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LEGGE 18 novembre 2025, n. 171

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. (25G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2025
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vigente al 17/01/2026
Testo in vigore dal:  20-11-2025

Art. 3

Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria
1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Note all'art. 3:
- Si riportano il testo degli articoli 14, 15, 16 e 22 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124:
«Art. 14 (Procedimento unico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.
3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
4. Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.
Art. 15 (Autorizzazione unica). - 1. Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.
Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;
c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.
Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale.
Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.
Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.
Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica). - 1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.».
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è abrogato;
b) all'articolo 5:
01) all'alinea, le parole: "nella ZES" sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica";
1) le parole: "nelle ZES", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica";
2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate;
3)
4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 5-bis è abrogato.
2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.
3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:
a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);
c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).
4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».
- Si riporta il testo dei commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, dell'articolo 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 27 dicembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.».
- Si riporta il testo dei commi da 62 a 65-bis, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«62. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dalregolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.
63. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".
Omissis.».