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DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 112

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova. (25G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2025
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Testo in vigore dal:  19-8-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine)»;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalità e i termini per il trasferimento del bene denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente conservata ed esposta nel compendio medesimo.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- Si riportano gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 8 (Regioni e province ad autonomia speciale). - 1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.»
«Art. 53. (Beni del demanio culturale). - 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.»
«Art. 54. (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal titolo II della presente Parte».
«Art. 55. (Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.»
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione».
«Art. 59. (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise».
- Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1960, n. 226.
- Il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Palmanova (Udine)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1961, n. 198.
- Si riporta l'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note alle premesse.