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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 117

Misure urgenti in materia di giustizia. (25G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 (in G.U. 07/10/2025, n. 233)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025)
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Testo in vigore dal: 8-10-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni  che  incidono  sull'organizzazione  giudiziaria  e  sul
processo civile  per  agevolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine
del 30 giugno 2026; 
  Ritenuta, quindi, la straordinaria necessita' e urgenza di  dettare
disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di
giudici onorari di pace, nonche' di prevedere un regime straordinario
di trasferimento presso le corti d'appello  in  difficolta'  rispetto
agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
applicazioni a distanza di magistrati ordinari; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di
attribuire poteri straordinari ai capi  degli  uffici  giudiziari  in
condizioni di maggiore difficolta' nel raggiungimento degli obiettivi
del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine  del  30
giugno  2026,   affinche'   gli   stessi   predispongano   un   piano
straordinario che ne consenta il conseguimento; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  disciplinare
specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari  in  procinto  di
essere  nominati,  affinche'   anch'essi   possano   contribuire   al
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza da parte delle corti di appello; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  differire  i
termini di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in  materia  di
tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le  famiglie,  di
competenze  del  giudice  di  pace  e  di  funzioni  dei   magistrati
ausiliari,  al  fine  di  non  distogliere  risorse   necessarie   al
perseguimento degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonche' di  assicurare
anche per l'anno 2026 il funzionamento  dei  tribunali  di  Avezzano,
Lanciano, Sulmona e Vasto e  delle  sezioni  distaccate  insulari  di
Portoferraio, Ischia e  Lipari  e  di  consentire  ai  professionisti
dell'educazione l'esercizio delle attivita' disciplinate dalla  legge
15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla
formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime  operazioni
elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei  Consigli
dell'Ordine  territoriali  e  nazionale  e  al  completamento   della
disciplina  della   struttura   e   delle   funzioni   degli   organi
rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine; 
  Ritenuta  la   straordinaria   necessita'   e   urgenza,   a   fini
acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare
incombenti non utili rispetto alla definizione dei  procedimenti  per
accertamento  tecnico   preventivo   in   materia   previdenziale   e
assistenziale; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
aumentare la dotazione  organica  della  magistratura  ordinaria,  in
funzione dell'adeguamento della  magistratura  di  sorveglianza  alle
attivita' connesse al controllo dell'esecuzione  delle  pene  e  alla
tutela dei  diritti  delle  persone  detenute  o  soggette  a  misure
restrittive della liberta' personale,  in  modo  tale  da  consentire
l'operativita'  dell'ampliamento   in   un   momento   immediatamente
successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  nonche'  di  intervenire  ulteriormente  sulla
disciplina  degli  indennizzi  riconosciuti  per  la  violazione  del
termine ragionevole del processo per  il  piu'  efficiente  e  rapido
smaltimento dei  pagamenti  nonche'  al  fine  di  evitare  ulteriori
condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di applicazione di magistrati  e  di  giudici
                           onorari di pace 
 
  1. Fino al 30 giugno 2026,  il  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione,  al  fine  di  garantire  la   celere   definizione   dei
procedimenti pendenti in relazione al  rispetto  dei  tempi  previsti
dalla Missione 1, Componente 1 ((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza,  puo'  applicare  i  magistrati   addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della  Corte  per
lo svolgimento delle  funzioni  giurisdizionali  di  legittimita'  in
materia civile, oltre il limite previsto ((dall'articolo  115,  comma
3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e fino ad un numero  massimo  di  cinquanta  magistrati,
anche in deroga  ai  requisiti  di  anzianita'  di  servizio  e  alla
valutazione di professionalita' richiesti dal  citato  articolo  115,
((comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) n.
12 del 1941. 
  2.  Fino   al   30   giugno   2026,   ai   fini   dell'applicazione
((dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui  al))  regio
decreto n. 12  del  1941,  sono  sempre  ritenute  imprescindibili  e
prevalenti  le  esigenze  di  celere  definizione  dei   procedimenti
pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti  dalla  Missione
1, Componente 1 ((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della  magistratura
provvede ((nel termine di quindici giorni)) ai sensi del comma  3-bis
del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6. 
  3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga ((agli articoli 13  e  30-bis,
comma 1,)) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni
relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. 
  3-bis. ((All'articolo 29,  comma  9,  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, le parole: "successivo a  quello  di  immissione
nel ruolo" sono soppresse)).