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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2025, n. 169

Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. (25G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2025
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Testo in vigore dal: 3-12-2025
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6); 
  Vista la direttiva (UE)  2024/505  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE,
per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche  professionali
degli infermieri  responsabili  dell'assistenza  generale  che  hanno
completato la formazione in Romania; 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 2 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con  i
Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle   finanze,   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   e
dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) ai medici chirurghi  con  formazione  di  base,  ai  medici
chirurghi specialisti, agli infermieri  responsabili  dell'assistenza
generale,  agli  odontoiatri,  agli   odontoiatri   specialisti,   ai
veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora
il  migrante  non  soddisfi  i  requisiti  di  pratica  professionale
effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 bis, 43,
45, 47, 49 e 55;»; 
    b) all'articolo 40, il comma 1-ter e' abrogato; 
    c) dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
      «Art. 40-bis  (Diritti  acquisiti  specifici  degli  infermieri
responsabili  dell'assistenza  generale  che  hanno   completato   la
formazione in Romania). - 1. Per quanto riguarda la qualifica  rumena
di infermiere responsabile  dell'assistenza  generale,  si  applicano
esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2. 
      2. Ai cittadini di cui  all'articolo  2,  comma  1,  che  hanno
completato in  Romania  una  formazione  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi  di  cui
all'articolo  38,  e'  riconosciuta   alternativamente   come   prova
sufficiente: 
        a)  uno  qualsiasi  dei  seguenti  titoli  di  formazione  di
infermiere responsabile dell'assistenza generale,  a  condizione  che
tale titolo sia corredato di un certificato  da  cui  risulti  che  i
cittadini  degli  Stati  membri  in  questione  hanno  effettivamente
esercitato in maniera legale l'attivita' di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilita'  anche
per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione  delle  cure
infermieristiche ai pazienti, per  un  periodo  di  almeno  tre  anni
consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione
del certificato: 
          1)  Certificat  de  competenţe  profesionale  de   asistent
medical generalist  conseguito  mediante  istruzione  post-secondaria
presso una şcoală postliceală, da cui si evinca che la formazione  e'
iniziata prima del 1° gennaio 2007; 
          2) Diplomă de  absolvire  de  asistent  medical  generalist
conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si  evinca  che
la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003; 
          3)  Diplomă  de  licenţă  de  asistent  medical  generalist
conseguito a seguito di corso di  laurea  specialistica,  da  cui  si
evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003; 
        b) uno qualsiasi  dei  titoli  di  formazione  elencati  alla
lettera a), numeri  2)  e  3),  a  condizione  che  tale  titolo  sia
corredato del seguente titolo di formazione ottenuto  sulla  base  di
uno speciale programma di rivalorizzazione: Diplomă de licenţă di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza  congiunta  del  Ministro
dell'istruzione  nazionale  e   del   Ministro   della   sanita'   n.
4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello  speciale
programma  di  rivalorizzazione  della  formazione   iniziale   degli
infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del
1° gennaio 2007 per  chi  ha  conseguito  un  diploma  di  istruzione
post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta  Ufficiale  della
Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di  un  supplemento  al
diploma  attestante  che  lo  studente  ha  completato  lo   speciale
programma di rivalorizzazione; 
        c)  uno  qualsiasi  dei  titoli  di  formazione  di   livello
post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione  nazionale  n.  5114/2014   sull'approvazione   della
metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e  il  completamento
dello  speciale  programma  di  rivalorizzazione   della   formazione
iniziale  degli  infermieri  responsabili  dell'assistenza   generale
completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma
di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n.  5
del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia  corredato  del
seguente titolo di formazione ottenuto sulla  base  di  uno  speciale
programma  di  rivalorizzazione:  Certificatul  de   revalorizare   a
competenţelor profesionale di cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  e
all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro  dell'istruzione
nazionale  e  del  Ministro  della   sanita'   n.   4317/943/2014   e
all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale
n. 5114/2014. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numero  6),
          della legge 13 giugno 2025,  n.  91,  recante:  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
                «Allegato A (articolo 1, comma 1) 
                Omissis. 
