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LEGGE 2 dicembre 2025, n. 181

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. (25G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2025
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Testo in vigore dal: 17-12-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 577 e' inserito il seguente: 
      «Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona  la  morte  di
una donna quando il  fatto  e'  commesso  come  atto  di  odio  o  di
discriminazione o di  prevaricazione  o  come  atto  di  controllo  o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al  rifiuto  della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto  di
limitazione delle sue liberta' individuali  e'  punito  con  la  pena
dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al  primo  periodo  si  applica
l'articolo 575. 
      Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576
e 577. 
      Quando ricorre una sola circostanza  attenuante  ovvero  quando
una circostanza attenuante  concorre  con  taluna  delle  circostanze
aggravanti  di  cui  al  secondo  comma,  e  la  prima  e'   ritenuta
prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro. 
      Quando ricorrono piu'  circostanze  attenuanti,  ovvero  quando
piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna  delle  circostanze
aggravanti di  cui  al  secondo  comma,  e  le  prime  sono  ritenute
prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici»; 
    b) all'articolo 572: 
      1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono
inserite le seguenti: «ovvero non piu' convivente  nel  caso  in  cui
l'agente  e  la  vittima  siano  legati  da  vincoli  nascenti  dalla
filiazione»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il  fatto
e'  commesso  come  atto  di  odio  o   di   discriminazione   o   di
prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o  dominio  in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di  instaurare  o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle  sue
liberta' individuali»; 
    c) dopo l'articolo 572 e' inserito il seguente: 
      «Art.  572-bis  (Confisca). -  Nel  caso  di  condanna,  o   di
applicazione  della  pena  su   richiesta   delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca  dei  beni,
ivi compresi gli strumenti informatici  o  telematici  o  i  telefoni
cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte  utilizzati
per la commissione del reato»; 
    d) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Nei casi di cui al primo comma, quando il  fatto  e'  commesso
come atto di odio o di discriminazione o  di  prevaricazione  o  come
atto di controllo  o  possesso  o  dominio  in  quanto  donna,  o  in
relazione al  rifiuto  della  donna  di  instaurare  o  mantenere  un
rapporto affettivo o come atto  di  limitazione  delle  sue  liberta'
individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'»; 
    e) all'articolo 593-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Le pene stabilite dai commi precedenti sono  aumentate  da  un
terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio  o  di
discriminazione o di  prevaricazione  o  come  atto  di  controllo  o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al  rifiuto  della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto  di
limitazione delle sue liberta' individuali»; 
    f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il  numero  5-ter)  e'
inserito il seguente: 
      «5-ter.1)  come  atto  di  odio  o  di  discriminazione  o   di
prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o  dominio  in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di  instaurare  o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle  sue
liberta' individuali»; 
    g) all'articolo 612-bis, dopo  il  terzo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando  il  fatto
e'  commesso  come  atto  di  odio  o   di   discriminazione   o   di
prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o  dominio  in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di  instaurare  o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle  sue
liberta' individuali»; 
    h) all'articolo 612-ter, dopo il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando  il  fatto
e'  commesso  come  atto  di  odio  o   di   discriminazione   o   di
prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o  dominio  in
quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di  instaurare  o
mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle  sue
liberta' individuali». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 572, 585, 593-ter, 609-ter,
          612-bis e 612-ter del codice penale, come modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art.  572   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente ovvero non  piu'  convivente
          nel caso in cui l'agente  e  la  vittima  siano  legati  da
          vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
                Se dal fatto deriva una lesione personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
                Il  minore  di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato. 
                La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il
          fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione  o
          di prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.». 
                «Art.  585  (Circostanze  aggravanti).  -  Nei   casi
          previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies  e
          584, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'articolo 576, ed e' aumentata  fino  a  un  terzo,  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con  armi
          o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o  da
          piu' persone riunite. 
                Agli   effetti   della   legge   penale,   per   armi
          s'intendono: 
                  1.  quelle  da  sparo  e  tutte  le  altre  la  cui
          destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 
                  2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
          e' dalla legge vietato il porto in  modo  assoluto,  ovvero
          senza giustificato motivo. 
                Sono assimilate alle armi le materie esplodenti  e  i
          gas asfissianti o accecanti. 
                Nei casi di cui al primo comma, quando  il  fatto  e'
          commesso come atto  di  odio  o  di  discriminazione  o  di
          prevaricazione o  come  atto  di  controllo  o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'.». 
                «Art.  593-ter  (Interruzione   di   gravidanza   non
          consensuale).  -  Chiunque  cagiona  l'interruzione   della
          gravidanza senza il consenso della donna e' punito  con  la
          reclusione da quattro a otto anni. Si  considera  come  non
          prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
          carpito con l'inganno. 
