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LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025
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Testo in vigore dal: 18-12-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Semplificazioni in materia di autotutela 
 
  1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al
comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sei mesi». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21-nonies (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine ragionevole, comunque non superiore a  sei
          mesi  dal  momento  dell'adozione  dei   provvedimenti   di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di sei mesi  di  cui  al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445