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LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming). (25G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2025
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Testo in vigore dal: 24-10-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Istituzione della Giornata nazionale 
                       contro il body shaming 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  16  maggio  quale  Giornata
nazionale contro la denigrazione dell'aspetto  fisico  delle  persone
(body shaming), di seguito denominata «Giornata nazionale»,  al  fine
di  sensibilizzare  i  cittadini  sulla  gravita'  dei  comportamenti
offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo  di  una
persona  e  di  promuovere  ogni  iniziativa  utile  a  prevenire   e
contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona
per il suo aspetto fisico. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. Il colore simbolo della Giornata nazionale e' il fucsia,  scelto
per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione  personale  che
porta all'affermazione di se stessi. 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni
          in materia  di  ricorrenze  festive»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.