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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 185

Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. (25G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2025
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Testo in vigore dal: 12-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2024»  e,  in
particolare, l'articolo 15; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1174  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva  2014/59/UE
e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni  aspetti
del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili; 
  Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti  (UE)
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di
investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, e del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 
 
  1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  dopo  la  lettera  v-ter)  e'  inserita  la
seguente: "v-ter.1) «ente designato per la liquidazione": una persona
giuridica avente sede legale nell'Unione  europea  identificata  come
soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo
prevede la sottoposizione  alla  liquidazione  coatta  amministrativa
disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad  altra  analoga  procedura
concorsuale applicabile, ovvero identificata come  soggetto,  diverso
da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un  gruppo
soggetto a risoluzione, per il  quale  il  piano  di  risoluzione  di
gruppo  non  prevede  l'esercizio  dei  poteri  di   svalutazione   e
conversione;»; 
    b) all'articolo 16-bis: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 2»  sono  aggiunte  le
seguenti: «che non sono enti designati per la liquidazione»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti
dei quali la Banca d'Italia non  determina  il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si
applicano  l'articolo  77,  paragrafo  2,  e  l'articolo  78-bis  del
regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. 
        1-ter.  La  Banca  d'Italia   puo'   determinare,   su   base
individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un  ente
designato  per  la  liquidazione,  in  misura  superiore   a   quella
sufficiente  ad  assorbire  le   perdite   ai   sensi   dell'articolo
16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare,  dei
possibili  impatti  della  liquidazione  dell'ente  sulla  stabilita'
finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario,  anche
per quanto riguarda la capacita'  di  finanziamento  dei  sistemi  di
garanzia dei depositanti.». 
    c) all'articolo 16-ter: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  all'alinea,  le  parole:  «La  Banca  d'Italia  esonera
dall'obbligo di rispettare il requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili i soggetti di cui  all'articolo  2  quando  si
tratta di» sono sostituite dalla seguente: «Agli», e dopo  le  parole
«credito fondiario,» sono  inserite  le  seguenti:  «non  si  applica
l'articolo 16-bis, comma 1-ter,»; 
        1.2) alla lettera a), le parole:  «conformemente  al  Titolo,
IV, Capo IV, Sezione, II» sono soppresse; 
        1.3) alla lettera b), la  parola:  «istituti»  e'  sostituita
dalla seguente: «intermediari»; 
      2) al comma 2,  la  parola:  «esonerati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «esentati»; 
    d)  all'articolo  16-quinquies,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto
dall'articolo  16-bis,  comma  1-ter,   l'ente   designato   per   la
liquidazione  soddisfa  il  requisito  minimo  di  fondi   propri   e
passivita' computabili utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti,
elementi o passivita': 
        a) fondi propri; 
        b)  passivita'  che   soddisfano   le   condizioni   di   cui
all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo
2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
        c) passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 2.»; 
      2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Agli strumenti di  fondi  propri  e  alle  passivita'
computabili emessi da societa' controllate che  sono  enti  designati
per la liquidazione, nei confronti dei quali la  Banca  d'Italia  non
determina  il  requisito  minimo  di  fondi   propri   e   passivita'
computabili, non si applicano  le  deduzioni  previste  dall'articolo
72-sexies,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
        3-ter.  In  deroga  al  comma  3-bis,  i  soggetti   di   cui
all'articolo 2 che non sono enti designati  per  la  risoluzione,  ma
sono controllati da un ente designato per la  risoluzione  o  da  una
societa' avente sede legale  in  un  Paese  terzo  che  sarebbe  ente
designato per  la  risoluzione  se  avesse  sede  legale  nell'Unione
europea, deducono gli strumenti di  fondi  propri  detenuti  in  enti
designati  per  la  liquidazione,  appartenenti  allo  stesso  gruppo
soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca  d'Italia
non determina il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili, qualora l'importo aggregato di tali  strumenti  detenuti
sia pari o superiore al 7 per cento  dell'importo  totale  dei  fondi
propri e delle passivita' che soddisfano i criteri di  computabilita'
di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti,  calcolato
annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti.»; 
      e)  all'articolo  16-octies,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        1) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono  sostitute  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2»; 
        2) dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  In
deroga ai commi  1  e  2,  la  Banca  d'Italia  puo'  determinare  il
requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili  su  base
consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi  1  e  2  se
ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
          a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni: 
          1) e' controllato direttamente dall'ente designato  per  la
risoluzione e: 
          1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di
partecipazione  finanziaria  o   una   societa'   di   partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico  Bancario
avente sede legale in Italia e  facente  parte  del  medesimo  gruppo
soggetto a risoluzione; 
          1.2) l'ente designato  per  la  risoluzione  non  controlla
direttamente altri soggetti, aventi sede legale in  Italia  o  in  un
altro  Stato  dell'Unione  europea,  di  cui  all'articolo  1   della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014,  nei  confronti  dei  quali  sia  stato  determinato  il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; 
          1.3) l'applicazione delle deduzioni previste  dall'articolo
72-sexies,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013  sarebbe
sproporzionata; 
          2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante  di
secondo pilastro solo su base consolidata  e  la  determinazione  del
requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili  su  base
consolidata  non  porterebbe  a   sovrastimare   la   componente   di
ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera
b),  del  sottogruppo  costituito  dai  soggetti  che  rientrano  nel
perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una
prevalenza di enti designati per la liquidazione; 
          b) l'applicazione del requisito minimo di  fondi  propri  e
passivita'  computabili  su  base  consolidata  invece  che  su  base
individuale  non  ha  un   effetto   negativo   significativo   sulla
credibilita'  e  fattibilita'  della  strategia  di  risoluzione  del
gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto  di  rispettare  il  proprio
requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione
e  conversione,  ne',  infine,  sull'adeguatezza  del  meccanismo  di
trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa  la
svalutazione o conversione, a norma del titolo  IV,  capo  II,  degli
strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto  in
questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.». 
        3) al comma 5, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti:
«, 3-bis»; 
        4) al comma 6, dopo la parola: «3» sono aggiunte le  seguenti
«, 3-bis»; 
        5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
          «6-bis. Nei casi indicati ai commi 3  e  3-bis,  quando  il
requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'  computabili   e'
applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri
e delle passivita' computabili include le seguenti passivita'  emesse
ai sensi del comma 6, lettera a), dai  soggetti  controllati  di  cui
all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede  legale  in  uno  Stato
dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento: 
          a) passivita' emesse a favore dell'ente  designato  per  la
risoluzione e  da  esso  acquistate,  direttamente  o  indirettamente
tramite altri soggetti appartenenti allo  stesso  gruppo  soggetto  a
risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del  soggetto
che rispetta  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili su base consolidata; 
          b) passivita' emesse a favore di un azionista  non  facente
parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. 