                La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque   provochi
          l'interruzione  della  gravidanza  con  azioni  dirette   a
          provocare lesioni alla donna. 
                Detta pena e' diminuita fino alla meta'  se  da  tali
          lesioni deriva l'acceleramento del parto. 
                Se dai fatti previsti dal primo e dal  secondo  comma
          deriva la morte della donna si  applica  la  reclusione  da
          otto a sedici anni; se  ne  deriva  una  lesione  personale
          gravissima si applica la reclusione da sei a  dodici  anni;
          se la lesione  personale  e'  grave  quest'ultima  pena  e'
          diminuita. 
                Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
          se la donna e' minore degli anni diciotto. 
                Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
          da un terzo alla meta' quando il  fatto  e'  commesso  come
          atto di odio o di discriminazione  o  di  prevaricazione  o
          come atto di controllo  o  possesso  o  dominio  in  quanto
          donna, o in relazione al rifiuto della donna di  instaurare
          o  mantenere  un  rapporto  affettivo  o   come   atto   di
          limitazione delle sue liberta' individuali.». 
                
                «Art. 609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena
          stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se
          i fatti ivi previsti sono commessi: 
                  1)  nei  confronti  di  persona  della   quale   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il tutore; 
                  2) con l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
                  3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
                  4) su persona  comunque  sottoposta  a  limitazioni
          della liberta' personale; 
                  5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni diciotto; 
                  5-bis) all'interno o nelle immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
                  5-ter)  nei  confronti  di  donna   in   stato   di
          gravidanza; 
                  5-ter.1) come atto di odio o di  discriminazione  o
          di prevaricazione o come atto di  controllo  o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali; 
                  5-quater) nei confronti di persona della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza; 
                  5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
                  5-sexies) se il  reato  e'  commesso  con  violenze
          gravi o se dal  fatto  deriva  al  minore,  a  causa  della
          reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
          il minore. 
                La pena stabilita dall'articolo 609-bis e'  aumentata
          della meta' se i  fatti  ivi  previsti  sono  commessi  nei
          confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto   gli   anni
          quattordici. La pena e'  raddoppiata  se  i  fatti  di  cui
          all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona
          che non ha compiuto gli anni dieci.». 
                «Art. 612-bis (Atti  persecutori).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'  punito  con  la
          reclusione da un anno a sei anni e sei mesi  chiunque,  con
          condotte reiterate, minaccia o molesta taluno  in  modo  da
          cagionare un perdurante e grave stato di ansia o  di  paura
          ovvero da ingenerare un fondato  timore  per  l'incolumita'
          propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
          legata da relazione  affettiva  ovvero  da  costringere  lo
          stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
                La pena e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici 6. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
                La pena e' aumentata da un terzo a due  terzi  quando
          il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
          o di prevaricazione o come atto di controllo o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali. 
                Il delitto e' punito a querela della persona  offesa.
          Il termine per la proposizione  della  querela  e'  di  sei
          mesi. La remissione  della  querela  puo'  essere  soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.». 
                «Art. 612-ter  (Diffusione  illecita  di  immagini  o
          video  sessualmente  espliciti).  -  Salvo  che  il   fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,   dopo   averli
          realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,  pubblica  o
          diffonde  immagini  o  video   a   contenuto   sessualmente
          esplicito, destinati a rimanere privati, senza il  consenso
          delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
          uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 
                La stessa pena si applica a chi,  avendo  ricevuto  o
          comunque acquisito le immagini o i video di  cui  al  primo
          comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde  senza
          il consenso delle persone rappresentate al fine  di  recare
          loro nocumento. 
                La pena e' aumentata se i  fatti  sono  commessi  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  i  fatti  sono  commessi  attraverso  strumenti
          informatici o telematici. 
                La pena e' aumentata da un  terzo  alla  meta'  se  i
          fatti sono commessi in danno di persona  in  condizione  di
          inferiorita' fisica o psichica o in danno di una  donna  in
          stato di gravidanza. 
                La pena e' aumentata da un terzo a due  terzi  quando
          il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
          o di prevaricazione o come atto di controllo o  possesso  o
          dominio in quanto donna, o in relazione  al  rifiuto  della
          donna di instaurare o mantenere  un  rapporto  affettivo  o
          come atto di limitazione delle sue liberta' individuali. 
                Il delitto e' punito a querela della persona  offesa.
          Il termine per la proposizione  della  querela  e'  di  sei
          mesi. La remissione  della  querela  puo'  essere  soltanto
          processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di  cui
          al quarto comma, nonche' quando il fatto  e'  connesso  con
          altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».