  la  necessita'  e  l'urgenza,  connessa   al
protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare,  fino
al  31  dicembre  2026,  previo  atto  di  indirizzo  delle   Camere,
l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti
civili, sanitari e militari in  favore  delle  autorita'  governative
dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite; 
  Tenuto  conto  dell'importanza  degli  sforzi  in  atto  a  livello
internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto; 
  Ritenute la necessita' e l'urgenza  di  prevedere  il  rinnovo  dei
permessi  di  soggiorno  per  protezione  speciale  in  possesso   di
cittadini ucraini; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  garantire  una  idonea
formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per
i giornalisti che operano in zone di conflitto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della difesa; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga di termini in materia di  cessioni  di  mezzi,  materiali  ed
  equipaggiamenti militari, nonche' dei  permessi  di  soggiorno  per
  protezione speciale in possesso di cittadini ucraini 
 
  1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo
delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari,  con  priorita'  per   quelli   logistici,
sanitari, ad  uso  civile  e  di  protezione  dagli  attacchi  aerei,
missilistici, con droni e  cibernetici,  in  favore  delle  autorita'
governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. 
  2. I permessi di soggiorno per  protezione  speciale  rinnovati  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo  2023,  n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.  50,
in possesso  di  cittadini  ucraini,  gia'  presenti  sul  territorio
nazionale in data antecedente al 24  febbraio  2022,  possono  essere
ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo
2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa,
fino alla medesima data, ai loro connazionali  sfollati  dall'Ucraina
secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE)  2025/1460
del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.