          6-ter.  Le  passivita'  incluse  nell'ammontare  dei  fondi
propri e delle  passivita'  computabili  ai  fini  del  rispetto  del
requisito di cui al comma 6-bis, non superano  l'importo  determinato
sottraendo dall'importo  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili applicabile al  soggetto  controllato  incluso
nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi: 
          a) le passivita' emesse dal soggetto controllato  a  favore
del soggetto che soddisfa il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili su base  consolidata  e  da  esso  acquistate,
direttamente o indirettamente  tramite  altri  soggetti  appartenenti
allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi  nel  perimetro  di
consolidamento; 
          b)  i  fondi  propri  emessi   dal   soggetto   controllato
conformemente al comma 6, lettera b).»; 
      f)  all'articolo  16-undecies,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        1) al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «paragrafo  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4, lettera b), e 5,»; 
        2) il comma 4, e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  La  Banca
d'Italia determina, tenuto  conto  delle  modalita'  stabilite  nelle
norme tecniche di attuazione adottate della  Commissione  europea  su
proposta dell'ABE, il contenuto e  la  frequenza  degli  obblighi  di
segnalazione  e  comunicazione  al  pubblico  applicabili  agli  enti
designati  per  la  liquidazione  nei  confronti  dei   quali   abbia
determinato  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e   passivita'
computabili  ai  sensi  dell'articolo  16-bis,  comma  1-ter.   Dette
modalita' sono  determinate  nei  limiti  di  quanto  necessario  per
verificare il rispetto di tale requisito e sono  comunicate  all'ente
designato per la liquidazione.»; 
      g) all'articolo 16-duodecies, comma 1, le  parole:  «passivita'
soggette al bail-in» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri  e
passivita' computabili» e dopo la parola: «16-octies»  sono  aggiunte
le seguenti: «, comprese le decisioni adottate a norma  dell'articolo
16-octies, comma 3-bis». 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  13
          giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art.  15   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'esercizio della delega  al  Governo  per  il  recepimento
          della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica  la  direttiva
          2014/59/UE e il regolamento (UE)  n.  806/2014  per  quanto
          riguarda taluni  aspetti  del  requisito  minimo  di  fondi
          propri e passivita' ammissibili). - 1. Nell'esercizio della
          delega per il recepimento della  direttiva  (UE)  2024/1174
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  aprile
          2024, il Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.
          180, le modifiche e le integrazioni necessarie al  corretto
          e integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2024/1174
          nonche' delle pertinenti norme tecniche di attuazione; 
                  b)  prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalla Banca  d'Italia,  che,
          nell'esercizio  dei  propri  poteri  regolamentari,   tiene
          anch'essa  conto  delle  pertinenti   norme   tecniche   di
          attuazione; 
                  c)   estendere   la   disciplina   delle   sanzioni
          amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo
          16  novembre  2015,   n.   180,   alle   violazioni   delle
          disposizioni dettate in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2024/1174 e delle disposizioni emanate  in  attuazione  del
          presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei  limiti  e
          delle  procedure  previsti  dalle  disposizioni   nazionali
          vigenti   che   disciplinano   l'esercizio    del    potere
          sanzionatorio  da  parte  delle  autorita'   competenti   a
          irrogare le sanzioni; 
                  d)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte   le
          modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni   competenti   provvedono    ai    relativi
          adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014  per
          quanto riguarda taluni  aspetti  del  requisito  minimo  di
          fondi propri e passivita' ammissibili e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n.  L
          176. 
              - La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
          (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa  norme
          e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli  enti
          creditizi e di talune imprese di  investimento  nel  quadro
          del  meccanismo  di  risoluzione  unico  e  del  Fondo   di
          risoluzione unico e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L
          225. 
              - Il decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/59/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
          istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione  degli
          enti creditizi  e  delle  imprese  di  investimento  e  che
          modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le
          direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,
          2007/36/CE,  2011/35/UE,  2012/30/UE  e  2013/36/UE   e   i
          regolamenti (UE), n. 1093/2010  e  (UE)  n.  648/2012,  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, lettere da a) a
          z), 16-bis, 16-ter, 16-quinquies, 16-octies, 16-undecies  e
          16-duodecies del citato  decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) «accordo di netting»: un accordo in  virtu'  del
          quale determinati crediti  o  obbligazioni  possono  essere
          convertiti in un unico credito netto, compresi gli  accordi
          di netting per close-out di cui all'articolo  1,  comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                  b)  «alta  dirigenza»:  il  direttore  generale,  i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili delle principali aree di affari e  coloro  che
          rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                  c) «autorita' competente»: la  Banca  d'Italia,  la
          Banca centrale europea relativamente ai  compiti  specifici
          ad essa attribuiti dal Regolamento  (UE)  n.  1024/2013,  o
          altra autorita' competente straniera per l'esercizio  della
          vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  40,
          del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  d) «autorita' di vigilanza  su  base  consolidata»:
          l'autorita' di  vigilanza  come  definita  all'articolo  4,
          paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e)   «autorita'   di   risoluzione   di    gruppo»:
          l'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  in  cui  ha
          sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                  f)  «azione  di  risoluzione»:  la   decisione   di
          sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno  o
          piu'  poteri  di  cui  al  Titolo  IV,   Capo   V,   oppure
          l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione  di  cui
          al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
          regolamento (UE) n. 806/2014; 
                  g) «bail-in»: la  riduzione  o  la  conversione  in
          capitale dei  diritti  degli  azionisti  e  dei  creditori,
          secondo quanto previsto dal Titolo  IV,  Capo  IV,  Sezione
          III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; 
                  h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1,
          comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
                  h-bis) «banca  affiliata»:  una  banca  di  credito
          cooperativo o una  banca  a  cui  fa  capo  un  sottogruppo
          territoriale aderente al  gruppo  bancario  cooperativo  in
          quanto soggetta all'attivita' di direzione e  coordinamento
          della capogruppo in virtu' del contratto  di  coesione  con
          essa stipulato; 
                  h-ter) «banca  extracomunitaria»:  una  banca  come
          definita all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  del  Testo
          Unico Bancario; 
                  i) «capitale primario di  classe  1»:  il  capitale
          primario di classe 1 calcolato ai  sensi  dell'articolo  50
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  l)  «capogruppo»:  la  capogruppo  di   un   gruppo
          bancario  ai  sensi  dell'articolo  61  del   Testo   Unico
          Bancario; 
