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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (25G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2025
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  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

    Capo I
    Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  • 1
  • Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni in materia di sport
  • 7
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

    Capo I
    Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  • 8
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    Capo I
    Revisione della disciplina della detrazione
  • 9
  • 10
  • Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
  • 11
  • 12
  • Abrogazioni
  • 13
  • Disposizioni finali
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal: 13-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze  indifferibili»  e,  in  particolare,  l'articolo  5,  comma
15-quinquies; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,
n. 696, recante «Regolamento recante  norme  per  la  semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»; 
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle disposizioni  in
materia di detrazioni ed esenzioni IVA,  di  razionalizzazione  della
disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonche' di adeguamento
del  diritto  tributario  nazionale  ai   principi   dell'ordinamento
dell'Unione europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2025; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 10 settembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
    Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore 
         di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
 
  1. Al codice del Terzo settore di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente: 
    «Art.  79-bis  (Passaggio  di  beni  strumentali   dall'attivita'
commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento  della
qualificazione fiscale dell'attivita' esercitata). - 1.  In  caso  di
passaggio di beni relativi all'impresa dall'attivita'  commerciale  a
quella   non   commerciale,   per   effetto   del   mutamento   della
qualificazione  fiscale  di  tale  attivita'  in  applicazione  delle
disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono
optare per la non concorrenza alla formazione del reddito  imponibile
della plusvalenza di  cui  all'articolo  86  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione  e  fintantoche'  i
beni siano utilizzati dall'ente  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale. L'opzione di  cui  al  presente
comma e' esercitata nella dichiarazione dei redditi. 
    2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare
il reddito imponibile dell'ente: 
      a) se i  beni  sono  destinati  dall'ente  ad  altre  finalita'
diverse da quelle di cui al comma 1; 
      b) se i beni  sono  ceduti  a  titolo  oneroso  o  in  caso  di
risarcimento, anche in  forma  assicurativa,  per  la  perdita  o  il
danneggiamento dei beni. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza  e'
costituita dalla differenza tra il valore normale dei  beni  all'atto
della destinazione  a  finalita'  diverse  ai  sensi  della  medesima
lettera a)  e  il  costo  non  ammortizzato  del  bene  all'atto  del
passaggio di cui al comma 1. 
    4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza e'
costituita dalla  differenza  fra  il  corrispettivo  o  l'indennizzo
conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo  non  ammortizzato
del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1. 
    5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3  e
4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma  4,
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
    6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3,  le  disposizioni
del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi  nel
patrimonio  destinato  e  indicati  nel  regolamento,  ai  sensi  del
medesimo articolo 4, comma 3.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9  della
          legge 9 agosto 2023, n. 111, recante:  «Delega  al  Governo
          per  la  riforma  fiscale»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. 
                «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema  tributario  e  termini  di  attuazione).  - 1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  quanto  di
          competenza, del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   la
          revisione del sistema tributario. I decreti legislativi  di
          cui al presente articolo sono adottati,  nel  rispetto  dei
          principi    costituzionali     nonche'     dell'ordinamento
          dell'Unione europea e  del  diritto  internazionale,  sulla
          base dei principi e criteri direttivi generali di cui  agli
          articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
          di cui agli articoli da 4 a 20. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono corredati di relazione  tecnica,  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196,  che  indica  altresi'  gli  effetti  che  ne
          derivano sul  gettito,  anche  per  i  tributi  degli  enti
          territoriali e per la relativa distribuzione  territoriale,
          e  sulla  pressione  tributaria  a  legislazione   vigente,
          nonche' della  relazione  sull'analisi  dell'impatto  della
          regolamentazione e  sono  trasmessi,  ove  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per   il
          raggiungimento dell'intesa ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
          acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali  il  Governo
          puo' comunque procedere. Gli  schemi  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Nel caso di  schemi  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali,  la  trasmissione  alle  Camere   ha   luogo   dopo
          l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
          Le Commissioni parlamentari possono chiedere al  Presidente
          della rispettiva Camera di prorogare  di  venti  giorni  il
          termine per l'espressione del parere, qualora cio'  risulti
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  di  decreti  legislativi  trasmessi.
          Decorso il termine previsto per l'espressione del parere  o
          quello  eventualmente  prorogato,  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati.  Qualora  il  Governo,  a
          seguito  dei  pareri  parlamentari,  non   osservi   quanto
          previsto  dall'intesa  acquisita  in  sede  di   Conferenza
          unificata, predispone una relazione  e  la  trasmette  alla
          medesima Conferenza. 
                3. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri delle Commissioni parlamentari di cui  al  comma  2,
          trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  proprie
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione   e   di
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi  entro  dieci  giorni  dalla  data   della   nuova
          trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  legislativi
          possono essere comunque adottati. 
