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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi ((e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud)), nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025)
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Testo in vigore dal: 8-10-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
contrasto  delle  attivita'  illecite  in  materia  di  rifiuti,  che
interessano   l'intero   territorio   nazionale,   con    particolare
riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  contrastare  il
fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali  che  mettono
in pericolo la vita e  l'incolumita'  delle  persone,  compromettendo
altresi' la salubrita' dell'ambiente; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
contributo di assistenza per  l'autonoma  sistemazione  dei  soggetti
evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la
cessazione dello stato di emergenza; 
  Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare
lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite  da
eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal  giorno  15  settembre
2022; 
  Vista l'esigenza di  dare  esecuzione  alla  sentenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  del  Ministro  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministro per la  protezione
civile e le politiche del mare e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «19-ter. ((Ferme restando le sanzioni previste per il reato  di
cui)) all'articolo 256, l'impresa  che  esercita  l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non  risulta  iscritta
all'Albo ((...)) e commette una violazione delle disposizioni di  cui
al Titolo VI ((della presente parte)) nell'ambito  dell'attivita'  di
trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6
giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
((legge  24  novembre  1981)),  n.  689  o  di  recidiva   ai   sensi
dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria
della cancellazione  dall'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»; 
    b) all'articolo 255: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato((,))
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'  punito
con  l'ammenda  da  millecinquecento  a  diciottomila  euro.   Quando
l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di
veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la
sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di  guida  da
((quattro)) a ((sei)) mesi((. Si applicano le disposizioni  di  cui))
al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285.»; 
      2) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti)): 
        «1.1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  i
titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. 
        ((1.2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni locali sul  conferimento  dei  rifiuti,
abbandona o deposita rifiuti urbani accanto  ai  contenitori  per  la
raccolta  presenti  lungo  le  strade  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo  uso  di  veicoli  a
motore, si applica, altresi', la sanzione  amministrativa  accessoria
del fermo del veicolo per un mese  ai  sensi  dell'articolo  214  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285)).»; 
      3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli
articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)),  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma  da  80
euro a 320 euro.»; 
      4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2
e 1-bis)) puo' avvenire senza contestazione immediata  attraverso  le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza  posti  fuori  o
all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata
commessa  la  violazione  di  cui  al  comma  1-bis   e'   competente
all'applicazione    della    correlata    sanzione     amministrativa
pecuniaria.»; 
      5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di
rifiuti non pericolosi»; 
    c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli
articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei
mesi a cinque anni se: 
        a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita   o   ((per))
l'incolumita' delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione  o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
        b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
      2. I  titolari  di  imprese  e  i  responsabili  di  enti  che,
ricorrendo  taluno  dei  casi  di  cui  al  comma  1,  abbandonano  o
depositano in modo incontrollato rifiuti  non  pericolosi  ovvero  li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in  violazione  del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e  2,  sono  puniti  con  la
reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 
      3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di
guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
      Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1.  Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2,
226, comma 2, e 231, commi  1  e  2,  abbandona  o  deposita  rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali  o  sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
      2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
quando: 
        a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
        b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
      3.  I  titolari  di  imprese  e  i  responsabili  di  enti  che
abbandonano o depositano in  modo  incontrollato  rifiuti  pericolosi
ovvero  li  immettono  nelle  acque  superficiali  o  sotterranee  in
violazione del divieto di cui all'articolo 192,  commi  1  e  2  sono
puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.  Quando
ricorre taluno dei  casi  di  cui  al  comma  2,  la  pena  e'  della
reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»; 
    d) all'articolo 256: 
      ((1) al comma 1, le parole da: "e' punito:" fino alla fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano  rifiuti  pericolosi,
la pena e' della reclusione da uno a cinque anni")); 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo,
e' della reclusione da uno a cinque anni quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
          b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o
potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
        Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da
due anni a sei anni e sei mesi. 
        1-ter. Nel caso in cui le violazioni di  cui  ai  commi  1  e
1-bis siano commesse mediante l'utilizzo  di  veicoli  a  motore,  al
conducente del veicolo si applica, altresi', la  sanzione  accessoria
della sospensione della patente di guida da tre  a  nove  mesi((.  Si
applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione  II
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
        1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 1 e  1-bis,  consegue  la  confisca  del  mezzo
utilizzato per la commissione  del  reato,  salvo  che  appartenga  a
persona estranea al reato.»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies,  comma  1,  chiunque  realizza  o   gestisce   una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni  e
sei  mesi  se  la  discarica  e'  destinata,  anche  in  parte,  allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»; 
      5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. La realizzazione o  gestione  di  una  discarica  non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
          b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o
potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
        Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
la discarica e'  destinata,  anche  in  parte,  allo  smaltimento  di
rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da  due  anni  e  sei
mesi a sette anni. 
        3-ter. Alla sentenza di condanna o alla  sentenza  emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla
quale e' realizzata la discarica  abusiva,  salvo  che  appartenga  a
persona estranea al reato,  fatti  comunque  salvi  gli  obblighi  di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»; 
      ((6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  si
applica  la  pena  dell'ammenda  da  euro  6.000  a  euro  52.000   o
dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur  essendo
titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni  di  cui  agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215  e  216,  non  osservi  le
prescrizioni contenute o  richiamate  nelle  autorizzazioni  o  nelle
ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per  le
iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti  non
pericolosi e quando non ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma
1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)")); 
      7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni ((o))
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»; 
      e) all'articolo 256-bis: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Le stesse pene  si  applicano  a  colui  che  tiene  le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e  1.1  in  funzione  della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti  di  cui  agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione  della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene  per  i  predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»; 
        2) il comma 3 e' abrogato; 
        3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
          «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'  punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
          b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o
potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
          La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno
dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con  la  reclusione
da tre anni e sei mesi a sette anni. 
          3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue  l'incendio,
le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»; 
        4) al comma 4, le parole: «il fatto di  cui  al  comma  1  e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi  1
e 3-bis sono commessi»; 
        5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso; 
    f) all'articolo 258: 
      1) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «da  duemila  a
diecimila euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  quattromila  a
ventimila euro»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'accertamento della violazione di cui al  comma  2
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due  a  otto  mesi  se  si  tratta  di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.
All'accertamento della violazione consegue  altresi'  la  sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di  cui  all'articolo  212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro  a  dodici  mesi  se  il  trasporto  riguarda
rifiuti pericolosi.»; 
      ((3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fatta  salva  l'applicazione  del  comma  5,  chiunque  effettua  il
trasporto  di  rifiuti  pericolosi  senza  il   formulario   di   cui
all'articolo 193 o senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti  e'
punito con la pena della reclusione da uno a tre anni")); 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al  comma  4,  secondo  e  terzo  periodo,  consegue  la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»; 
    g) all'articolo 259: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Chiunque effettua una spedizione di  rifiuti  costituente
spedizione illegale  ((ai  sensi  dell'articolo))  2,  punto  35  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE)
2024/1157)) del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  aprile
2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.  La  pena  e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Spedizione
illegale di rifiuti»; 
    h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). -  1.  Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259  sono
aumentate  di  un  terzo  se  i  fatti  sono   commessi   nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita'  organizzata.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 3  OTTOBRE  2025,  N.  147)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147)). 
      Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). -  1.  Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259  e'
commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi.».