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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025
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vigente al 17/02/2026
Testo in vigore dal:  31-12-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:
«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;
c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;
e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.
17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.