                4. Qualora i termini  per  l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  2  e  3  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 6 o successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
                5. Nei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o  l'integrazione  delle  disposizioni
          che regolano le materie interessate dai  decreti  medesimi,
          abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
          il  coordinamento  formale  e  sostanziale  tra  i  decreti
          legislativi adottati ai sensi della  presente  legge  e  le
          altre leggi dello Stato. 
                6. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data  di  cui
          al comma  1  ovvero  dalla  scadenza,  se  successiva,  del
          termine di cui al comma 4,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di cui al presente articolo.». 
                «Art.  3  (Principi  generali  relativi  al   diritto
          tributario  dell'Unione  europea  e  internazionale).  - 1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a) garantire l'adeguamento del  diritto  tributario
          nazionale ai  principi  dell'ordinamento  tributario  e  ai
          livelli    di    protezione    dei    diritti     stabiliti
          dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo  anche  conto
          dell'evoluzione  della  giurisprudenza   della   Corte   di
          giustizia dell'Unione europea in materia tributaria; 
                  b) assicurare la coerenza dell'ordinamento  interno
          con   le   raccomandazioni   dell'Organizzazione   per   la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
          progetto  BEPS  (Base  erosion  and  profit  shifting)  nel
          rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento  nazionale
          e di quello dell'Unione europea; 
                  c) provvedere alla revisione della disciplina della
          residenza fiscale delle persone fisiche, delle  societa'  e
          degli  enti  diversi  dalle  societa'  come   criterio   di
          collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
          coerente con la migliore prassi  internazionale  e  con  le
          convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le  doppie
          imposizioni, nonche' coordinarla con  la  disciplina  della
          stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per  i
          soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  anche
          valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
          prestazione lavorativa in modalita' agile; 
                  d) introdurre misure volte a conformare il  sistema
          di imposizione sul reddito a  una  maggiore  competitivita'
          sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
          dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
          predisposte  dall'OCSE.  Nel  rispetto   della   disciplina
          europea  sugli  aiuti  di  Stato  e  dei   principi   sulla
          concorrenza  fiscale  non  dannosa,  tali  misure   possono
          comprendere la concessione di incentivi all'investimento  o
          al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
          attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
          ai  suddetti  incentivi  sono  previste  misure  idonee   a
          prevenire ogni forma di abuso; 
                  e)  recepire  la  direttiva  (UE)   2022/2523   del
          Consiglio,  del  14  dicembre   2022,   seguendo   altresi'
          l'approccio comune condiviso a  livello  internazionale  in
          base alla guida tecnica dell'OCSE  sull'imposizione  minima
          globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
                    1)  un'imposta   minima   nazionale   dovuta   in
          relazione  a  tutte  le  imprese,  localizzate  in  Italia,
          appartenenti a  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale  e
          soggette a una bassa imposizione; 
                    2) un regime  sanzionatorio,  conforme  a  quello
          vigente  in  materia  di  imposte  sui  redditi,   per   la
          violazione  degli  adempimenti  riguardanti   l'imposizione
          minima dei gruppi multinazionali e nazionali di  imprese  e
          un regime  sanzionatorio  effettivo  e  dissuasivo  per  la
          violazione dei relativi adempimenti informativi; 6 
                  f) semplificare e razionalizzare  il  regime  delle
          societa' estere controllate (controlled foreign companies),
          rivedendo  i  criteri  di  determinazione   dell'imponibile
          assoggettato  a  tassazione  in  Italia  e  coordinando  la
          conseguente disciplina con quella attuativa  della  lettera
          e).». 
                «Art.  7  (Principi  e  criteri  direttivi   per   la
          revisione  dell'imposta  sul   valore   aggiunto).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (IVA): 
                  a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di
          renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea; 
                  b) rivedere le  disposizioni  che  disciplinano  le
          operazioni esenti, anche individuando le operazioni per  le
          quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in
          conformita' ai criteri posti  dalla  normativa  dell'Unione
          europea; 
                  c) razionalizzare  il  numero  e  la  misura  delle
          aliquote dell'IVA secondo i criteri posti  dalla  normativa
          dell'Unione europea, al fine di prevedere  una  tendenziale
          omogeneizzazione  del  trattamento  per  beni   e   servizi
          similari,  anche  individuati  mediante  il  richiamo  alla
          nomenclatura combinata o alla  classificazione  statistica,
          meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare
          le esigenze di maggiore rilevanza sociale; 
                  d) rivedere la disciplina della detrazione per: 
                    1) consentire ai soggetti passivi di  rendere  la
          detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni  e
          dei servizi impiegati ai  fini  delle  operazioni  soggette
          all'imposta, prevedendo, in  particolare,  la  facolta'  di
          applicare il criterio pro rata  di  detraibilita'  ai  soli
          beni e servizi utilizzati da un soggetto  passivo  sia  per
          operazioni  che  danno  diritto  a   detrazione   sia   per
          operazioni che non danno tale diritto; 
                    2)  armonizzare  i   criteri   di   detraibilita'
          dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla
          normativa dell'Unione europea; 
                    3) prevedere che, in relazione ai beni e  servizi
          acquistati  o  importati   per   i   quali   l'esigibilita'
          dell'imposta si verifica nell'anno precedente a  quello  di
          ricezione della fattura, il diritto alla  detrazione  possa
          essere  esercitato  al  piu'  tardi  con  la  dichiarazione
          relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta; 
                  e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione  di
          opere d'arte, recependo  la  direttiva  (UE)  2022/542  del
          Consiglio, del 5  aprile  2022,  ed  estendendo  l'aliquota
          ridotta  anche  alle  cessioni  di   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o da collezione; 
                  f) razionalizzare la disciplina del gruppo  IVA  al
          fine  di  semplificare  le  disposizioni  previste  per  la
          costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto; 
                  g) razionalizzare la disciplina  dell'IVA  per  gli
          enti del Terzo settore, anche al fine di  semplificare  gli
          adempimenti   relativi   alle   attivita'   di    interesse
          generale.». 
