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LEGGE 8 agosto 2025, n. 120

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. (25G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2025
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Testo in vigore dal: 24-8-2025
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  la  parola:  «ventiquattro»  e'
sostituita dalla seguente: «trentasei»; 
      2) al comma 6, le parole: «dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e  le  parole:  «di  cui  ai
commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; 
    b)  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  a),  il  numero  5)  e'
sostituito dal seguente: 
      «5) prevedere la possibilita' di  estendere  anche  ai  tributi
regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari
di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245  e  284-bis  del  codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui  al  citato  decreto
legislativo n. 14 del  2019,  concernente  il  pagamento  parziale  o
dilazionato  dei  tributi,  e  introdurre  analoga   disciplina   per
l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi»; 
    c) all'articolo 15, comma 2: 
      1) alla lettera a), numero  1),  la  parola:  «diminuzione»  e'
sostituita dalla seguente: «revisione»; 
      2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le
seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse; 
    d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo
dei magistrati tributari,  in  quanto  compatibili,  a  quelli  della
magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte  salve
le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte  di
giustizia tributaria di secondo grado nonche'  quelle  decisorie  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle  fattispecie
disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle
incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento  di
ufficio»; 
    e) all'articolo 21, comma 1,  alinea,  le  parole:  «31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 agosto 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 9,  15,  19,  e
          21, della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante:  «Delega  al
          Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema tributario  e  termini  di  attuazione).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  quanto  di
          competenza, del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   la
          revisione del sistema tributario. I decreti legislativi  di
          cui al presente articolo sono adottati,  nel  rispetto  dei
          principi    costituzionali     nonche'     dell'ordinamento
          dell'Unione europea e  del  diritto  internazionale,  sulla
          base dei principi e criteri direttivi generali di cui  agli
          articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
          di cui agli articoli da 4 a 20. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono corredati di relazione  tecnica,  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196,  che  indica  altresi'  gli  effetti  che  ne
          derivano sul  gettito,  anche  per  i  tributi  degli  enti
          territoriali e per la relativa distribuzione  territoriale,
          e  sulla  pressione  tributaria  a  legislazione   vigente,
          nonche' della  relazione  sull'analisi  dell'impatto  della
          regolamentazione e  sono  trasmessi,  ove  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per   il
          raggiungimento dell'intesa ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
          acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali  il  Governo
          puo' comunque procedere. 
                Gli  schemi  sono  trasmessi  alle  Camere  ai   fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili  di  produrre
          effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la
          trasmissione  alle  Camere  ha  luogo  dopo  l'acquisizione
          dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni
          parlamentari   possono   chiedere   al   Presidente   della
          rispettiva Camera di prorogare di venti giorni  il  termine
          per  l'espressione  del  parere,   qualora   cio'   risulti
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  di  decreti  legislativi  trasmessi.
          Decorso il termine previsto per l'espressione del parere  o
          quello  eventualmente  prorogato,  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati.  Qualora  il  Governo,  a
          seguito  dei  pareri  parlamentari,  non   osservi   quanto
          previsto  dall'intesa  acquisita  in  sede  di   Conferenza
          unificata, predispone una relazione  e  la  trasmette  alla
          medesima Conferenza. 
                3. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri delle Commissioni parlamentari di cui  al  comma  2,
          trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  proprie
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione   e   di
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi  entro  dieci  giorni  dalla  data   della   nuova
          trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  legislativi
          possono essere comunque adottati. 
                4. Qualora i termini  per  l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  2  e  3  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 6 o successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
                5. Nei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o  l'integrazione  delle  disposizioni
          che regolano le materie interessate dai  decreti  medesimi,
          abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
          il  coordinamento  formale  e  sostanziale  tra  i  decreti
          legislativi adottati ai sensi della  presente  legge  e  le
          altre leggi dello Stato. 
                6. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data  di  cui
          al  comma  1 ovvero  dalla  scadenza,  se  successiva,  del
          termine di cui al comma 4,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di cui al presente articolo.». 