                  m) «cessionario»: il soggetto al quale sono  ceduti
          azioni, altre partecipazioni, titoli di debito,  attivita',
          diritti o passivita',  o  una  combinazione  degli  stessi,
          dall'ente sottoposto a risoluzione; 
                  n) «clausola di close-out  netting»:  una  clausola
          come definita all'articolo 1,  comma  1,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                  n-bis)  «coefficiente  di  capitale   totale»:   il
          requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera  c),
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  n-ter)  «coefficiente  di  leva  finanziaria»:   il
          coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo  1,  lettera
          d), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  o) «contratti finanziari» i  seguenti  contratti  e
          accordi: 
                    1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
                    i) contratti di acquisto, vendita o  prestito  di
          un titolo o gruppi o indici di titoli; 
                    ii) opzioni su un titolo o  gruppi  o  indici  di
          titoli; 
                    iii) operazioni di vendita attive o  passive  con
          patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o  gruppi
          o indici di titoli; 
                  2) contratti connessi a merci, fra cui: 
                    i) contratti di acquisto, vendita o  prestito  di
          merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; 
                    ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
                    iii)  operazioni  di   vendita   con   patto   di
          riacquisto attive o passive su merci o gruppi o  indici  di
          merci; 
                  3) contratti standardizzati a termine  (futures)  e
          contratti differenziali a  termine  (forward),  compresi  i
          contratti per l'acquisto, la vendita o la  cessione,  a  un
          dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi
          altro tipo, servizi, diritti o interessi; 
                  4) accordi di swap, tra cui: 
                    i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a
          pronti (spot) o altri  accordi  su  cambi,  valute,  indici
          azionari  o  azioni,  indici  obbligazionari  o  titoli  di
          debito, indici di  merci  o  merci,  variabili  climatiche,
          quote di emissione o tassi di inflazione; 
                    ii) total return  swap,  credit  default  swap  o
          credit swap; 
                    iii) accordi o transazioni analoghe agli  accordi
          di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati
          degli swap o dei derivati; 
                  5) accordi di  prestito  interbancario  in  cui  la
          scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
                  6) accordi quadro per i contratti o accordi di  cui
          ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; 
                  p)  «controparte  centrale»:  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                  q)  «depositi»:  i  crediti   relativi   ai   fondi
          acquisiti  dalle  banche  con  obbligo  di  rimborso;   non
          costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti
          dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari
          indicati dall'articolo 1, comma 2, del  Testo  Unico  della
          Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o
          il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza  di
          specifici accordi o garanzie  concordati  con  la  banca  o
          terzi; costituiscono depositi  i  certificati  di  deposito
          purche' non rappresentati da  valori  mobiliari  emessi  in
          serie; 
                  r) «depositi ammissibili al rimborso»:  i  depositi
          che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi  1  e  2,  sono
          astrattamente idonei a essere rimborsati  da  parte  di  un
          sistema di garanzia dei depositanti; 
                  s) «depositi protetti»: i depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del  sistema   di   garanzia   dei   depositanti   previsto
          dall'articolo 96-bis.1,  commi  3  e  4,  del  testo  unico
          bancario; 
                  t) «derivato»: uno strumento derivato come definito
          all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                  t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE)
          n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione; 
                  u)  «elementi  di  classe  2»:  gli  strumenti   di
          capitale e i prestiti subordinati ai sensi del  Regolamento
          (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  delle   relative
          disposizioni di attuazione; 
                  v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita
          ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione  II,  Sottosezione
          II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per
          acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte,  azioni
          o altre partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a
          risoluzione, o attivita', diritti e  passivita'  di  uno  o
          piu' enti  sottoposti  a  risoluzione  per  preservarne  le
          funzioni essenziali; 
                  v-bis)  «ente  a  rilevanza  sistemica  a   livello
          globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di  cui
          all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  133,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013; 
                  v-ter) «ente designato  per  la  risoluzione»:  una
          persona giuridica avente sede  legale  nell'Unione  europea
          identificata  come  soggetto  per  il  quale  il  piano  di
          risoluzione di gruppo prevede l'applicazione  di  un'azione
          di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a  vigilanza
          su base consolidata per la quale il  piano  di  risoluzione
          individuale  prevede   l'applicazione   di   un'azione   di
          risoluzione; 
                  v-ter.1) «ente designato per la liquidazione»:  una
          persona giuridica avente sede  legale  nell'Unione  europea
          identificata  come  soggetto  per  il  quale  il  piano  di
          risoluzione   individuale   o   di   gruppo   prevede    la
          sottoposizione  alla  liquidazione  coatta   amministrativa
          disciplinata dal Testo Unico Bancario o  ad  altra  analoga
          procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come
          soggetto, diverso da un ente designato per la  risoluzione,
          ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per  il
          quale  il  piano  di  risoluzione  di  gruppo  non  prevede
          l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; 
                  v-quater) «ente  di  maggiori  dimensioni»:  l'ente
          designato per la risoluzione che non  e'  G-SII  e  che  fa
          parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui  attivita'
          totali superano i 100 miliardi di euro; 
                z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti
          indicati all'articolo 2 in relazione al  quale  e'  avviata
          un'azione di risoluzione; 
                Omissis.». 
                «Art. 16-bis (Applicazione e  calcolo  del  requisito
          minimo di fondi propri e passivita' computabili).  -  1.  I
          soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti  designati
          per la liquidazione rispettano il requisito minimo di fondi
          propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal
          presente Capo. 
                1-bis. Agli enti designati per  la  liquidazione  nei
          confronti dei quali la  Banca  d'Italia  non  determina  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          ai sensi del comma 1-ter non si  applicano  l'articolo  77,
          paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013. 
                1-ter. La Banca d'Italia puo'  determinare,  su  base
          individuale, il requisito di cui al comma 1  nei  confronti
          di  un  ente  designato  per  la  liquidazione,  in  misura
          superiore a quella sufficiente ad assorbire le  perdite  ai
          sensi dell'articolo  16-quinquies,  comma  2,  lettera  a),
          tenuto conto, in particolare, dei possibili  impatti  della
          liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria  e  sul
          rischio di contagio  del  sistema  finanziario,  anche  per
          quanto riguarda la capacita' di finanziamento  dei  sistemi
          di garanzia dei depositanti. 
