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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025
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Testo in vigore dal: 31-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga, alla revisione o  all'abrogazione  di  termini  di  prossima
scadenza  al   fine   di   garantire   la   continuita'   dell'azione
amministrativa,   nonche'   di   adottare   misure   essenziali   per
l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga di termini in materie di interesse 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
15, relativo all'attivita' istruttoria connessa  alla  determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2026». 
  2. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164,
relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e  la
realizzazione degli interventi e delle opere  nell'ex  area  militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua  molo  carbone,
situata  nell'isola  della  Maddalena,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 13-sexies, secondo periodo,  le  parole:  «,  il  cui
incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente: 
      «13-septies. L'incarico di  sub-commissario  di  cui  al  comma
13-sexies cessa entro il  31  dicembre  2027.  La  remunerazione  del
sub-commissario, per ciascuno degli anni  2026  e  2027,  e'  pari  a
80.000  euro  annui  al  lordo  degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  3. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo  complesso
ospedaliero della citta' di  Siracusa,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. All'articolo 33, comma 11-bis, del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario  per
l'area  di  rilevante  interesse  nazionale  Bagnoli-Coroglio,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «dieci  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quindici unita'»; 
    c)  all'ottavo  periodo  le  parole:  «dal  2022  al  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; 
    d) al tredicesimo periodo, dopo le parole:  «per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite
di 1.087.619 euro per l'anno 2026»; 
    e) infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Entro  il  31  marzo
2026, il Commissario trasmette  alla  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento  della
ragioneria generale  dello  Stato  il  cronoprogramma  procedurale  e
finanziario aggiornato degli interventi di  cui  al  comma  13-bis.1,
anche evidenziando l'eventuale applicazione  della  sanzione  di  cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1». 
  6. All'articolo 3 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2025»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  8.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  2024,  n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,  in
materia di trasmissione dei  dati  relativi  alle  spese  agevolabili
fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi  eccezionali,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni  2024  e  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025  nonche'  2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,  comma  3-ter.1,
del decreto-legge n. 11 del 2023»; 
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni  2024  e  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025  nonche'  2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,  comma  3-ter.1,
del decreto-legge n. 11 del 2023». 
  9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  111,
relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al comma 4, le parole: «di euro  2.400.000  per  l'anno  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026». 
  10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2022,
n. 199, relativo alle disposizioni processuali  per  i  provvedimenti
relativi all'ammissione ai campionati  professionistici,  le  parole:
«31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2026». 
  11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29  marzo  2024,  n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024,  n.  67,
in  materia  di  contributo  di  iscrizione  al  servizio   sanitario
nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di
pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo  della
Chiesa cattolica per l'anno 2025, per  i  titolari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per i titolari». 
  12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n.  14,   relativo   alla   durata   dell'incarico   di   Commissario
straordinario per il risanamento delle  baraccopoli  di  Messina,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
relativo  alla  durata  dell'incarico  di   subcommissario   per   il
risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole:  «sino  al  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»; 
    b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis.  Entro  il
31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia  e  finanze -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato una relazione  sullo  stato  di
attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui
saldi di finanza pubblica. La mancata  trasmissione  della  relazione
comporta la revoca automatica delle risorse  di  provenienza  statale
che devono essere versate  all'entrata  del  bilancio  da  parte  del
Commissario e restano acquisite all'erario.». 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a  euro
347.000  per  l'anno  2026,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i  contratti
di lavoro a tempo determinato di cui  all'articolo  2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  935  del  14
ottobre  2022  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   sono
prorogati  fino  al  31  dicembre  2026  alle   medesime   condizioni
giuridiche ed economiche,  al  fine  di  assicurare  il  supporto  ai
procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi,  a  partire  dal
giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera  della
Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  21  settembre  2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  28  settembre  2024,
nonche' il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai  sensi
dell'articolo 26 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   conseguenti   agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle  province  di  Ancona  e
Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e  di  Treia,
in  provincia  di  Macerata,  e  dei  comuni  situati   nella   parte
settentrionale della provincia di Macerata,  per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale  con  Consiglio
dei  ministri  del  16  settembre  2022,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022,  e  successive  modifiche  ed
estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili
le sanzioni previste dalla normativa vigente.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente   comma,
quantificati nel limite di spesa di euro  481.626  per  il  2026,  si
provvede  a  carico  delle  risorse  disponibili  nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo  9,  comma  2  dell'Ordinanza  del  Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del  17  settembre  2022,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. 
  16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel  settore
del traffico e della mobilita'  nell'asse  autostradale  Corridoio  V
dell'autostrada A4 nella tratta  Quarto  d'Altino  -  Trieste  e  nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio  2008  e  prorogato  da
ultimo fino al 31  dicembre  2025  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  23  dicembre  2024,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in  deroga
all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
mediante una  o  piu'  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile da adottare, entro il 31  gennaio  2026,  ai  sensi
dell'articolo 26 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  al  fine  di  consentire
l'approvazione  dei  progetti  esecutivi  e  il  completamento  delle
attivita' e delle  funzioni  ancora  in  corso  di  definizione  gia'
avviate dal Commissario delegato nominato ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702  del
5 settembre 2008. 
  17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre  2023,  n.  183,  l'attuazione  del   piano
straordinario di analisi della vulnerabilita'  delle  zone  edificate
direttamente interessate dal fenomeno  bradisismico,  il  termine  di
durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo
periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, e' prorogato  al
31  dicembre  2026.  Conseguentemente,   alle   medesime   condizioni
giuridiche ed economiche, sono prorogati gli  incarichi  relativi  al
contingente di personale  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  terzo
periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel  limite  di  spesa  di
1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa  di
cui al periodo precedente e' prorogato  fino  al  31  dicembre  2026,
altresi', il personale in comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  altro
analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo  periodo,  del
decreto-legge n. 140 del 2023. 
  18. Il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  supporta  altresi'  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
attivita' di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, per  il  tramite  della  struttura  costituita  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del  2023  citato,
nel monitoraggio degli interventi di riduzione  della  vulnerabilita'
del patrimonio edilizio privato di cui  all'articolo  1,  comma  694,
della legge 31 dicembre 2024, n. 207. 
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati
in  euro  1.159.014   per   l'anno   2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.