                6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il  riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE). 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in Romania, e' pubblicata nella GUUE  del  12
          febbraio 2024, serie L. 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  7   settembre   2005,   e'   relativa   al
          riconoscimento   delle   qualifiche    professionali,    e'
          pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  («regolamento   IMI»),   e'
          pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, L 316. 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 18 e 40 del citato
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 18 (Ambito di applicazione). - 1.  Il  presente
          capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi
          III e IV del presente titolo e nei seguenti casi: 
                  a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora
          il migrante non soddisfi i requisiti di cui  agli  articoli
          da 28 a 30; 
                  b) ai medici chirurghi con formazione di  base,  ai
          medici chirurghi specialisti, agli infermieri  responsabili
          dell'assistenza   generale,    agli    odontoiatri,    agli
          odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai
          farmacisti e  agli  architetti,  qualora  il  migrante  non
          soddisfi i requisiti di pratica professionale  effettiva  e
          lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40,  40-bis,  43,
          45, 47, 49 e 55; 
                  c) agli architetti,  qualora  il  migrante  sia  in
          possesso  di  un  titolo   di   formazione   non   elencato
          all'allegato V, punto 5.7; 
                  d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32  e  35,
          ai  medici,   agli   infermieri,   agli   odontoiatri,   ai
          veterinari,  alle  ostetriche,   ai   farmacisti   e   agli
          architetti   in   possesso   di   titoli   di    formazione
          specialistica, che devono seguire la formazione  che  porta
          al possesso  dei  titoli  elencati  all'allegato  V,  punti
          5.1.1,  5.2.2,  5.3.2,  5.4.2,  5.5.2,  5.6.2  e  5.7.1,  e
          solamente  ai  fini  del  riconoscimento  della  pertinente
          specializzazione; 
                  e)  agli  infermieri  responsabili  dell'assistenza
          generale e agli infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda  il
          riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in   cui   le
          pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate   da
          infermieri specializzati  sprovvisti  della  formazione  di
          infermiere responsabile dell'assistenza generale; 
                  f) agli infermieri specializzati  sprovvisti  della
          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza
          generale, qualora il migrante chieda il  riconoscimento  in
          un altro  Stato  membro  in  cui  le  pertinenti  attivita'
          professionali sono esercitate  da  infermieri  responsabili
          dell'assistenza  generale,  da   infermieri   specializzati
          sprovvisti  della  formazione  di  infermiere  responsabile
          dell'assistenza generale o da infermieri  specializzati  in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2; 
                  g) ai migranti in possesso dei  requisiti  previsti
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.». 
                «Art. 40 (Diritti acquisiti specifici agli infermieri
          responsabili  dell'assistenza  generale).  -  1.  Se   agli
          infermieri   responsabili   dell'assistenza   generale   si
          applicano le  norme  generali  sui  diritti  acquisiti,  le
          attivita'  da  essi  svolte  devono  comprendere  la  piena
          responsabilita'  della  programmazione,  organizzazione   e
          somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti. 
                1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2,  comma  1,
          allo scopo di verificare  che  gli  infermieri  interessati
          siano  in  possesso  di  un  livello  di  conoscenza  e  di
          competenza  paragonabile  a  quello  degli  infermieri   in
          possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia,
          al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i  titoli
          di infermiere: 
                  a)  rilasciati  in  Polonia  agli  infermieri   che
          abbiano completato  anteriormente  al  1º  maggio  2004  la
          corrispondente formazione  che  non  soddisfa  i  requisiti
          minimi di formazione di cui all'articolo 31; 
                  b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere»
          ottenuto  sulla  base  di   uno   speciale   programma   di
          rivalorizzazione di cui: 
                    1) all'articolo 11  della  legge  del  20  aprile
          2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere
          e  ostetrica  e  taluni  altri  atti  giuridici   (Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92,  pag.
          885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e  il  regolamento  del
          Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di
          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno
          conseguito un diploma di infermiere e di  ostetrica  presso
          un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2004,  n.  110,
          pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o  2)  all'articolo
          52, paragrafo 3, della legge del 15  luglio  2011  relativa
          alle  professioni  di  infermiere  e  ostetrica   (Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2011,  n.  174,
          pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita'  del
          14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate  riguardanti  i
          corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri
          e alle ostetriche che sono titolari di  un  certificato  di
          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno
          conseguito un diploma di infermiere e di  ostetrica  presso
          una  scuola  medica  secondaria  o  un  istituto  di  studi
          superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia
          del 2012, pag. 770). 
                1-ter (abrogato). 
                2. 
                3. 
                4.».