                2. Il requisito di cui al comma 1 e'  espresso  nelle
          seguenti percentuali: 
                  a)  dell'importo  complessivo  dell'esposizione  al
          rischio  calcolato   in   conformita'   dell'articolo   92,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  b)  della   misura   dell'esposizione   complessiva
          calcolata in conformita' degli articoli 429 e  429-bis  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. 
                Art. 16-ter (Esenzione dal requisito minimo di  fondi
          propri e passivita' computabili). -  1.  Agli  intermediari
          iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del  Testo  Unico
          Bancario che si finanziano  con  obbligazioni  garantite  e
          concedono  finanziamenti  solo  sotto  forma   di   credito
          fondiario, non si applica l'articolo 16-bis,  comma  1-ter,
          al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: 
                  a)  in  base  al  piano   di   risoluzione   questi
          intermediari  sono  destinati  alla   liquidazione   coatta
          amministrativa nella quale e' prevista la cessione di  beni
          e rapporti giuridici; 
                  b) la procedura di cui alla lettera a) prevede  che
          i creditori di questi intermediari, inclusi i  titolari  di
          obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita'
          conformi  agli   obiettivi   della   risoluzione   indicati
          all'articolo 21. 
                2. Gli intermediari esentati ai sensi  del  comma  1,
          non sono inclusi nel perimetro del  consolidamento  di  cui
          all'articolo 16-septies, comma 1.». 
                «Art.  16-quinquies  (Determinazione  del   requisito
          minimo di fondi propri e passivita' computabili). -  1.  Il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          e' determinato dalla Banca  d'Italia,  sentita  l'autorita'
          competente, tenuto conto: 
                  a)   della    necessita'    di    assicurare    che
          l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti
          dell'ente  designato  per  la  risoluzione  sia  idonea   a
          conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21  per  il
          gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme; 
                  b)  della  necessita'  di  assicurare  che   l'ente
          designato  per  la  risoluzione  e  le  societa'  da   esso
          controllate appartenenti  allo  stesso  gruppo  soggetto  a
          risoluzione abbiano fondi propri e  passivita'  computabili
          sufficienti per garantire che, in caso di applicazione  del
          bail-in o dei poteri di  riduzione  e  di  conversione,  le
          perdite possano  essere  assorbite  e  il  coefficiente  di
          capitale totale e, se del caso,  il  coefficiente  di  leva
          finanziaria possano essere ripristinati ad un  livello  che
          permetta loro di continuare a rispettare le condizioni  per
          l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' per le quali
          sono autorizzati ai sensi della  normativa  vigente,  anche
          quando il piano di risoluzione prevede la possibilita'  che
          talune classi  di  passivita'  computabili  possano  essere
          escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma  2,  o
          possano essere  cedute  integralmente  nell'ambito  di  una
          cessione parziale; 
                  c) delle dimensioni, del modello di  business,  del
          modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente
          designato per la risoluzione; 
                  d)  della  misura  in  cui  il  dissesto  dell'ente
          designato per la risoluzione avrebbe  un  effetto  negativo
          sulla  stabilita'  finanziaria,   anche   a   causa   delle
          interconnessioni con  altri  operatori  o  con  il  sistema
          finanziario nel suo complesso. 
                2. Se il piano di risoluzione prevede  l'adozione  di
          un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere  di
          ridurre o convertire strumenti  di  capitale  e  passivita'
          computabili a norma del Titolo IV, Capo II o  dell'articolo
          21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di
          fondi propri e passivita' computabili e' pari a un  importo
          sufficiente a garantire che: 
                  a)  siano  integralmente   assorbite   le   perdite
          previste  a  carico  dell'ente  sottoposto  a   risoluzione
          («assorbimento delle perdite»); 
                  b)  l'ente  designato  per  la  risoluzione  e   le
          societa'  da  esso  controllate  appartenenti  allo  stesso
          gruppo soggetto a risoluzione siano  ricapitalizzati  a  un
          livello tale da consentire loro di continuare a  rispettare
          le  condizioni  per  l'autorizzazione  all'esercizio  delle
          attivita' per le quali sono autorizzati e a svolgere queste
          attivita' ai sensi della normativa vigente in un  orizzonte
          temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»). 
                3. Nel  caso  previsto  dall'articolo  16-bis,  comma
          1-ter, l'ente designato per  la  liquidazione  soddisfa  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          utilizzando uno o piu' dei seguenti strumenti,  elementi  o
          passivita': 
                  a) fondi propri; 
                  b) passivita' che soddisfano le condizioni  di  cui
          all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter,
          paragrafo 2, lettere b)  e  d),  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013; 
                  c) passivita' di cui all'articolo 16-quater,  comma
          2. 
                3-bis.  Agli  strumenti  di  fondi  propri   e   alle
          passivita' computabili emessi da societa'  controllate  che
          sono enti designati per la liquidazione, nei confronti  dei
          quali la Banca d'Italia non determina il  requisito  minimo
          di fondi propri e passivita' computabili, non si  applicano
          le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5,
          del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
                3-ter. In deroga al comma 3-bis, i  soggetti  di  cui
          all'articolo  2  che  non  sono  enti  designati   per   la
          risoluzione, ma sono controllati da un ente  designato  per
          la risoluzione o da una societa' avente sede legale  in  un
          Paese terzo che sarebbe ente designato per  la  risoluzione
          se avesse sede legale  nell'Unione  europea,  deducono  gli
          strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la
          liquidazione, appartenenti allo stesso  gruppo  soggetto  a
          risoluzione, ma nei confronti dei quali la  Banca  d'Italia
          non  determina  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
          passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali
          strumenti detenuti sia pari o  superiore  al  7  per  cento
          dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che
          soddisfano i criteri di computabilita' di cui  all'articolo
          16-octies,  comma   6,   di   detti   soggetti,   calcolato
          annualmente al 31  dicembre  come  media  nei  dodici  mesi
          precedenti. 
