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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 187

Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. (25G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025
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Testo in vigore dal: 31-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione. 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 ottobre  2023,  sulla  garanzia  di  condizioni  di
parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation); 
  Vista la direttiva  (UE)  2003/87  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno scambio  di  quote
di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione e  che  modifica  la
direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4  luglio  2018,  recante  norme  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia  dell'Unione  europea
per  la  sicurezza  aerea  e  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
2111/2015, (CE)  n.  1008/2008,  (UE)  n.  376/2014  e  le  direttive
2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e
abroga i  regolamenti  (CE)  n.  552/2204  e  (CE)  n.  216/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n.  3922/91
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/956 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10  maggio  2023,  che  istituisce  un  meccanismo  di
adeguamento del carbonio alle frontiere; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/958  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 10  maggio  2023,  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda  il  contributo  del  trasporto  aereo
all'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  in  tutti  i  settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   13   settembre   2023,   sulla   realizzazione   di
un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  e  che  abroga  la
direttiva 2014/94/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n.  965/2012  della  Commissione,  del  5
ottobre 2012, che stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione,
del 14 giugno  2022,  recante  norme  per  verificare  i  criteri  di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra
e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto
della destinazione d'uso dei terreni; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12 e 13; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione di disposizioni previste dal  regolamento  (UE)  2023/2405
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  ottobre  2023,  sulla
garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile.
Il presente decreto si applica agli operatori aerei,  agli  aeroporti
dell'Unione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a),  e  ai
rispettivi enti di gestione degli aeroporti nonche' ai  fornitori  di
carburante per l'aviazione. 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024,
          n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  46  del
          24 febbraio 2024: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          recepite in via regolamentare o  amministrativa  ovvero  in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - Il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 18 ottobre  2023,  sulla  garanzia  di
          condizioni di parita' per un  trasporto  aereo  sostenibile
          (ReFuelEU Aviation) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre
          2023, L. 
              - La direttiva (UE) 2003/87 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 13  ottobre  2003,  che  istituisce  uno
          scambio di quote di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra
          nell'Unione  e  che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003,  n.
          L 275. 
              - La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 marzo 2009, n.
          L 70. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 4 luglio 2018,  recante  norme  comuni
          nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia
          dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i
          regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008,  (UE)  n.
          996/2010, (UE) n. 376/2014  e  le  direttive  2014/30/UE  e
          2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga
          i regolamenti (CE) n.  552/2004  e  (CE)  n.  216/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il  regolamento  (CEE)
          n. 3922/91 del Consiglio e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  22
          agosto 2018, n. L 212. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  401/2009   e   il
          regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul  clima»)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              - Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  10  maggio  2023,  che  istituisce  un
          meccanismo di adeguamento del carbonio  alle  frontiere  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130. 
              - La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante  modifica  della
          direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo  del
          trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle  emissioni
          in tutti i  settori  dell'economia  dell'Unione  e  recante
          adeguata attuazione  di  una  misura  mondiale  basata  sul
          mercato e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023,  n.  L
          130. 
              - Il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione
          di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e  che
          abroga la direttiva 2014/94/UE e' pubblicato nella G.U.U.E.
          22 settembre 2023, n. L 234. 
              - Il regolamento (UE) n.  965/2012  della  Commissione,
          del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
          procedure amministrative per quanto riguarda le  operazioni
          di volo ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 25 ottobre 2012, n. L 296. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/996  della
          Commissione,  del  14  giugno  2022,  recante   norme   per
          verificare i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
          emissioni  di  gas  a  effetto  serra  e  i   criteri   che
          definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della
          destinazione d'uso dei terreni e' pubblicato nella G.U.U.E.
          27 giugno 2022, n. L 168. 
              - Si riportano gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge
          24 novembre 1981, n. 689  recante:  «Modifiche  al  sistema
          penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del  30
          novembre 1981: 
                «Art.  10  (Sanzione  amministrativa   pecuniaria   e
          rapporto tra limite minimo e limite massimo). - La sanzione
          amministrativa pecuniaria consiste  nel  pagamento  di  una
          somma non inferiore a  euro  10  e  non  superiore  a  euro
          15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 
                Fuori dei casi espressamente stabiliti  dalla  legge,
          il limite massimo della sanzione amministrativa  pecuniaria
          non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo  del
          minimo. 
                Art. 11 (Criteri per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.". 
                Art. 12 (Ambito di applicazione). -  Le  disposizioni
          di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e  salvo
          che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
          per le quali e' prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  di  denaro,  anche  quando  questa
          sanzione non e' prevista in sostituzione  di  una  sanzione
          penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.". 
                Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
                Possono altresi'  procedere  al  sequestro  cautelare
          delle  cose  che  possono  formare  oggetto   di   confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
                E' sempre disposto il sequestro del veicolo a  motore
          o del natante posto in circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
                All'accertamento  delle  violazioni  punite  con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
                E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
          vedano le note alle premesse.