                «Art. 9 (Ulteriori principi e criteri  direttivi).  -
          1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  nell'ambito  degli  istituti  disciplinati  dal
          codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui  al
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
                    1) prevedere un regime di tassazione del  reddito
          delle imprese, comprese quelle minori e le grandi  imprese,
          che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 
                    1.1)  istituti  liquidatori,  da   cui   discende
          l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
          d'impresa si determina sulla base del  metodo  del  residuo
          attivo conseguito in un periodo unico; 
                    1.2) istituti di risanamento, che non determinano
          l'estinzione  dell'impresa,  per   i   quali   si   applica
          l'ordinaria   disciplina   del   reddito   d'impresa,   con
          conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
          anche di carattere dichiarativo, da porre  a  carico  delle
          procedure  liquidatorie,  anche  relativamente  al  periodo
          d'imposta precedente; 
                    2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
          concordato preventivo e  all'amministrazione  straordinaria
          delle grandi imprese, anche non liquidatori, il  regime  di
          adempimenti attualmente previsto ai fini  dell'IVA  per  la
          liquidazione giudiziale; 
                    3) estendere a tutti  gli  istituti  disciplinati
          dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
          al   citato   decreto   legislativo   n.   14   del   2019,
          l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88,  comma
          4-ter, e 101, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo  26,  commi
          3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  l'esclusione  dalle
          responsabilita'  previste  dall'articolo  14  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo  2560
          del codice civile; 
                    4) introdurre disposizioni che  disciplinino  gli
          effetti derivanti dall'accesso  delle  imprese  a  uno  dei
          predetti istituti relativamente: 
                    4.1) al rimborso  e  alla  cessione  dei  crediti
          d'imposta maturati nel corso  delle  procedure,  prevedendo
          che, nelle procedure liquidatorie,  tali  operazioni  siano
          possibili  anche  prima  della  chiusura  della  procedura,
          previo  accertamento  degli   stessi   crediti   da   parte
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    4.2) alla notificazione  degli  atti  impositivi,
          prevedendone  l'obbligo  nei  riguardi  sia  degli   organi
          giudiziali sia dell'impresa debitrice e  attribuendo  nelle
          procedure liquidatorie la legittimazione  processuale  agli
          organi giudiziali, ferma restando,  in  ogni  caso,  quella
          dell'impresa debitrice; 
                    5) prevedere la possibilita' di  estendere  anche
          ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
          dei debiti tributari di cui agli articoli 23,  63,  64-bis,
          88, 245 e 284-bis del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
          del 2019, concernente il pagamento parziale  o  dilazionato
          dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          crisi; 
                  b)  rivedere  la  disciplina  delle  societa'   non
          operative, prevedendo: 
                    1)  l'individuazione  di  nuovi   parametri,   da
          aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
          societa' senza impresa, tenendo anche  conto  dei  principi
          elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
          giurisprudenza della Corte di cassazione e della  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea; 
                    2) la determinazione di cause di  esclusione  che
          tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza  di  un  congruo
          numero di lavoratori  dipendenti  e  dello  svolgimento  di
          attivita'  in  settori  economici  oggetto   di   specifica
          regolamentazione normativa; 
                  c)  semplificare  e  razionalizzare  i  criteri  di
          determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
          adempimenti amministrativi, fermi restando  i  principi  di
          inerenza,   neutralita'   fiscale   delle   operazioni   di
          riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del  diritto,
          attraverso  la  revisione  della   disciplina   dei   costi
          parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo  di
          avvicinamento dei  valori  fiscali  a  quelli  civilistici,
          prevedendo la possibilita' di  limitare  le  variazioni  in
          aumento e in diminuzione da apportare alle  risultanze  del
          conto economico quali, in particolare,  quelle  concernenti
          gli ammortamenti, le opere, le forniture  e  i  servizi  di
          durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti,  i
          crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta  ferma  la
          possibilita', per alcune  fattispecie,  di  applicare  tale
          avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il  proprio
          bilancio di esercizio a revisione legale dei  conti  ovvero
          sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate  da
          professionisti qualificati, che  attestano  la  correttezza
          degli imponibili dichiarati; 
                  d)  al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  del
          processo di  avvicinamento  dei  valori  fiscali  a  quelli
          civilistici, di cui alla lettera c): 
                    1) semplificare e  razionalizzare  la  disciplina
          del codice civile in materia di bilancio,  con  particolare
          riguardo alle imprese di minori dimensioni; 
                    2) rivedere  la  disciplina  recata  dal  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  prevedendo,  per  i
          soggetti che adottano i principi  contabili  internazionali
          IAS/IFRS  per  il  bilancio  consolidato,  la  facolta'  di
          applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte  salve  le
          eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali  lacune
          dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio  di
          esercizio con la  sua  funzione  organizzativa  ed  evitare
          eccessivi aggravi amministrativi; 
                  e) introduzione della disciplina  fiscale  relativa
          alla    scissione    societaria    parziale    disciplinata
          dall'articolo 2506.1  del  codice  civile,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  f)  semplificare  e  razionalizzare  la  disciplina
          della liquidazione ordinaria delle  imprese  individuali  e
          delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
          reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta  salva
          la facolta' del contribuente, se  la  liquidazione  non  si
          protrae  rispettivamente  per  piu'  di  tre  o  di  cinque
          esercizi, di determinare il reddito d'impresa  relativo  ai
          periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
          base al bilancio finale,  provvedendo  alla  riliquidazione
          dell'imposta; 
                  g) rivedere e razionalizzare, anche in  adeguamento
          ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
          incentivi  fiscali  alle  imprese   e   i   meccanismi   di
          determinazione e fruizione degli stessi,  tenendo  altresi'
          conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del  14
          dicembre 2022; 
                  h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
          con la disciplina europea in materia  di  aiuti  di  Stato,
          privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione   europea,   al   fine   di    consentire    il
          riconoscimento di agevolazioni fiscali alle  imprese  senza
          la  previa  autorizzazione  da  parte   della   Commissione
          europea; 
                  i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
          la  riduzione  del  divario  territoriale,   valutando   la
          semplificazione del sistema  di  agevolazioni  fiscali  nei
          riguardi  delle  imprese  finalizzato  al  sostegno   degli
          investimenti,  con  particolare   riferimento   alle   zone
          economiche speciali; 
                  l) semplificare e razionalizzare, in  coerenza  con
          le disposizioni del codice del Terzo  settore,  di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
          dell'Unione  europea,  i  regimi  agevolativi  previsti  in
          favore  dei  soggetti  che  svolgono  con   modalita'   non
          commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali  nel
          rispetto dei principi  di  solidarieta'  e  sussidiarieta',
          nonche' i  diversi  regimi  di  deducibilita'  dal  reddito
          complessivo delle erogazioni liberali  disposte  in  favore
          degli enti aventi per oggetto statutario lo  svolgimento  o
          la promozione di attivita' di ricerca scientifica; 
                  m) completare e razionalizzare  le  misure  fiscali
          previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento  con
          le  altre  disposizioni  dell'ordinamento  tributario,  con
          l'obiettivo di favorire, tra  l'altro,  l'avviamento  e  la
          formazione  allo  sport  dei   giovani   e   dei   soggetti
          svantaggiati; 
                  n) adottare misure volte a favorire  la  permanenza
          in Italia  di  studenti  ivi  formati,  anche  mediante  la
          razionalizzazione degli incentivi per il rientro in  Italia
          di persone ivi formate occupate all'estero.». 
                «Art.  15  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino delle disposizioni vigenti in  materia  di  giochi
          pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad  attuare,  con  i
          decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  il  riordino
          delle disposizioni vigenti in materia di  giochi  pubblici,
          fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
          fondato sul  regime  concessorio  e  autorizzatorio,  quale
          garanzia  di  tutela  della  fede,  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblici,  del  contemperamento  degli  interessi
          pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
          regolare afflusso  del  prelievo  tributario  gravante  sui
          giochi,  nonche'  della  prevenzione  del  riciclaggio  dei
          proventi di attivita' criminose. 