                4.  Per  gli  enti  designati  per  la   risoluzione,
          l'importo del requisito di passivita' soggette a bail-in e'
          composto come segue: 
                  a)  se  calcolato   in   percentuale   dell'importo
          complessivo  dell'esposizione  al  rischio  come   previsto
          dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito  e'
          pari alla somma dei seguenti elementi: 
                    1)  l'importo  delle  perdite  da  assorbire   in
          risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente  di
          capitale totale e del requisito di capitale  vincolante  di
          secondo pilastro, su base consolidata a livello del  gruppo
          soggetto a risoluzione; 
                    2) l'importo di ricapitalizzazione  che  permette
          al gruppo risultante dalla risoluzione di  ripristinare  il
          coefficiente di capitale totale e il requisito di  capitale
          vincolante  di  secondo  pilastro  su  base  consolidata  a
          livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione
          della strategia di risoluzione prescelta; 
                  b) se  calcolato  in  percentuale  dell'esposizione
          complessiva come previsto dall'articolo  16-bis,  comma  2,
          lettera b), il requisito e' pari alla  somma  dei  seguenti
          elementi: 
                    1)  l'importo  delle  perdite  da  assorbire   in
          risoluzione,  corrispondente  al   coefficiente   di   leva
          finanziaria  su  base  consolidata  a  livello  del  gruppo
          soggetto a risoluzione; 
                    2) l'importo di ricapitalizzazione  che  permette
          al gruppo risultante dalla risoluzione di  ripristinare  il
          coefficiente di leva  finanziaria  su  base  consolidata  a
          livello   del   gruppo   soggetto   a   risoluzione,   dopo
          l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 
                5.  Nel  determinare  il  requisito  individuale   in
          percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma
          4, lettera b), la Banca  d'Italia  tiene  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8. 
                6. Nel determinare gli importi di  ricapitalizzazione
          di cui al comma 4, lettera a),  punto  2),  e  lettera  b),
          punto 2), la Banca d'Italia: 
                  a)  utilizza  i  dati   piu'   recenti   comunicati
          dall'ente      relativi      all'ammontare      complessivo
          dell'esposizione al rischio o alla misura  dell'esposizione
          complessiva, adeguati per  tenere  conto  delle  azioni  di
          risoluzione previste dal piano di risoluzione; 
                  b)  sentita  l'autorita'  competente,   adegua   al
          ribasso o al rialzo l'importo corrispondente  al  requisito
          di capitale vincolante di secondo pilastro per  determinare
          il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per
          la risoluzione nel caso di attuazione  della  strategia  di
          risoluzione prescelta. 
                7. La Banca  d'Italia  puo'  aumentare  l'importo  di
          ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2),
          in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla
          risoluzione,  una   fiducia   sufficiente   nei   confronti
          dell'ente per un orizzonte temporale  non  superiore  a  un
          anno. In  questo  caso,  l'aumento  e'  pari  al  requisito
          combinato di riserva di capitale che si applicherebbe  dopo
          la risoluzione  diminuito  dell'importo  della  riserva  di
          capitale anticiclica. Sentita l'autorita' competente, detto
          aumento e' adeguato al ribasso o  al  rialzo  nella  misura
          necessaria per: 
                  a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti
          dell'ente designato per la risoluzione; 
                  b)  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
          essenziali; 
                  c)  assicurare   che,   dopo   l'attuazione   della
          strategia  di  risoluzione,   l'ente   designato   per   la
          risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere  al
          sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando
          la possibilita' che il fondo di risoluzione contribuisca ai
          sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8. 
                8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il  requisito
          minimo di fondi propri e  passivita'  computabili  e'  pari
          almeno al: 
                  a) 13,5 per  cento,  se  calcolato  in  termini  di
          esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
          2, lettera a); 
                  b)  5  per  cento,  se  calcolato  in  termini   di
          esposizione  complessiva  ai  sensi  dell'articolo  16-bis,
          paragrafo 2, lettera b). 
                9. Gli enti  di  maggiori  dimensioni  rispettano  il
          requisito di cui al comma 8  con  fondi  propri,  strumenti
          subordinati computabili o passivita'  di  cui  all'articolo
          16-quater, comma 4. 
                10. Sentita l'autorita' competente, la Banca d'Italia
          puo' applicare quanto  previsto  dai  commi  8  e  9  a  un
          soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto
          riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di  strumenti
          di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla  sua
          capacita' di  accedere  ai  mercati  dei  capitali  per  le
          passivita' computabili, alla misura in cui esso ricorre  al
          capitale primario di classe 1 per rispettare  il  requisito
          minimo di fondi propri e passivita' computabili. La mancata
          applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a  un
          ente  di  maggiori  dimensioni  non  pregiudica   eventuali
          decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7. 
                11. Per i soggetti che non sono enti designati per la
          risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri
          e passivita' computabili e' composto come segue: 
                  a)  se  calcolato   in   percentuale   dell'importo
          complessivo  dell'esposizione  al  rischio  come   previsto
          dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito  e'
          pari alla somma dei seguenti elementi: 
                    1)  l'importo   delle   perdite   da   assorbire,
          corrispondente alla  somma  del  coefficiente  di  capitale
          totale e del requisito di capitale  vincolante  di  secondo
          pilastro a livello individuale; 
                    2) l'importo di ricapitalizzazione  che  permette
          al soggetto di ripristinare  il  coefficiente  di  capitale
          totale e il requisito di  capitale  vincolante  di  secondo
          pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di
          riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo  II  o
          dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; 
                  b) se  calcolato  in  percentuale  dell'esposizione
          complessiva come previsto dall'articolo  16-bis,  comma  2,
          lettera b), il requisito e' pari alla  somma  dei  seguenti
          elementi: 
                    1)  l'importo   delle   perdite   da   assorbire,
          corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su  base
          individuale; 
                    2) l'importo di ricapitalizzazione  che  permette
          al  soggetto  di  ripristinare  il  coefficiente  di   leva
          finanziaria  su  base  individuale,  dopo  l'esercizio  dei
          poteri di riduzione e conversione ai sensi del  Titolo  IV,
          Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
          o dopo la risoluzione del gruppo. 
                12. Per determinare  il  requisito  minimo  di  fondi
          propri e passivita' computabili ai sensi del  comma  11  si
          applicano i commi 5, 6 e  7.  Quando  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 2, che non e' esso stesso  un  ente  designato
          per la risoluzione ed e' controllato da un  ente  designato
          per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passivita'
          emesse da quest'ultimo che nella gerarchia  applicabile  in
          sede concorsuale hanno rango  pari  o  inferiore  a  quelle
          degli strumenti di debito chirografario di secondo  livello
          di cui all'articolo 12-bis del  Testo  Unico  Bancario,  la
          Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma  11
          e' sufficiente per  attuare  la  strategia  di  risoluzione
          prescelta. 