                «Art. 9 (Ulteriori principi e criteri  direttivi).  -
          1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  nell'ambito  degli  istituti  disciplinati  dal
          codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui  al
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
                    1) prevedere un regime di tassazione del  reddito
          delle imprese, comprese quelle minori e le grandi  imprese,
          che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 
                    1.1)  istituti  liquidatori,  da   cui   discende
          l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
          d'impresa si determina sulla base del  metodo  del  residuo
          attivo conseguito in un periodo unico; 
                    1.2) istituti di risanamento, che non determinano
          l'estinzione  dell'impresa,  per   i   quali   si   applica
          l'ordinaria   disciplina   del   reddito   d'impresa,   con
          conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
          anche di carattere dichiarativo, da porre  a  carico  delle
          procedure  liquidatorie,  anche  relativamente  al  periodo
          d'imposta precedente; 
                    2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
          concordato preventivo e  all'amministrazione  straordinaria
          delle grandi imprese, anche non liquidatori, il  regime  di
          adempimenti attualmente previsto ai fini  dell'IVA  per  la
          liquidazione giudiziale; 
                    3) estendere a tutti  gli  istituti  disciplinati
          dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
          al   citato   decreto   legislativo   n.   14   del   2019,
          l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88,  comma
          4-ter, e 101, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo  26,  commi
          3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  l'esclusione  dalle
          responsabilita'  previste  dall'articolo  14  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo  2560
          del codice civile; 
                    4) introdurre disposizioni che  disciplinino  gli
          effetti derivanti dall'accesso  delle  imprese  a  uno  dei
          predetti istituti relativamente: 
                    4.1) al rimborso  e  alla  cessione  dei  crediti
          d'imposta maturati nel corso  delle  procedure,  prevedendo
          che, nelle procedure liquidatorie,  tali  operazioni  siano
          possibili  anche  prima  della  chiusura  della  procedura,
          previo  accertamento  degli   stessi   crediti   da   parte
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    4.2) alla notificazione  degli  atti  impositivi,
          prevedendone  l'obbligo  nei  riguardi  sia  degli   organi
          giudiziali sia dell'impresa debitrice e  attribuendo  nelle
          procedure liquidatorie la legittimazione  processuale  agli
          organi giudiziali, ferma restando,  in  ogni  caso,  quella
          dell'impresa debitrice; 
                    5) prevedere la possibilita' di  estendere  anche
          ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
          dei debiti tributari di cui agli articoli 23,  63,  64-bis,
          88, 245 e 284-bis del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
          del 2019, concernente il pagamento parziale  o  dilazionato
          dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          crisi; 
                  b)  rivedere  la  disciplina  delle  societa'   non
          operative, prevedendo: 
                    1)  l'individuazione  di  nuovi   parametri,   da
          aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
          societa' senza impresa, tenendo anche  conto  dei  principi
          elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
          giurisprudenza della Corte di cassazione e della  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea; 
                    2) la determinazione di cause di  esclusione  che
          tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza  di  un  congruo
          numero di lavoratori  dipendenti  e  dello  svolgimento  di
          attivita'  in  settori  economici  oggetto   di   specifica
          regolamentazione normativa; 
                  c)  semplificare  e  razionalizzare  i  criteri  di
          determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
          adempimenti amministrativi, fermi restando  i  principi  di
          inerenza,   neutralita'   fiscale   delle   operazioni   di
          riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del  diritto,
          attraverso  la  revisione  della   disciplina   dei   costi
          parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo  di
          avvicinamento dei  valori  fiscali  a  quelli  civilistici,
          prevedendo la possibilita' di  limitare  le  variazioni  in
          aumento e in diminuzione da apportare alle  risultanze  del
          conto economico quali, in particolare,  quelle  concernenti
          gli ammortamenti, le opere, le forniture  e  i  servizi  di
          durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti,  i
          crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta  ferma  la
          possibilita', per alcune  fattispecie,  di  applicare  tale
          avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il  proprio
          bilancio di esercizio a revisione legale dei  conti  ovvero
          sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate  da
          professionisti qualificati, che  attestano  la  correttezza
          degli imponibili dichiarati; 
                  d)  al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  del
          processo di  avvicinamento  dei  valori  fiscali  a  quelli
          civilistici, di cui alla lettera c): 
                    1) semplificare e  razionalizzare  la  disciplina
