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LEGGE 8 agosto 2025, n. 122

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. (25G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2025
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Testo in vigore dal: 24-8-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
numero  dei  consiglieri  regionali   precedentemente   previsto   e'
mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5  per
cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»; 
    b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Il numero massimo degli assessori regionali  puo'  essere  aumentato
fino a due unita' sia nelle regioni con popolazione fino a un milione
di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due  milioni  di
abitanti. Ai fini del calcolo  del  numero  massimo  degli  assessori
regionali, il presidente della Giunta  regionale  continua  a  essere
incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale». 
  2. Ferme restando le discipline  regionali  adottate  nel  rispetto
delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della  presentazione  delle
liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate
dalla  sottoscrizione  degli  elettori  le  liste  che,  al   momento
dell'indizione delle elezioni regionali, sono  espressione  di  forze
politiche o movimenti corrispondenti a gruppi  parlamentari  presenti
in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione  resa  dal
segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera. 
  3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle  disposizioni
di cui al comma 1, nei limiti dei  propri  stanziamenti  di  bilancio
previsti a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate e alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  188  del
          13 agosto 2011, convertito con modificazioni  dalla  L.  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 14 (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
                  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non  possono  aumentarne  il  numero.  Il
          numero dei consiglieri regionali  precedentemente  previsto
          e' mantenuto qualora la  popolazione  si  riduca  entro  il
          limite del 5 per cento rispetto alle  soglie  indicate  nel
          primo periodo; 
                  b) previsione che il numero massimo degli assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Il
          numero  massimo  degli  assessori  regionali  puo'   essere
          aumentato  fino  a  due  unita'  sia  nelle   regioni   con
          popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni
          con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del
          calcolo del numero massimo degli  assessori  regionali,  il
          presidente della Giunta regionale continua a essere incluso
          nel numero dei componenti del Consiglio regionale; 
                  c) riduzione a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  in
          attuazione  di  quanto   previsto   dall'articolo   3   del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.  42,  degli
          emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti
          in  favore  dei  consiglieri  regionali  entro  il   limite
          dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
          cosi' come rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  13  del
          presente decreto; 
                  d) previsione  che  il  trattamento  economico  dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
                  e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  quale  organo  di
          vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria   ed
          economica della gestione dell'ente; il  Collegio,  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
          con le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti; i componenti di tale Collegio sono  scelti  mediante
          estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere  i
          requisiti previsti dai principi  contabili  internazionali,
          avere la qualifica di revisori legali  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere  in  possesso
          di specifica qualificazione  professionale  in  materia  di
          contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria
          anche  degli   enti   territoriali,   secondo   i   criteri
          individuati dalla Corte dei conti; 
                  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e con efficacia a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali. 
                2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da
          parte delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione  per
          l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
          province autonome per le  quali  lo  Stato,  ai  sensi  del
          citato  articolo  27,  assicura  il   conseguimento   degli
          obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
          ed elemento di riferimento  per  l'applicazione  di  misure
          premiali   o   sanzionatorie   previste   dalla   normativa
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  2
          luglio 2004, n. 165 recante:  «Disposizioni  di  attuazione
          dell'articolo  122,  primo  comma,   della   Costituzione»,
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.155  del  5  luglio
          2004: 
                «Art. 4 (Disposizioni  di  principio,  in  attuazione
          dell'articolo 122,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
          materia  di  sistema  di  elezione).  -   1.   Le   regioni
          disciplinano  con  legge  il  sistema   di   elezione   del
          Presidente  della  Giunta  regionale  e   dei   consiglieri
          regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: 
                  a) individuazione  di  un  sistema  elettorale  che
          agevoli la formazione di stabili maggioranze nel  Consiglio
          regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 
                  b)  contestualita'  dell'elezione  del   Presidente
          della Giunta regionale e del  Consiglio  regionale,  se  il
          Presidente e' eletto  a  suffragio  universale  e  diretto.
          Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi  di
          elezione del  Presidente  della  Giunta  regionale  secondo
          modalita' diverse dal suffragio universale  e  diretto,  di
          termini  temporali  tassativi,  comunque  non  superiori  a
          novanta  giorni,  per  l'elezione  del  Presidente  e   per
          l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; 
                  c) divieto di mandato imperativo. 
                  c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne
          e uomini nell'accesso  alle  cariche  elettive,  disponendo
          che: 
                    1)   qualora   la   legge   elettorale    preveda
          l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i  candidati
          siano presenti in modo tale che quelli dello  stesso  sesso
          non eccedano il 60 per cento del totale  e  sia  consentita
          l'espressione  di  almeno  due  preferenze,  di   cui   una
          riservata  a  un   candidato   di   sesso   diverso,   pena
          l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 
                    2) qualora siano previste liste senza espressione
          di preferenze, la legge  elettorale  disponga  l'alternanza
          tra  candidati  di  sesso  diverso,  in  modo  tale  che  i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale; 
                    3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
          legge  elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature
          presentate  col  medesimo  simbolo  in  modo  tale  che   i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale. 
                  c-ter)   esenzione   dalla   sottoscrizione   degli
          elettori per le liste che, al momento dell'indizione  delle
          elezioni regionali, sono espressione di forze  politiche  o
          movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti  in
          almeno una delle due Camere,  sulla  base  di  attestazione
          resa dal segretario o presidente del partito  rappresentato
          nella Camera.».