                13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di
          passivita' computabili potrebbero essere escluse in tutto o
          in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2,  o
          potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito  di  una
          cessione parziale, il requisito minimo di  fondi  propri  e
          passivita' computabili, e'  soddisfatto  utilizzando  fondi
          propri o altre passivita' computabili sufficienti a coprire
          l'importo delle passivita' suscettibili  a  essere  escluse
          dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al  comma
          2 siano soddisfatte. 
                14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          sono motivate con riferimento alle valutazioni  di  cui  al
          presente  articolo.  La  Banca  d'Italia  riesamina   senza
          indugio le predette decisioni al fine  di  riflettere  ogni
          variazione del requisito di capitale vincolante di  secondo
          pilastro. 
                15. Ai fini del presente articolo, i  riferimenti  ai
          requisiti  prudenziali  ivi  contenuti  sono   interpretati
          conformemente  all'applicazione,  da  parte   della   Banca
          d'Italia o della Banca centrale europea  quando  questa  e'
          l'autorita' competente, delle disposizioni  transitorie  di
          cui alla Parte  Dieci,  Titolo  I,  Capi  1,  2  e  4,  del
          regolamento (UE) n.  575/2013  e  alle  disposizioni  della
          legislazione  nazionale   adottate   nell'esercizio   delle
          opzioni concesse dallo stesso regolamento.». 
                «Art. 16-octies (Applicazione del requisito minimo di
          fondi propri e passivita' computabili ai soggetti  che  non
          sono enti designati per la risoluzione).  -  1.  Le  banche
          controllate da un ente designato per  la  risoluzione,  che
          non sono esse stesse enti  designati  per  la  risoluzione,
          rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita'
          computabili su  base  individuale.  Il  presente  comma  si
          applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha
          sede legale in  uno  Stato  terzo,  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 10. 
                2.  La  Banca  d'Italia  puo',  sentita   l'autorita'
          competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di
          fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente
          articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere,  b),
          c) e d), se questo e' una societa' controllata da  un  ente
          designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente
          designato per la risoluzione. 
                3. In deroga ai commi 1 e 2, le  capogruppo  che  non
          sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono
          societa' controllate da soggetti con  sede  legale  in  uno
          Stato terzo rispettano i requisiti  di  cui  agli  articoli
          16-quinquies e 16-sexies su base consolidata.  Il  presente
          comma non si applica quando la  capogruppo  e'  soggetta  a
          vigilanza su base consolidata  in  un  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
                3-bis. In deroga ai commi 1 e 2,  la  Banca  d'Italia
          puo' determinare il requisito  minimo  di  fondi  propri  e
          passivita' computabili su base consolidata nei confronti di
          un  soggetto  di  cui  ai  commi  1  e   2   se   ricorrono
          congiuntamente i seguenti presupposti: 
                  a)  il  soggetto  soddisfa   una   delle   seguenti
          condizioni: 
                    1)   e'   controllato   direttamente    dall'ente
          designato per la risoluzione e: 
                    1.1) l'ente designato per la risoluzione  e'  una
          societa' di partecipazione finanziaria o  una  societa'  di
          partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo  59
          del Testo Unico Bancario avente sede  legale  in  Italia  e
          facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione; 
                    1.2) l'ente  designato  per  la  risoluzione  non
          controlla direttamente altri soggetti, aventi  sede  legale
          in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea,  di  cui
          all'articolo 1 della direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei  confronti
          dei quali sia stato  determinato  il  requisito  minimo  di
          fondi propri e passivita' computabili; 
                    1.3)  l'applicazione  delle  deduzioni   previste
          dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento  (UE)
          n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          giugno 2013 sarebbe sproporzionata; 
                    2) e'  destinatario  del  requisito  di  capitale
          vincolante di secondo pilastro solo su base  consolidata  e
          la determinazione del requisito minimo di  fondi  propri  e
          passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a
          sovrastimare la componente  di  ricapitalizzazione  di  cui
          all'articolo  16-quinquies,  comma  1,  lettera   b),   del
          sottogruppo  costituito  dai  soggetti  che  rientrano  nel
          perimetro di consolidamento in questione, in particolare se
          vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione; 
                  b) l'applicazione del  requisito  minimo  di  fondi
          propri e passivita' computabili su base consolidata  invece
          che  su  base  individuale  non  ha  un  effetto   negativo
          significativo  sulla  credibilita'  e  fattibilita'   della
          strategia di risoluzione del gruppo,  ne'  sulla  capacita'
          del soggetto di rispettare il proprio  requisito  di  fondi
          propri  dopo  l'esercizio  dei  poteri  di  svalutazione  e
          conversione, ne', infine, sull'adeguatezza  del  meccanismo
          di    trasferimento     interno     delle     perdite     e
          ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o  conversione,
          a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale
          e delle passivita' computabili del soggetto in questione  o
          di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione. 
                4.  Nei  gruppi  bancari   cooperativi,   le   banche
          affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti
          designati  per   la   risoluzione,   rispettano   su   base
          individuale  il  requisito  minimo  di   fondi   propri   e
          passivita' computabili di  cui  all'articolo  16-quinquies,
          comma 11.  Il  presente  comma  si  applica  altresi'  alle
          componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati  come
          enti designati per la risoluzione quando non sono  soggetti
          a un requisito  su  base  consolidata  stabilito  ai  sensi
          dell'articolo 16-septies, comma 2. 
                5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e  4  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          e' determinato secondo la procedura prevista  dall'articolo
          16-decies  e,  ove   applicabile   dall'articolo   70,   in
          conformita' all'articolo 16-quinquies. 