                2. Il riordino di cui al comma 1  e'  effettuato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) introduzione  di  misure  tecniche  e  normative
          finalizzate a garantire la piena tutela dei  soggetti  piu'
          vulnerabili  nonche'  a  prevenire  i  disturbi  da   gioco
          d'azzardo e il gioco minorile, quali: 
                    1) revisione dei limiti di giocata e di vincita; 
                    2) obbligo della formazione continua dei  gestori
          e degli esercenti; 
                    3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
          dal gioco, anche sulla base di  un  registro  nazionale  al
          quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di  essere
          esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma  ai  giochi
          con vincita in denaro; 
                    4)  previsione  di  caratteristiche  minime   che
          devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
          il gioco; 
                    5) certificazione  di  ciascun  apparecchio,  con
          passaggio  graduale,   tenendo   conto   del   periodo   di
          ammortamento degli investimenti effettuati,  ad  apparecchi
          che consentono il gioco solo da  ambiente  remoto,  facenti
          parte di sistemi di gioco non alterabili; 
                    6) divieto di raccogliere gioco  su  competizioni
          sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
          di anni diciotto; 
                    7) impiego di forme di  comunicazione  del  gioco
          legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti  piu'
          vulnerabili; 
                  b) disciplina di adeguate  forme  di  concertazione
          tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in  ordine  alla
          pianificazione della dislocazione territoriale  dei  luoghi
          fisici  di  offerta  di  gioco,  nonche'  del   conseguente
          procedimento di abilitazione all'erogazione della  relativa
          offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso  apposite
          selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
          agli  investitori  la  prevedibilita'   nel   tempo   della
          dislocazione dei  predetti  luoghi  nell'intero  territorio
          nazionale e  la  loro  predeterminata  distanza  da  luoghi
          sensibili uniformemente individuati; 
                  c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia  a
          distanza   sia   in   luoghi   fisici,   al   fine    della
          razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
          di offerta di gioco secondo criteri di  specializzazione  e
          progressiva concentrazione  della  raccolta  del  gioco  in
          ambienti   sicuri   e    controllati,    con    contestuale
          identificazione dei parametri  soggettivi  e  oggettivi  di
          relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti  dei
          concessionari della raccolta del gioco a distanza  possano,
          sotto la loro diretta responsabilita',  comprendere  luoghi
          fisici   per   l'erogazione   di   servizi   esclusivamente
          accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del  gioco
          a distanza e il pagamento delle relative vincite; 
                  d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
          delle   infiltrazioni   delle   organizzazioni    criminali
          nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
          trasparenza e sui requisiti soggettivi  e  di  onorabilita'
          dei soggetti che, direttamente o indirettamente,  detengono
          il controllo  o  partecipano  al  capitale  delle  societa'
          concessionarie dei giochi pubblici,  nonche'  dei  relativi
          esponenti aziendali, prevedendo altresi'  specifiche  cause
          di decadenza dalle concessioni e di esclusione  dalle  gare
          per il rilascio delle concessioni, anche  nei  riguardi  di
          societa' fiduciarie, fondi  di  investimento  e  trust  che
          detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
          o  al  patrimonio  di  societa'  concessionarie  di  giochi
          pubblici  e  che  risultino  non  rispettare  l'obbligo  di
          dichiarazione dell'identita'  del  soggetto  indirettamente
          partecipante;   individuazione   di   limiti   massimi   di
          concentrazione,  per  ciascun  concessionario  e   relativi
          soggetti proprietari  o  controllanti,  della  gestione  di
          luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  antimafia  a  tutti  i  partner
          contrattuali  dei  concessionari,  in   analogia   con   la
          disciplina  del  subappalto  di  opere  e  forniture   alla
          pubblica   amministrazione,   intendendo    per    «partner
          contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti  nella
          cosiddetta filiera, tra cui i produttori,  i  distributori,
          gli  installatori  di  apparecchiature   e   strumenti   di
          qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
          della raccolta e del versamento degli  incassi  (cosiddetto
          "trasporto valori"); 
                  e) estensione della disciplina sulla trasparenza  e
