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LEGGE 12 settembre 2025, n. 131

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. (25G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2025
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Testo in vigore dal: 20-9-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
 
  1. La presente  legge,  in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo
comma, della Costituzione e  in  coerenza  con  gli  articoli  174  e
seguenti del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  reca
misure per il riconoscimento e la promozione  delle  zone  montane  e
delle loro popolazioni. La crescita economica e  sociale  delle  zone
montane costituisce un obiettivo di interesse  nazionale  in  ragione
della loro  importanza  strategica  ai  fini  della  tutela  e  della
valorizzazione dell'ambiente, della biodiversita', degli  ecosistemi,
della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle
risorse naturali, del  paesaggio,  del  territorio  e  delle  risorse
idriche e forestali, della  salute,  delle  attivita'  sportive,  del
turismo e delle loro peculiarita' storiche, artistiche,  culturali  e
linguistiche, dell'identita' e della coesione delle comunita' locali,
anche ai fini del contrasto della crisi  climatica  e  demografica  e
nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilita'  degli
interventi economici. 
  2. Lo Stato, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  gli  enti  locali,  ciascuno  in  base  alle   rispettive
competenze, mirando a  una  risposta  perequativa  incardinata  nella
rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo
svantaggio  economico-sociale  delle  zone   montane   nel   rispetto
dell'articolo  119  della  Costituzione,  nel  limite  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 4, adottano gli interventi  necessari  per  lo  sviluppo
socio-economico, la tutela e  la  valorizzazione  delle  specificita'
delle zone montane,  al  fine  di  promuovere  processi  di  sviluppo
coerenti con le caratteristiche e le peculiarita' di tali zone, anche
nel rispetto del principio di insularita' sancito  dall'articolo  119
della Costituzione,  limitando  gli  squilibri  economici  e  sociali
rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento,  di
garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti
civili e sociali e il pieno e agevole  accesso  ai  servizi  pubblici
essenziali,   in   particolare    nei    settori    della    sanita',
dell'istruzione, della formazione  superiore,  della  cultura,  della
connessione e della mobilita', anche mediante strumenti e servizi  di
facilitazione e semplificazione per favorire  l'accessibilita'  degli
stessi per le persone con  disabilita',  di  promuovere,  in  maniera
sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale,  l'industria,  il
commercio,  l'artigianato  e  il  turismo,  nonche'  di  tutelare   e
valorizzare il  patrimonio  culturale  e  ambientale  montano,  anche
mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo
in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione  europea
e alla promozione della rigenerazione urbana. 
  3. Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  quadro  delle
rispettive  competenze,  promuovono  presso  l'Unione   europea,   in
coerenza  con  gli  articoli  174  e  seguenti   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' presso  le  organizzazioni
internazionali,  il  riconoscimento  della  specificita'  delle  zone
montane e la promozione  dello  sviluppo  sostenibile  dei  territori
montani come fattore essenziale per il perseguimento degli  obiettivi
comuni. 
  4. All'attuazione della presente legge  si  provvede  nel  rispetto
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di
montagna e di sviluppo sostenibile. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44  e  119  della
          Costituzione: 
                «Art. 44.  -  Al  fine  di  conseguire  il  razionale
          sfruttamento  del  suolo  e  di  stabilire  equi   rapporti
          sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
          terriera privata, fissa limiti alla sua estensione  secondo
          le regioni  e  le  zone  agrarie,  promuove  ed  impone  la
          bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e  la
          ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola  e
          la media proprieta'. 
                La legge dispone provvedimenti a  favore  delle  zone
          montane.». 
                «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.