                6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e  4  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          e' soddisfatto utilizzando: 
                  a) passivita' non computabili nei fondi propri: 
                    1) acquistate o sottoscritte dall'ente  designato
          per la risoluzione, direttamente o indirettamente  mediante
          altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo  soggetto  a
          risoluzione,  ovvero  acquistate  o  sottoscritte   da   un
          azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto  a
          risoluzione, a condizione che  l'esercizio  dei  poteri  di
          riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o
          dell'articolo 21  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014  non
          incida sul  controllo  dell'emittente  da  parte  dell'ente
          designato per la risoluzione; 
                    2) che rispettano i criteri di computabilita'  di
          cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE)  n.  575/2013,
          fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere
          b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi  da
          3, 4 e 5, del medesimo regolamento; 
                    3) che, nella liquidazione coatta  amministrativa
          disciplinata dal  Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga
          procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore
          a quello delle passivita' che non soddisfano la  condizione
          di cui al punto 1) e che non  sono  computabili  nei  fondi
          propri; 
                    4) che possono essere assoggettate a riduzione  o
          conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo
          21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la
          strategia prescelta per il gruppo soggetto  a  risoluzione,
          senza   incidere,    in    particolare,    sul    controllo
          dell'emittente  da  parte  dell'ente   designato   per   la
          risoluzione; 
                    5)  il  cui  acquisto  o  sottoscrizione  non  e'
          finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente; 
                    6) per le quali  la  legge  o  il  contratto  non
          prevedono,  nemmeno   implicitamente,   il   richiamo,   il
          rimborso, il riacquisto o il  pagamento  anticipato,  salvo
          che nei casi di insolvenza o  liquidazione  dell'emittente,
          per le quali nessuna indicazione in tal senso  e'  comunque
          fornita da quest'ultimo; 
                    7) per le quali  la  legge  o  il  contratto  non
          attribuiscono  al  possessore  il  diritto  di   richiedere
          anticipatamente  il  pagamento  degli   interessi   o   del
          capitale, salvo che nei casi di insolvenza  o  liquidazione
          dell'emittente; 
                    8) per le quali l'importo degli interessi  o  dei
          dividendi non dipende dal merito di credito  dell'emittente
          o della sua capogruppo; 
                  b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri: 
                    1) capitale primario di classe 1; 
                    2) altri elementi o  strumenti  di  fondi  propri
          acquistati o sottoscritti  da  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a
          condizione che l'esercizio dei poteri  di  riduzione  o  di
          conversione a norma del Titolo IV, Capo II o  dell'articolo
          21  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014  non  incida   sul
          controllo dell'emittente da parte dell'ente  designato  per
          la risoluzione. 
                6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e  3-bis,  quando
          il  requisito  minimo  di   fondi   propri   e   passivita'
          computabili e' applicato su base consolidata,  il  relativo
          ammontare dei fondi propri e delle  passivita'  computabili
          include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6,
          lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo  1
          della direttiva 2014/59/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 15 maggio 2014, aventi  sede  legale  in  uno
          Stato  dell'Unione  europea  inclusi   nel   perimetro   di
          consolidamento: 
                  a) passivita' emesse a favore  dell'ente  designato
          per la risoluzione e da  esso  acquistate,  direttamente  o
          indirettamente tramite  altri  soggetti  appartenenti  allo
          stesso  gruppo  soggetto  a  risoluzione  non  inclusi  nel
          perimetro di consolidamento del soggetto  che  rispetta  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          su base consolidata; 
                  b) passivita' emesse a favore di un  azionista  non
          facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. 
                6-ter. Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi
          propri e delle passivita' computabili ai fini del  rispetto
          del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo
          determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di
          fondi  propri  e  passivita'  computabili  applicabile   al
          soggetto   controllato    incluso    nel    perimetro    di
          consolidamento, la somma dei seguenti elementi: 
                  a) le passivita' emesse dal soggetto controllato  a
          favore del soggetto che soddisfa  il  requisito  minimo  di
          fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e
          da esso acquistate, direttamente o  indirettamente  tramite
          altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo  soggetto  a
          risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento; 
                  b) i fondi propri emessi dal  soggetto  controllato
          conformemente al comma 6, lettera b). 
                7. La Banca d'Italia puo' non applicare il  requisito
          minimo di fondi propri  e  passivita'  computabili  di  cui
          presente articolo nei confronti di una societa' controllata
          da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le
          seguenti condizioni: 
                  a)  l'ente  designato  per  la  risoluzione  e   la
          societa' da esso controllata hanno sede legale in Italia  e
          appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione; 
                  b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa  il
          requisito  su  base  consolidata  ai  sensi   dell'articolo
          16-septies; 
                  c)  non  vi  sono  ne'  sono  previsti  impedimenti
          sostanziali, di diritto  o  di  fatto,  che  ostacolino  il
          rapido trasferimento dei fondi  propri  o  il  rimborso  di
          passivita' da parte dell'ente designato per la  risoluzione
          alla societa' da esso controllata in caso di applicazione a
          quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione
          ai sensi del Titolo IV, Capo  II  o  dell'articolo  21  del
          regolamento (UE) n. 806/2014,  in  particolare  quando  nei
          confronti del primo e' adottata un'azione di risoluzione; 
                  d)  l'autorita'  competente,  ritiene  che   l'ente
          designato per la risoluzione  assicuri  il  rispetto  della
          sana e prudente gestione della societa' da esso controllata
          e che l'ente dichiari,  con  l'approvazione  dell'autorita'
          competente, di garantire gli impegni assunti dalla societa'
          controllata  ovvero  che  i  rischi  di  questa  non   sono
          significativi; 
                  e)  le  procedure  di  valutazione,  misurazione  e
          controllo  del   rischio   dell'ente   designato   per   la
          risoluzione  comprendano  anche   la   societa'   da   esso
          controllata; 
                  f) l'ente designato per la risoluzione detenga  una
          quota superiore al 50 per cento dei diritti di  voto  nella
          societa' controllata o  abbia  il  diritto  di  nominare  o
          revocare  la  maggioranza   dei   membri   dell'organo   di
          amministrazione della stessa. 
                8. La Banca d'Italia puo' altresi' non  applicare  il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          di cui presente articolo  nei  confronti  di  una  societa'
          controllata da un soggetto che non e' un ente designato per
          la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo
          le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per
          la risoluzione. 
                9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui  al
          comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia puo' consentire
          che il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
          computabili sia rispettato, in tutto o in  parte,  mediante
          un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la
          risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni: 
                  a)   l'importo   dell'impegno   e'   pari    almeno
          all'importo del requisito che sostituisce; 
                  b)  l'impegno  puo'  essere  fatto   valere   dalla
          societa'  controllata  quando  essa  non  e'  in  grado  di
          adempiere ai propri obblighi alla  scadenza  o  quando  nei
          suoi  confronti  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
          riduzione o conversione adottato ai sensi  del  Titolo  IV,
          Capo  II  o  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)   n.