          del codice civile in materia di bilancio,  con  particolare
          riguardo alle imprese di minori dimensioni; 
                    2) rivedere  la  disciplina  recata  dal  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  prevedendo,  per  i
          soggetti che adottano i principi  contabili  internazionali
          IAS/IFRS  per  il  bilancio  consolidato,  la  facolta'  di
          applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte  salve  le
          eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali  lacune
          dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio  di
          esercizio con la  sua  funzione  organizzativa  ed  evitare
          eccessivi aggravi amministrativi; 
                  e) introduzione della disciplina  fiscale  relativa
          alla    scissione    societaria    parziale    disciplinata
          dall'articolo 2506.1  del  codice  civile,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  f)  semplificare  e  razionalizzare  la  disciplina
          della liquidazione ordinaria delle  imprese  individuali  e
          delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
          reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta  salva
          la facolta' del contribuente, se  la  liquidazione  non  si
          protrae  rispettivamente  per  piu'  di  tre  o  di  cinque
          esercizi, di determinare il reddito d'impresa  relativo  ai
          periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
          base al bilancio finale,  provvedendo  alla  riliquidazione
          dell'imposta; 
                  g) rivedere e razionalizzare, anche in  adeguamento
          ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
          incentivi  fiscali  alle  imprese   e   i   meccanismi   di
          determinazione e fruizione degli stessi,  tenendo  altresi'
          conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del  14
          dicembre 2022; 
                  h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
          con la disciplina europea in materia  di  aiuti  di  Stato,
          privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione   europea,   al   fine   di    consentire    il
          riconoscimento di agevolazioni fiscali alle  imprese  senza
          la  previa  autorizzazione  da  parte   della   Commissione
          europea; 
                  i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
          la  riduzione  del  divario  territoriale,   valutando   la
          semplificazione del sistema  di  agevolazioni  fiscali  nei
          riguardi  delle  imprese  finalizzato  al  sostegno   degli
          investimenti,  con  particolare   riferimento   alle   zone
          economiche speciali; 
                  l) semplificare e razionalizzare, in  coerenza  con
          le disposizioni del codice del Terzo  settore,  di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
          dell'Unione  europea,  i  regimi  agevolativi  previsti  in
          favore  dei  soggetti  che  svolgono  con   modalita'   non
          commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali  nel
          rispetto dei principi  di  solidarieta'  e  sussidiarieta',
          nonche' i  diversi  regimi  di  deducibilita'  dal  reddito
          complessivo delle erogazioni liberali  disposte  in  favore
          degli enti aventi per oggetto statutario lo  svolgimento  o
          la promozione di attivita' di ricerca scientifica; 
                  m) completare e razionalizzare  le  misure  fiscali
          previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento  con
          le  altre  disposizioni  dell'ordinamento  tributario,  con
          l'obiettivo di favorire, tra  l'altro,  l'avviamento  e  la
          formazione  allo  sport  dei   giovani   e   dei   soggetti
          svantaggiati; 
                  n) adottare misure volte a favorire  la  permanenza
          in Italia  di  studenti  ivi  formati,  anche  mediante  la
          razionalizzazione degli incentivi per il rientro in  Italia
          di persone ivi formate occupate all'estero.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.   633,   recante:   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 292 del 1° novembre 1972. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917,  recante:  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante  norme
          per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
          corrispettivi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
          del 6 febbraio 1997. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
          recante: «Codice del Terzo settore, a  norma  dell'articolo
          1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016,  n.  106»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2  agosto
          2017.  
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  15-
          quinquies,  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146
          recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale,  a
          tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  21  ottobre  2021,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale).  -
          Omissis. 
                15-quinquies.  In  attesa  della  piena  operativita'
          delle disposizioni  del  titolo  X  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
          promozione   sociale   che   hanno    conseguito    ricavi,
          ragguagliati  ad  anno,  non  superiori   a   euro   85.000
          applicano, ai soli fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                Omissis.». 
              - La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2023-2025»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29  dicembre
          2022. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202  del  30
          agosto 1997:  
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».