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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. (25G00210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2025
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Testo in vigore dal: 28-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Considerata la  necessita'  di  favorire  la  partecipazione  degli
elettori mediante il prolungamento delle operazioni di  votazione  in
occasione delle  consultazioni  elettorali  e  referendarie  previste
nell'anno 2026; 
  Ritenuta la conseguente  necessita'  e  urgenza  di  consentire  il
tempestivo  avvio  del  procedimento  elettorale  preparatorio  e  di
adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei
procedimenti  elettorali  e  referendari  in  caso   di   svolgimento
contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto
e di scrutinio; 
  Considerata, altresi', la necessita'  e  l'urgenza  di  adeguare  i
compensi forfettari spettanti ai componenti degli  uffici  elettorali
di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, per la  pubblica  amministrazione,  per  le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia
e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di  votazione  per
  le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e
  per il loro eventuale abbinamento 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle  ore  23,  e  nella
giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. In ragione del prolungamento delle operazioni  di  votazione  di
cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali  di  sezione  e
dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile  1976,
n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1,
commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980,  n.  70,
aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni  previste
per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni. 
  3.  In  caso  di  contemporaneo  svolgimento,  nell'anno  2026,  di
consultazioni  referendarie  ed  elezioni   suppletive   in   collegi
uninominali della Camera dei deputati o del Senato della  Repubblica,
si applicano le  disposizioni  previste  per  le  elezioni  politiche
suppletive relativamente agli  adempimenti  comuni,  compresi  quelli
concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi  degli
uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo
9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni
di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle
consultazioni referendarie e successivamente, senza  interruzioni,  a
quello relativo alle elezioni politiche suppletive. 
  4.  In  caso  di  contemporaneo  svolgimento,  nell'anno  2026,  di
elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei  deputati
o  del  Senato  della  Repubblica  e  di   un   turno   di   elezioni
amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali,  appena
completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di  riscontro  dei
votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle  operazioni  di
scrutinio  delle  elezioni  suppletive   e   successivamente,   senza
interruzioni, a quelle  relative  alle  elezioni  amministrative.  Lo
scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali  e'  rinviato  alle
ore 9 del martedi'. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
6.107.690  per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.