          sui requisiti soggettivi e  di  onorabilita'  di  cui  alla
          lettera d) a tutti  i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi
          forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
          filiere di offerta attivate dalle  societa'  concessionarie
          di  giochi  pubblici,  integrando,   ove   necessario,   le
          discipline settoriali vigenti; 
                  f) previsione di una  disciplina  generale  per  la
          gestione dei  casi  di  crisi  irreversibile  del  rapporto
          concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente  se
          derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; 
                  g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
          riserva alla legge ordinaria o agli atti  aventi  forza  di
          legge  ordinaria,  nel  rispetto  dell'articolo  23   della
          Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie
          imponibili,  i  soggetti  passivi  e  la   misura   massima
          dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare  e  l'atto
          amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
          e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
          regole tecniche, anche di infrastruttura;  definizione  del
          contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
          punti di offerta del  gioco,  da  sottoporre  a  preventiva
          approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  h) adeguamento delle  disposizioni  in  materia  di
          prelievo  erariale  sui  singoli  giochi,  assicurando   il
          riequilibrio   del   prelievo   fiscale   e    distinguendo
          espressamente quello  di  natura  tributaria,  in  funzione
          delle diverse tipologie  di  gioco  pubblico,  al  fine  di
          armonizzare altresi' le percentuali  di  aggio  o  compenso
          riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
          nonche'  le  percentuali  destinate  a  vincita   (payout);
          adeguamento delle disposizioni in materia  di  obblighi  di
          rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
          durata delle  concessioni  attribuite  a  seguito  di  gare
          pubbliche   e   previsione   di   specifici   obblighi   di
          investimenti periodici da parte dei  concessionari  per  la
          sicurezza del gioco e la realizzazione  di  costanti  buone
          pratiche nella gestione delle concessioni; 
                  i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
          l'intero  territorio  nazionale  in   materia   di   titoli
          abilitativi  all'esercizio  dell'offerta   di   gioco,   di
          autorizzazioni  e  di  controlli,   garantendo   forme   di
          partecipazione   dei   comuni   alla    pianificazione    e
          all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco  che  tenga
          conto  di  parametri  di  distanza  da   luoghi   sensibili
          determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
          e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
          di vendita in cui si  esercita  come  attivita'  principale
          l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non  sportivi,
          nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
          per il gioco lecito, di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
          lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato  della
          definizione delle regole necessarie per esigenze di  ordine
          e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle
          discipline regolatorie  nel  frattempo  emanate  a  livello
          locale, in quanto compatibili con i  principi  delle  norme
          adottate in attuazione della presente lettera; 
                  l) revisione  e  semplificazione  della  disciplina
          riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
          di gioco e divieto di rilascio di tali titoli  abilitativi,
          nonche' simmetrica nullita'  assoluta  di  tali  titoli  se
          rilasciati,  in  ambiti  territoriali  diversi  da   quelli
          pianificati, ai sensi  delle  precedenti  lettere,  per  la
          dislocazione di sale da gioco e  di  punti  di  vendita  di
          gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi  di  cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  citato  testo
          unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  ferme
          restando  le  competenze  del  Ministero  dell'interno   in
          materia, di cui agli articoli 16 e 88  del  medesimo  testo
          unico; 
                  m)  revisione  della  disciplina  dei  controlli  e
          dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per  una
          maggiore  efficacia  preventiva  e  repressiva  della  loro
          evasione o elusione,  nonche'  delle  altre  violazioni  in
          materia,   comprese   quelle   concernenti   il    rapporto
          concessorio;  riordino  e  revisione  del  vigente  sistema
          sanzionatorio,  penale  e  amministrativo,   al   fine   di
          aumentarne   l'efficacia   dissuasiva   e   l'effettivita',
          prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti
          il gioco; 
                  n) riordino, secondo criteri  di  maggiore  rigore,
          specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
          settore adottata dall'Unione europea, della  disciplina  in
          materia di qualificazione degli organismi di certificazione
          degli apparecchi da intrattenimento e divertimento  nonche'
          della disciplina riguardante  le  responsabilita'  di  tali
          organismi  e  quelle  dei  concessionari  per  i  casi   di
          certificazioni  non  veritiere  ovvero   di   utilizzo   di
          apparecchi non conformi ai  modelli  certificati;  riordino
          della disciplina degli obblighi,  delle  responsabilita'  e
          delle garanzie, in particolare  patrimoniali,  proprie  dei
          produttori o dei distributori di programmi informatici  per
          la gestione delle  attivita'  di  gioco  e  della  relativa
          raccolta; 
                  o)   definizione,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con  il  Comando
          generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  piani
          annuali di controlli volti al contrasto della  pratica  del
          gioco, in qualunque sua forma,  svolto  con  modalita'  non
          conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
          gioco lecito; 
                  p) previsione dell'accesso, da parte  dei  soggetti
          pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione  e
          cura  della  patologia  da   gioco   d'azzardo,   ai   dati
          concernenti la diffusione  territoriale,  la  raccolta,  la
          spesa e la tassazione dei giochi autorizzati  di  qualsiasi
          tipologia e classificazione; 
                  q) previsione di  una  relazione  alle  Camere  sul
          settore  del  gioco  pubblico,  presentata   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di  ogni
          anno, contenente tra  l'altro  i  dati  sullo  stato  delle
          concessioni,  sui  volumi  della  raccolta,  sui  risultati
          economici della gestione e  sui  progressi  in  materia  di
          tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.». 
                «Art.  19  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione   della   disciplina   e   l'organizzazione   del
          contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio  della  delega
          di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva  altresi'  i
          seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici  per  la
          revisione   della   disciplina   e   l'organizzazione   del
          contenzioso tributario: 
                  a)  coordinare  con  la  nuova  disciplina  di  cui
          all'articolo 4, comma  1,  lettera  h),  altri  istituti  a
          finalita' deflativa  operanti  nella  fase  antecedente  la
          costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini  del  massimo
          contenimento dei tempi di  conclusione  della  controversia
          tributaria; 
                  b) ampliare e potenziare l'informatizzazione  della
          giustizia tributaria mediante: 
                    1) la semplificazione della normativa processuale
          funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 
                    2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
          per la redazione degli atti processuali, dei verbali e  dei
          provvedimenti giurisdizionali; 
                    3) la disciplina  delle  conseguenze  processuali
          derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
          modalita' telematiche; 
                    4) la previsione che  la  discussione  da  remoto
          possa  essere  chiesta  anche  da  una  sola  delle   parti
          costituite nel processo, con  istanza  da  notificare  alle
          altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime  di
          partecipare in presenza; 
                  c)  modificare  l'articolo  57  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli  615,
          secondo comma, e 617 del codice di procedura  civile  siano
          proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
          e le forme previste dal citato decreto legislativo  n.  546
          del 1992, se il ricorrente assume  la  mancata  o  invalida
          notificazione   della   cartella   di   pagamento    ovvero
          dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
          2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
          602 del 1973; 
                  d)  rafforzare  il  divieto   di   produrre   nuovi
          documenti nei gradi processuali successivi al primo; 
                  e)  prevedere  la  pubblicazione  e  la  successiva
          comunicazione alle parti del dispositivo dei  provvedimenti
          giurisdizionali entro sette giorni dalla  deliberazione  di
          merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
          trenta   giorni   successivi   alla    comunicazione    del
          dispositivo; 
                  f) accelerare lo svolgimento della  fase  cautelare
          anche nei gradi di giudizio successivi al primo; 