          806/2014; 
                  c) l'impegno e' assistito  per  almeno  il  50  per
          cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai  sensi
          del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  170,  o  altra
          normativa  nazionale   di   recepimento   della   direttiva
          2002/47/CE; 
                  d) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto
          di   garanzia   finanziaria    soddisfano    i    requisiti
          dell'articolo 197 del regolamento (UE)  n.  575/2013  e  il
          loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti,
          e' almeno pari all'importo di cui alla lettera c); 
                  e) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto
          di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami  e,  in
          particolare, non sono  utilizzate  in  altri  contratti  di
          garanzia; 
                  f) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto
          di garanzia finanziaria hanno una durata  effettiva  almeno
          pari  alla   durata   prevista   dall'articolo   72-quater,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  g) non vi sono impedimenti giuridici,  normativi  o
          operativi  al  trasferimento  delle  attivita'  finanziarie
          oggetto del contratto  di  garanzia  finanziaria  dall'ente
          designato  per  la  risoluzione  alla  societa'   da   esso
          controllata,  anche  quando  nei  confronti  del  primo  e'
          adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta
          della Banca d'Italia, l'ente designato per  la  risoluzione
          dimostra  l'inesistenza  di   questi   impedimenti,   anche
          mediante un parere legale indipendente. 
                10.  Quando  cio'  e'  concordato  tra  le  autorita'
          partecipanti al collegio  europeo  di  risoluzione  di  cui
          all'articolo  70,  comma  1-quater,  nel  contesto  di  una
          strategia di risoluzione  di  gruppo,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  2  che  non  sono  enti  designati   per   la
          risoluzione e sono controllati da un ente designato per  la
          risoluzione  avente  sede  legale  in   uno   Stato   terzo
          rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita'
          computabili disciplinato  dal  presente  articolo  su  base
          individuale o consolidata mediante passivita'  o  strumenti
          di cui al comma  6  emessi  nei  confronti  della  societa'
          controllante avente sede legale  in  uno  Stato  terzo,  di
          societa'  da  essa  controllate  aventi  sede  legale   nel
          medesimo Stato  o  di  altri  soggetti  che  rispettano  le
          condizioni previste dal comma 6, lettera a),  punto  1),  e
          lettera b), punto 2).». 
                «Art. 16-undecies (Segnalazione a fini di vigilanza e
          comunicazione al pubblico del requisito). - 1.  I  soggetti
          di cui all'articolo 2 che devono  rispettare  il  requisito
          minimo di fondi propri e passivita'  computabili  segnalano
          al  Comitato  di  Risoluzione  Unico,  nei  casi   previsti
          dall'articolo 7, paragrafi 2,  4,  lettera  b),  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca  d'Italia  e  alla
          Banca  Centrale  Europea,  quando  questa  e'   l'autorita'
          competente, le seguenti informazioni secondo  le  modalita'
          stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla
          Commissione europea su proposta dell'ABE: 
                  a) l'importo delle passivita' computabili e  quello
          dei fondi propri,  che  rispettano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo   16-octies,   comma   6,   lettera   b);   la
          segnalazione e' effettuata sia in valore  nominale  sia  in
          percentuale dell'esposizione al rischio e  dell'esposizione
          complessiva previsti all'articolo 16-bis,  al  netto  delle
          deduzioni di cui alla Parte Due,  Titolo  I,  Capo  V  bis,
          Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  b) l'importo delle  altre  passivita'  ammissibili,
          tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di
          fondi propri e di passivita' computabili e' pari ad  almeno
          il 150 per cento del requisito minimo  di  fondi  propri  e
          passivita' computabili; 
                  c) per gli elementi di cui alle lettere  a)  e  b),
          sono segnalati: 
                    1)  la  tipologia  di  strumento  e  la  relativa
          scadenza; 
                    2)   il   rango   nella   gerarchia   concorsuale
          applicabile  nella   liquidazione   coatta   amministrativa
          disciplinata dal  Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga
          procedura concorsuale; 
                    3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo,
          il paese terzo in  questione  e  la  presenza  di  clausole
          contrattuali di cui all'articolo 59  e  agli  articoli  52,
          comma 1, lettere p) e  q)  e  63,  lettere  n)  e  o),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. 
                2. Le informazioni di cui al  comma  1,  lettera  a),
          sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui
          al comma  1,  lettere  b)  e  c),  almeno  annualmente.  Il
          Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca
          centrale europea, quando questa e' l'autorita'  competente,
          possono richiedere che le informazioni di cui  al  comma  1
          siano trasmesse con maggiore frequenza. 
                3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  pubblicano  le
          seguenti informazioni  con  le  modalita'  stabilite  nelle
          norme tecniche di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea su proposta dell'ABE: 
                  a) l'importo delle passivita' computabili e  quello
          dei fondi propri,  che  rispettano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); 
                  b) la tipologia di strumento, la relativa  scadenza
          e il rango nella gerarchia  concorsuale  applicabile  nella
          liquidazione coatta amministrativa disciplinata  dal  Testo
          Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale; 
                  c) il requisito minimo di fondi propri e passivita'
          computabili di cui all'articolo 16-septies  o  all'articolo
          16-octies  espresso  in  percentuale  dell'esposizione   al
          rischio  e  dell'esposizione  complessiva   come   previsto
          all'articolo 16-bis. 
                4. La Banca d'Italia determina,  tenuto  conto  delle
          modalita' stabilite  nelle  norme  tecniche  di  attuazione
          adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il
          contenuto e la frequenza degli obblighi di  segnalazione  e
          comunicazione al pubblico applicabili agli  enti  designati
          per  la  liquidazione  nei  confronti   dei   quali   abbia
          determinato  il  requisito  minimo  di   fondi   propri   e
          passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
          1-ter. Dette  modalita'  sono  determinate  nei  limiti  di
          quanto  necessario  per  verificare  il  rispetto  di  tale
          requisito e  sono  comunicate  all'ente  designato  per  la
          liquidazione. 
                5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico  di  cui
          al comma  3  non  si  applicano  nei  due  anni  successivi
          all'applicazione   delle   azioni    di    risoluzione    o
          all'esercizio dei poteri di riduzione o di  conversione  in
          conformita' al Titolo IV, Capo II o  dell'articolo  21  del
          regolamento (UE) n. 806/2014.». 
                «Art. 16-duodecies (Segnalazioni all'ABE).  -  1.  La
          Banca d'Italia, con  le  modalita'  stabilite  nelle  norme
          tecniche di attuazione adottate dalla  Commissione  europea
          su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima  i  requisiti
          minimi di fondi propri e  passivita'  computabili  da  essa
          determinati   conformemente   all'articolo   16-septies   o
          16-octies,  comprese  le   decisioni   adottate   a   norma
          dell'articolo 16-octies, comma 3-bis.».