                  g) prevedere  l'impugnabilita'  dell'ordinanza  che
          accoglie    o    respinge    l'istanza    di    sospensione
          dell'esecuzione dell'atto impugnato; 
                  h)   prevedere   interventi   di   deflazione   del
          contenzioso tributario in tutti i gradi  di  giudizio,  ivi
          compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
          la definizione agevolata delle liti pendenti; 
                  i) al fine di assicurare la parita' delle parti  in
          giudizio  e  il  diritto  alla  difesa,  garantire  che  le
          sentenze tributarie  presenti,  in  forma  digitale,  nelle
          banche  di  dati  della  giurisprudenza  delle   corti   di
          giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; 
                  l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
          giustizia  tributaria  di  primo  grado  e  delle   sezioni
          staccate delle corti di  giustizia  tributaria  di  secondo
          grado anche mediante  accorpamenti  delle  sedi  esistenti,
          sulla base dell'estensione del territorio, dei  carichi  di
          lavoro e degli indici di sopravvenienza, del  numero  degli
          abitanti della  circoscrizione,  degli  enti  impositori  e
          della riscossione; 
                  m) disciplinare le modalita'  di  assegnazione  dei
          magistrati  e  dei  giudici  tributari  e   del   personale
          amministrativo   interessati   al   riordino   dell'assetto
          territoriale di cui alla lettera l), al fine  di  garantire
          la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
          corti  di  primo  e  di  secondo  grado  alle  quali   sono
          trasferite le funzioni degli uffici accorpati o  soppressi,
          assicurando  ai   magistrati   e   ai   giudici   tributari
          l'attribuzione  delle  medesime  funzioni  gia'  esercitate
          presso le corti accorpate o soppresse. 
                  m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico
          e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili,
          a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento,  in
          particolare, fatte  salve  le  prerogative  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare  attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  e  al  presidente  della  corte  di
          giustizia  tributaria  di  secondo  grado  nonche'   quelle
          decisorie  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le  relative
          sanzioni e procedure, e al regime  delle  incompatibilita',
          della  dispensa  dal  servizio  e  del   trasferimento   di
          ufficio.». 
                «Art.  21  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino del sistema tributario mediante  la  redazione  di
          testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026,
          uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
          all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
          che regolano il sistema tributario, mediante  la  redazione
          di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                  a) puntuale  individuazione  delle  norme  vigenti,
          organizzandole  per  settori   omogenei,   anche   mediante
          l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale, delle norme vigenti, anche  di  recepimento  e
          attuazione della normativa dell'Unione europea,  apportando
          le necessarie modifiche, garantendone  e  migliorandone  la
          coerenza giuridica, logica  e  sistematica,  tenendo  anche
          conto delle disposizioni  recate  dai  decreti  legislativi
          eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; 
                  c)   abrogazione   espressa   delle    disposizioni
          incompatibili ovvero non piu' attuali. 
                2. Il Governo e' delegato ad  attuare,  entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei
          decreti legislativi di cui  all'articolo  1,  comma  6,  il
          riassetto delle vigenti disposizioni di diritto  tributario
          per la raccolta di esse in  un  codice  articolato  in  una
          parte  generale,  recante  la  disciplina  unitaria   degli
          istituti comuni del sistema fiscale, e una parte  speciale,
          contenente la disciplina delle singole imposte, al fine  di
          semplificare  il  sistema  tributario   e   accrescere   la
          chiarezza e  la  conoscibilita'  delle  norme  fiscali,  la
          certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
          dell'Amministrazione finanziaria. Per  quanto  riguarda  la
          disciplina della parte generale, il Governo si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla legge  27  luglio
          2000, n. 212; 
                  b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
          i  tributi,   del   soggetto   passivo,   dell'obbligazione
          tributaria, delle sanzioni e del  processo;  la  disciplina
          dell'obbligazione tributaria prevede principi e  regole  in
          materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; 
                  c) previsione di un  monitoraggio  periodico  della
          legislazione tributaria codificata.».